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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti. Chi è e cosa fa

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Il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti è una figura indispensabile per le imprese che svolgono le attività che richiedono l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Senza questa figura non è infatti permesso svolgere le attività di gestione rifiuti per le quali è necessaria l’iscrizione all’Albo. Anzi, la presenza a priori di questa figura è requisito necessario per l’avanzamento della pratica di iscrizione all’Albo. In caso contrario, la pena sarebbe l’improcedibilità della domanda.

Le imprese iscritte all’Albo in cui non è presente il Responsabile Tecnico rischiano un procedimento disciplinare con conseguente revoca dell’autorizzazione e cancellazione dall’Albo.

Contenuti

Iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che necessitano del Responsabile Tecnico

L’articolo 10 del Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali stabilisce che la presenza di un Responsabile Tecnico in azienda è una delle condizioni necessarie a quest’ultima per essere iscritta regolarmente all’Albo stesso. La sua presenza è obbligatoria per quelle imprese che vogliano svolgere le seguenti attività relative alle categorie di iscrizione:

  • Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1), rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) e rifiuti speciali pericolosi (categoria 5);
  • Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8);
  • Bonifica di siti (categoria 9);
  • bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).
 

Monaco Consulenze supporta le imprese che ne hanno necessità offrendo anche il servizio di assunzione dell’incarico di Responsabile tecnico presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Chi è il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Il regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali contenuto nel Decreto Ministeriale 120/2014 definisce la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti specificando nel dettaglio i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione. 

L’incarico di Responsabile Tecnico può essere ricoperto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, oppure da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione.

La presenza di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente rappresenta una condizione essenziale per l’iscrizione e la permanenza dell’impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

Cosa fa il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Compito del responsabile Tecnico  è quello di “porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”.

La Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 chiarisce quali sono i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico. Questi compiti e responsabilità sono differenti in funzione della categoria di appartenenza all’Albo per le quali si svolge l’incarico. 

In generale, comunque, possiamo individuare i compiti generali del Responsabile Tecnico:

  • coordinamento delle attività degli addetti dell’impresa;
  • definizione delle procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza e per evitare il ripetersi di tali circostanze;
  • vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
  • verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
 
L’esercizio di tali funzioni presuppone il mantenimento continuo dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa, il cui venir meno può incidere direttamente sulla validità dell’iscrizione dell’impresa all’Albo.
 

Requisiti di idoneità del Responsabile Tecnico

Data l’onerosità delle responsabilità ad essa affidate, la figura deve possedere determinate competenze tecnico-scientifiche. Infatti, ricoprire la carica di Responsabile Tecnico è possibile soltanto se in possesso di determinati requisiti. Nel dettaglio:

  • Titolo di studio;
  • Esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
  • Superamento verifica di idoneità.
 

Titoli di studio

I titoli di studio ammessi sono sia il diploma di scuola superiore che la laurea. Innanzitutto, è indispensabile possedere un diploma per essere ammessi alle verifiche di idoneità. Sono dispensati, però, da tale obbligo i Responsabili Tecnici delle imprese iscritte all’Albo alla data del 16 ottobre 2017.

Per l’intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione è ritenuta idonea qualsiasi tipo di laurea. Mentre per la bonifica di siti sono necessarie lauree in ingegneria, chimica, scienze biologiche. Infine, per la bonifica di beni contenenti amianto sono riconosciuti idonei esclusivamente titoli accademici in ingegneria, architettura, chimica, geologia e biologia. Sono consentite anche altre lauree sulla base dei relativi ordinamenti professionali. Inoltre, il possesso di questi titoli di studio universitari determinano una riduzione degli anni di esperienza richiesti.

 

Requisito di esperienza

L’esperienza riguarda quella acquisita come legale rappresentante, responsabile tecnico o direttore tecnico, come dirigente o funzionario direttivo tecnico. L’esperienza deve, però, riguardare l’assunzione di responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione.

Per le classi più basse di tutte le categorie è già possibile esercitare la professione con il superamento della verifica di idoneità.

Per le cat. 1, 4, 5 e 8 dalla data di assunzione dell’incarico parte il conteggio temporale dell’esperienza che, crescendo, concede la possibilità di esercitare anche nelle classi superiori man mano che passano gli anni.

Per le categorie 9 e 10 l’esperienza del responsabile tecnico deve essere dimostrata tramite attestazioni di responsabilità all’interno di cantieri di bonifica effettuati nel corso di più anni.

 

Verifiche di idoneità 

Le Delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017 hanno introdotto l’obbligo di sostenere specifiche verifiche abilitative per gli aspiranti Responsabili Tecnici per la gestione dei rifiuti e per i soggetti già in carica che intendano estendere l’iscrizione a nuove categorie o classi superiori. Tali disposizioni hanno rappresentato il primo passaggio verso un sistema di qualificazione basato sulla verifica delle competenze.

Attualmente, i requisiti relativi all’idoneità tecnica sono disciplinati dalla Delibera del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 6 del 26 novembre 2025, che ha riordinato la materia. La verifica di idoneità ha una validità quinquennale ed è previsto l’obbligo di un aggiornamento periodico per mantenere l’incarico. La verifica di aggiornamento può essere sostenuta a partire da 12 mesi prima della scadenza e, se non superata entro 12 mesi dalla stessa, comporta la necessità di ripetere la verifica iniziale.

È prevista una dispensa dalle verifiche di idoneità per il legale rappresentante dell’impresa che ricopra contemporaneamente anche il ruolo di Responsabile tecnico e che abbia maturato almeno tre anni di esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione. Secondo i chiarimenti ministeriali e quanto stabilito dalla Delibera n. 1/2025, tale dispensa riguarda esclusivamente l’esonero dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, ma non elimina il requisito del titolo di studio né quello dell’esperienza professionale, e resta valida solo per la durata della carica di legale rappresentante.

Per un approfondimento sulle ultime novità normative, è possibile consultare il nostro articolo: Responsabile tecnico Albo Gestori Ambientali: cosa cambia dal 2 gennaio 2026.

Monaco Consulenze supporta le imprese che ne hanno necessità offrendo anche il servizio di assunzione dell’incarico di Responsabile tecnico presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

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