L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è un passaggio obbligatorio per molte imprese che svolgono attività legate alla gestione dei rifiuti.
Non riguarda solo le aziende che trasportano rifiuti per conto terzi. In diversi casi può interessare anche imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti, operatori che svolgono attività di intermediazione, imprese di bonifica, soggetti che gestiscono rifiuti urbani o aziende che effettuano attività collegate ai rifiuti speciali.
Uno degli aspetti più delicati è individuare la categoria corretta di iscrizione. Ogni categoria dell’Albo Gestori Ambientali corrisponde infatti a una specifica attività: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, trasporto dei propri rifiuti, trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, trasporto di rifiuti pericolosi, intermediazione, bonifica di siti o bonifica di beni contenenti amianto.
Scegliere una categoria non corretta può esporre l’impresa a irregolarità operative, contestazioni in fase di controllo e problemi nella gestione documentale dei rifiuti.
Contenuti
Cos’è l’Albo Nazionale Gestori Ambientali
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è l’organismo presso il quale devono iscriversi le imprese e gli enti che svolgono determinate attività nel settore della gestione dei rifiuti.
L’iscrizione all’Albo non è un adempimento formale, ma rappresenta un requisito necessario per poter operare legittimamente in specifiche attività ambientali. Serve a verificare che l’impresa possieda i requisiti previsti dalla normativa, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista organizzativo ed economico.
In base all’attività svolta, l’impresa può essere tenuta all’iscrizione in una o più categorie.
Quando è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
L’iscrizione all’Albo è richiesta per lo svolgimento di diverse attività, tra cui:
- raccolta e trasporto di rifiuti;
- bonifica di siti contaminati;
- bonifica di beni contenenti amianto;
- commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione;
- trasporto transfrontaliero di rifiuti nei casi previsti;
- alcune procedure semplificate, come il trasporto dei propri rifiuti o la raccolta e il trasporto di particolari tipologie di rifiuti.
Il primo elemento da valutare, quindi, non è solo il tipo di rifiuto gestito, ma anche il ruolo dell’impresa.
Un produttore iniziale che trasporta i propri rifiuti non si trova nella stessa posizione di un trasportatore professionale. Allo stesso modo, un intermediario che organizza il recupero o lo smaltimento dei rifiuti senza detenerli materialmente deve valutare una categoria diversa rispetto a un’impresa che effettua materialmente il trasporto.
Quali sono le categorie dell’Albo Gestori Ambientali
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Categoria |
Attività principale |
A chi si applica |
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Categoria 1 |
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani |
Gestori del servizio di raccolta urbana e imprese che svolgono attività collegate alla gestione dei rifiuti urbani |
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Categoria 2-bis |
Trasporto dei propri rifiuti |
Produttori iniziali che trasportano i rifiuti derivanti dalla propria attività |
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Categoria 2-ter |
Raccolta occasionale di metalli |
Associazioni di volontariato ed enti religiosi che effettuano raccolte occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana |
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Categoria 2-quater |
Raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività manutentive |
Liberi professionisti iscritti ad albi il cui ordinamento preveda espressamente lo svolgimento di attività manutentive. La categoria sarà operativa dal 15 ottobre 2026 |
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Categoria 3-bis |
RAEE |
Categoria abrogata |
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Categoria 4 |
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi |
Imprese che trasportano rifiuti speciali non pericolosi nell’ambito di un’attività ordinaria e professionale |
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Categoria 4-bis |
Raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi |
Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi |
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Categoria 5 |
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi |
Imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi |
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Categoria 6 |
Trasporto transfrontaliero di rifiuti |
Imprese che effettuano esclusivamente trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano |
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Categoria 7 |
Operatori logistici nel trasporto intermodale |
Categoria non ancora attiva |
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Categoria 8 |
Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione |
Intermediari e commercianti che non acquisiscono la disponibilità materiale dei rifiuti |
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Categoria 9 |
Bonifica di siti |
Imprese che svolgono attività di bonifica di siti contaminati |
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Categoria 10 |
Bonifica di beni contenenti amianto |
Imprese che effettuano la bonifica di materiali contenenti amianto |
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
La Categoria 1 riguarda le imprese e gli enti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, le attività connesse alla gestione del servizio pubblico di raccolta, al trasporto dei rifiuti urbani, allo spazzamento meccanizzato e alla gestione dei centri di raccolta comunali, secondo i casi previsti dalla disciplina dell’Albo.
La Categoria 1 può comprendere diverse sottocategorie in base al tipo di servizio svolto:
D1 – Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale.
D2 – Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più tipologie di rifiuti urbani, tra cui abbigliamento e prodotti tessili, batterie e accumulatori, farmaci, cartucce toner esaurite, toner per stampa esauriti, oli e grassi commestibili.
D3 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali.
D4 – Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
D5 – Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio o centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento.
D6 – Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade.
D7 – Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
Rientrano inoltre nella Categoria 1 anche lo spazzamento meccanizzato e la gestione dei centri di raccolta, per i quali l’impresa deve dimostrare il possesso dei requisiti specifici previsti dall’Albo.
Per questa categoria assumono particolare importanza la dotazione di mezzi, il personale, la classe di iscrizione e, nei casi previsti, la presenza del Responsabile Tecnico.
Categoria 2-bis: trasporto dei propri rifiuti
La Categoria 2-bis è una delle categorie più rilevanti per le imprese che producono rifiuti nell’ambito della propria attività e intendono trasportarli con mezzi propri.
Devono iscriversi in Categoria 2-bis:
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi entro il limite di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno.
Questa categoria riguarda quindi il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti dall’impresa stessa. È il caso, ad esempio, di un’impresa edile, di una falegnameria, di un’officina o di un’altra attività produttiva che genera rifiuti e intende conferirli direttamente presso un impianto autorizzato.
La Categoria 2-bis non deve essere confusa con le categorie professionali di trasporto. L’impresa iscritta in 2-bis non può utilizzare questa categoria per trasportare rifiuti prodotti da altri soggetti, né per svolgere un’attività di trasporto rifiuti per conto terzi.
Il trasporto deve essere collegato all’attività ordinaria dell’impresa e deve riguardare i rifiuti da essa prodotti come produttore iniziale.
Categoria 2-ter: raccolta occasionale di metalli da parte di enti specifici
La Categoria 2-ter riguarda una procedura semplificata destinata ad associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività occasionali di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.
Si tratta di una categoria molto specifica, che non deve essere confusa con la Categoria 4-bis, dedicata invece alle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
L’attività è occasionale e soggetta a limiti specifici, tra cui massimo quattro giornate nell’anno civile e quantitativo complessivo non superiore a 100 tonnellate, secondo quanto riportato dall’Albo.
Categoria 2-quater: trasporto dei propri rifiuti da parte dei liberi professionisti
La Categoria 2-quater è dedicata ai liberi professionisti iscritti ad albi professionali che, nello svolgimento di attività manutentive espressamente previste dai rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e devono provvedere personalmente alla loro raccolta e al loro trasporto.
L’iscrizione a un albo professionale non è quindi sufficiente: l’attività manutentiva deve essere espressamente contemplata dall’ordinamento della professione esercitata e i rifiuti trasportati devono derivare direttamente da tale attività.
La Categoria 2-quater consente esclusivamente il trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti dallo stesso professionista. Non permette di trasportare rifiuti pericolosi, neppure in quantità ridotte, né rifiuti prodotti da altri soggetti.
La disciplina della Categoria 2-quater, introdotta dalle Delibere dell’Albo n. 4 e n. 5 del 22 luglio 2026, entrerà in vigore il 15 ottobre 2026.
Categoria 3-bis: RAEE, categoria abrogata
La Categoria 3-bis riguardava in passato distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, trasportatori di RAEE in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica.
Questa categoria è stata abrogata dalla Legge n. 166/2024. I soggetti interessati alla gestione di specifici adempimenti collegati ai RAEE non sono più iscritti all’Albo, ma devono aderire al Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) tramite il portale dedicato.
Su questo tema abbiamo pubblicato un approfondimento completo: Obbligo di iscrizione al CdC RAEE: chi deve farlo e come funziona.
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
La Categoria 4 riguarda la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
È una categoria centrale per molte imprese che operano nel settore del trasporto rifiuti, perché riguarda i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio o da altre attività economiche.
Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- autotrasportatori per conto terzi che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi;
- imprese che trasportano rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
- imprese che trasportano rifiuti speciali non pericolosi derivanti da operazioni di trattamento, pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione originaria del rifiuto;
- imprese che, per modalità operative o attività svolta, non possono utilizzare la procedura semplificata della Categoria 2-bis.
Per la Categoria 4 sono previsti requisiti tecnici, capacità finanziaria, classi di iscrizione e nomina del Responsabile Tecnico.
Sottocategoria 4-bis: metalli ferrosi e non ferrosi
La sottocategoria 4-bis riguarda le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
È una sottocategoria specifica, introdotta per disciplinare una particolare attività di raccolta e trasporto.
L’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell’Albo relative al trasporto dei rifiuti. Per questo motivo, la 4-bis va valutata con attenzione: non è una semplice “estensione” della Categoria 4, ma una sottocategoria semplificata con un perimetro specifico e alternativo rispetto alle categorie ordinarie di trasporto.
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
La Categoria 5 riguarda la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
È una delle categorie più delicate dell’Albo Gestori Ambientali, perché il trasporto di rifiuti pericolosi richiede requisiti più stringenti e una gestione documentale particolarmente accurata.
Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- autotrasportatori per conto terzi, con veicoli immatricolati ad uso di terzi, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi;
- imprese con veicoli immatricolati ad uso proprio che trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi in quantità superiore a 30 kg o 30 litri al giorno;
- imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;
- imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione originaria dei rifiuti.
Per la Categoria 5 sono richiesti specifici requisiti tecnici, la nomina del Responsabile Tecnico, la dimostrazione della capacità finanziaria e la prestazione di idonea garanzia finanziaria.
Dal 2 aprile 2026, come disposto dalla Delibera n. 1 del 24 marzo 2026 e dalla Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, per gli autoveicoli iscritti in Categoria 5 e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi assumono rilievo anche gli obblighi relativi ai sistemi di geolocalizzazione. Le imprese interessate devono verificare la corretta attestazione dei sistemi e l’adeguamento dei mezzi secondo le tempistiche previste.
Categoria 6: trasporto transfrontaliero di rifiuti
La Categoria 6 riguarda le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti all’interno del territorio italiano.
Questa categoria è collegata alle attività di trasporto di rifiuti che coinvolgono movimenti transfrontalieri e richiede una valutazione specifica della normativa applicabile, anche in relazione alla documentazione richiesta e ai soggetti coinvolti nella spedizione.
Non deve essere confusa con le categorie 4 e 5, che riguardano rispettivamente la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.
Categoria 7: operatori logistici nel trasporto intermodale (categoria non attiva)
La Categoria 7 riguarda gli operatori logistici situati presso stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione, scali merci e porti. In tali luoghi, i rifiuti vengono temporaneamente affidati a questi operatori in attesa di essere presi in carico dall’impresa responsabile del trasporto successivo.
Questa categoria non è ancora attiva alla data di aggiornamento dell’articolo.
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
La Categoria 8 riguarda l’intermediazione e il commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
È la categoria richiesta per quei soggetti che organizzano, gestiscono o commercializzano flussi di rifiuti senza prenderne materialmente possesso.
Rientrano in questa categoria:
- gli intermediari che organizzano il recupero o lo smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- i commercianti di rifiuti che acquistano e vendono rifiuti senza detenerli fisicamente;
- le imprese che gestiscono rapporti tra produttori, trasportatori e impianti senza svolgere direttamente il trasporto o la detenzione materiale del rifiuto.
La Categoria 8 è spesso sottovalutata. Un’impresa può ritenere di non essere soggetta ad autorizzazione perché non movimenta fisicamente i rifiuti, ma l’attività di intermediazione e commercio senza detenzione è espressamente disciplinata e richiede iscrizione all’Albo.
Per questa categoria sono previsti Responsabile Tecnico, classi di iscrizione e garanzie finanziarie.
Categoria 9: bonifica di siti
La Categoria 9 riguarda le imprese che svolgono attività di bonifica di siti.
Si tratta di una categoria diversa da quelle relative al trasporto, perché non riguarda la sola movimentazione dei rifiuti, ma l’esecuzione di interventi di bonifica su siti contaminati.
L’iscrizione in Categoria 9 richiede requisiti coerenti con la complessità degli interventi che l’impresa intende svolgere. Le classi sono determinate in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili.
In questa categoria assumono rilievo:
- esperienza e capacità operativa dell’impresa;
- disponibilità di attrezzature idonee;
- Responsabile Tecnico;
- importo dei lavori eseguibili;
- garanzie finanziarie;
- corretta gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica.
Categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto
La Categoria 10 riguarda le imprese che effettuano attività di bonifica di beni contenenti amianto.
Questa categoria è suddivisa in due sottocategorie: 10A e 10B.
Categoria 10A
La Categoria 10A riguarda la bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
È il caso, ad esempio, di molti interventi su manufatti in cemento-amianto, come coperture, lastre o altri materiali compatti.
Categoria 10B
La Categoria 10B riguarda materiali più complessi o più critici, come materiali d’attrito, materiali isolanti, pannelli, coppelle, carte, cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso e altri materiali incoerenti contenenti amianto.
L’iscrizione in Categoria 10B è valida anche per lo svolgimento delle attività rientranti nella Categoria 10A.
Per le imprese che operano nel settore amianto, la corretta individuazione della sottocategoria è essenziale, perché incide sui requisiti, sulle attività consentite e sulla possibilità di eseguire determinati interventi.
Le classi dell’Albo Gestori Ambientali
Oltre alle categorie, l’Albo prevede anche le classi di iscrizione.
Le classi servono a definire il livello dimensionale dell’attività autorizzata. In base alla categoria, possono dipendere dalla popolazione servita, dalle tonnellate annue di rifiuti gestiti o dall’importo dei lavori di bonifica cantierabili.
Non tutte le categorie hanno le stesse classi.
Classi della Categoria 1
Per la Categoria 1, le classi sono definite in base alla popolazione complessivamente servita:
| Classe | Popolazione servita |
| A | superiore o uguale a 500.000 abitanti |
| B | inferiore a 500.000 e superiore o uguale a 100.000 abitanti |
| C | inferiore a 100.000 e superiore o uguale a 50.000 abitanti |
| D | inferiore a 50.000 e superiore o uguale a 20.000 abitanti |
| E | inferiore a 20.000 e superiore o uguale a 5.000 abitanti |
| F | inferiore a 5.000 abitanti |
Classi delle Categorie 4, 5, 6, 7 e 8
Le categorie da 4 a 8 sono suddivise in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
| Classe | Quantità annua |
| A | superiore o uguale a 200.000 tonnellate |
| B | superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 tonnellate |
| C | superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 tonnellate |
| D | superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 tonnellate |
| E | superiore o uguale a 3.000 e inferiore a 6.000 tonnellate |
| F | inferiore a 3.000 tonnellate |
Per la Categoria 7 occorre comunque ricordare che la categoria non è ancora attiva.
Classi delle Categorie 9 e 10
Per le categorie 9 e 10, le classi sono definite in base all’importo dei lavori di bonifica cantierabili:
| Classe | Importo dei lavori |
| A | oltre 9.000.000 euro |
| B | fino a 9.000.000 euro |
| C | fino a 2.500.000 euro |
| D | fino a 1.000.000 euro |
| E | fino a 200.000 euro |
Le categorie 2-bis, 2-ter e 4-bis seguono invece una logica semplificata e non sono articolate nelle stesse classi dimensionali delle categorie ordinarie.
Requisiti per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
L’iscrizione all’Albo richiede il possesso di requisiti generali e, in base alla categoria richiesta, anche di requisiti tecnici, organizzativi ed economici specifici. Tra gli aspetti da verificare rientrano la posizione dell’impresa, l’idoneità dei mezzi, la corretta individuazione dei codici EER, l’eventuale nomina del Responsabile Tecnico e, nei casi previsti, la capacità finanziaria e le garanzie finanziarie. La valutazione deve sempre essere coerente con l’attività effettivamente svolta e con la categoria di iscrizione richiesta.
Per approfondire i requisiti e la procedura di iscrizione, leggi anche: “Albo Nazionale Gestori Ambientali: cos’è, come e perché iscriversi”.
Quando serve il Responsabile Tecnico
Il Responsabile Tecnico è una figura essenziale per molte categorie dell’Albo Gestori Ambientali.
È richiesto, tra le altre, per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10. Per la Categoria 6 è prevista una disciplina specifica: in via transitoria, l’incarico di Responsabile Tecnico è assunto dal legale rappresentante dell’impresa.
Il suo ruolo è garantire che l’organizzazione dell’impresa sia adeguata alla corretta gestione dei rifiuti e che l’attività sia svolta in modo conforme alla normativa applicabile.
Dal 2026 la disciplina del Responsabile Tecnico è stata oggetto di un importante aggiornamento, con nuove regole sui requisiti e sulle verifiche di idoneità. Per questo motivo, le imprese già iscritte o intenzionate a iscriversi devono verificare con attenzione la posizione del proprio Responsabile Tecnico.
La mancanza dei requisiti del Responsabile Tecnico può incidere direttamente sulla validità dell’iscrizione e sulla continuità operativa dell’impresa.
Per approfondire ruolo, requisiti e responsabilità di questa figura, leggi anche l’articolo dedicato al Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.
Quale categoria dell’Albo Gestori Ambientali scegliere
La scelta della categoria corretta dipende dall’attività svolta concretamente dall’impresa e non da una descrizione generica del servizio. Prima di presentare la domanda di iscrizione è necessario valutare:
- chi produce il rifiuto,
- se il trasporto riguarda rifiuti propri o di terzi,
- se i rifiuti sono pericolosi o non pericolosi,
- quali codici EER devono essere gestiti,
- quali mezzi saranno utilizzati
- se sono richiesti Responsabile Tecnico, capacità finanziaria o garanzie finanziarie.
Ad esempio, un’impresa edile, una falegnameria o un’officina che trasportano i propri rifiuti devono verificare l’iscrizione in Categoria 2-bis, nei limiti e alle condizioni previste.
Se invece l’attività riguarda il trasporto di rifiuti prodotti da altri soggetti, occorre valutare la Categoria 4 per i rifiuti speciali non pericolosi o la Categoria 5 per quelli pericolosi.
Chi organizza il recupero o lo smaltimento senza detenere materialmente i rifiuti deve invece verificare la Categoria 8, mentre le imprese che effettuano interventi su beni contenenti amianto devono valutare la Categoria 10, distinguendo tra 10A e 10B in base al tipo di materiale e all’attività di bonifica svolta.
Categorie Albo Gestori, FIR, registro e RENTRI
L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali non deve essere valutata isolatamente.
Per molte imprese, infatti, la corretta iscrizione si collega direttamente alla gestione documentale dei rifiuti. Chi raccoglie, trasporta, intermedia o gestisce rifiuti deve verificare anche:
- corretta classificazione del rifiuto;
- attribuzione del codice EER;
- compilazione del formulario di identificazione del rifiuto;
- gestione del registro di carico e scarico, quando obbligatorio;
- adempimenti RENTRI;
- coerenza tra autorizzazioni, iscrizione all’Albo, mezzi, codici e documenti di trasporto.
Una categoria corretta, ma non allineata con la documentazione ambientale, può comunque generare criticità in caso di controllo.
Per questo motivo è importante verificare l’intero processo di gestione del rifiuto: produzione, deposito temporaneo, trasporto, formulario, registro, destinazione e tracciabilità.
Devi iscriverti all’Albo Gestori Ambientali o verificare se la tua categoria è corretta?
Ogni categoria comporta requisiti, limiti e responsabilità specifiche. Per questo motivo è importante valutare con attenzione il tipo di rifiuto, l’origine, la pericolosità, il ruolo dell’impresa, i mezzi utilizzati e gli obblighi documentali collegati.
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Monaco Consulenze supporta imprese, trasportatori e produttori di rifiuti nella verifica della categoria corretta, nella predisposizione della pratica di iscrizione e nella gestione degli adempimenti ambientali collegati.


