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SCIA Antincendio: cos’è, quando serve e come ottenerla

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Se stai per avviare una nuova attività o stai modificando un impianto esistente, potresti dover presentare la SCIA Antincendio. In questo articolo ti spieghiamo cos’è, quando è obbligatoria e come ottenerla, evitando errori che potrebbero rallentare l’avvio della tua attività.

Comprendere le regole legate alla prevenzione incendi è fondamentale per operare in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente. Una gestione corretta della SCIA Antincendio tutela non solo l’impresa, ma anche le persone e l’ambiente coinvolti.

Contenuti

Cos’è la SCIA Antincendio e a cosa serve?

La SCIA Antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio) è una comunicazione ufficiale che il titolare di un’attività soggetta a rischio incendio deve presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima di avviare o modificare l’attività stessa.

Questa procedura è regolata dal D.P.R. 151/2011, che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e stabilisce le modalità per la gestione delle pratiche.

La SCIA Antincendio serve a dichiarare che l’attività è conforme alle norme di sicurezza antincendio, con impianti e dispositivi adeguati (ad esempio: rilevatori di fumo, impianti sprinkler, estintori, uscite di emergenza). La dichiarazione viene redatta e firmata da un tecnico abilitato e consente all’azienda di iniziare subito a operare, mentre i Vigili del Fuoco si riservano la possibilità di effettuare verifiche successive.

Non tutte le attività sono soggette a SCIA Antincendio, ma rientrano in questo obbligo quelle classificate dal D.P.R. 151/2011 come soggette a rischio incendio. Alcuni esempi pratici includono:

  • Autorimesse con superficie superiore a 300 mq
  • Impianti produttivi e industriali (ad esempio laboratori chimici, impianti di verniciatura, depositi di materiali infiammabili)
  • Magazzini e depositi con grande quantità di merci combustibili
  • Strutture ricettive come alberghi, hotel e ostelli con più di 25 posti letto
  • Scuole, asili e istituti di formazione con oltre 100 persone presenti
  • Centri commerciali e attività di vendita al dettaglio di grandi dimensioni
  • Ospedali e strutture sanitarie

Ovviamente ogni caso va valutato nel dettaglio, perché ci possono essere esenzioni o soglie minime che fanno la differenza.

Le categorie di rischio della SCIA Antincendio

Le attività soggette a controllo antincendio sono classificate dal D.P.R. 151/2011 in tre categorie di rischio (A, B e C), in base alla loro complessità, al livello di rischio e alla rilevanza in termini di sicurezza pubblica. Questa classificazione permette di modulare i procedimenti amministrativi, rendendo più snelle le pratiche per le attività meno rischiose e più rigorosi i controlli per quelle ad alto rischio.

Categoria A – Basso rischio

Rientrano in questa categoria le attività considerate a rischio contenuto, caratterizzate da requisiti standardizzati e per le quali non è necessario il parere preventivo dei Vigili del Fuoco.
In pratica, il titolare deve presentare la SCIA Antincendio allegando la documentazione tecnica (progetto, asseverazione) firmata da un professionista abilitato, attestando la conformità alle normative. L’attività può iniziare subito, anche se i Vigili del Fuoco possono effettuare controlli a posteriori.

Esempi tipici:

  • Piccoli depositi di gas combustibili (capacità limitata)
  • Locali di pubblico spettacolo sotto una certa capienza
  • Laboratori artigianali di piccole dimensioni

Categoria B – Rischio medio

Qui troviamo attività che presentano un rischio più significativo o complessità costruttiva/gestionale superiore.
In questi casi, prima di presentare la SCIA, il titolare deve richiedere e ottenere il parere preventivo di conformità sui progetti da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.
Solo dopo aver ricevuto esito positivo si può presentare la SCIA ed avviare l’attività. Anche in questa categoria i Vigili possono effettuare sopralluoghi a campione per verificare la conformità.

Esempi tipici:

  • Autorimesse con superficie tra 300 e 1.000 mq
  • Impianti di verniciatura di media capacità
  • Strutture ricettive (es. hotel) con posti letto sopra soglia minima ma sotto soglia alta

Categoria C – Elevato rischio

Questa categoria comprende le attività a rischio rilevante, per le quali è prevista una gestione più rigorosa.
Il titolare deve presentare il progetto ai Vigili del Fuoco, ottenere il parere preventivo e successivamente presentare la SCIA. Qui i sopralluoghi di verifica non sono a campione ma obbligatori, e possono includere anche richieste di documentazione integrativa.
Se tutto è conforme, i Vigili del Fuoco rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), documento indispensabile per dimostrare l’avvenuto rispetto delle normative.

Esempi tipici:

  • Depositi di gas superiori a certe capacità
  • Ospedali e strutture sanitarie complesse
  • Impianti industriali con lavorazioni chimiche pericolose

Come ottenere la SCIA Antincendio: passaggi e documenti

Ottenere la SCIA Antincendio è un processo che richiede attenzione, competenze tecniche e il rispetto rigoroso delle normative. Non si tratta solo di compilare un modulo, ma di dimostrare concretamente che l’attività è progettata, realizzata e gestita in conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D.P.R. 151/2011 e dalle normative collegate.

Vediamo nel dettaglio i passaggi fondamentali.

Valutazione preliminare e individuazione della categoria di rischio

Il primo passo consiste nell’accertare se l’attività rientra tra quelle soggette a SCIA Antincendio e a quale categoria di rischio appartiene (A, B o C). Questa classificazione determina quali documenti presentare e se è necessario ottenere il parere preventivo dei Vigili del Fuoco.

Per esempio, un’autorimessa di piccole dimensioni avrà un iter più semplice (categoria A), mentre un impianto industriale chimico dovrà affrontare verifiche più approfondite (categoria C).

Redazione del progetto tecnico

Un professionista abilitato (ingegnere, architetto, perito industriale, geometra con specifiche competenze) deve elaborare il progetto antincendio. Questo documento comprende:

  • descrizione dettagliata dell’attività e degli impianti presenti;
  • planimetrie e schemi degli impianti di protezione antincendio;
  • relazione tecnica che attesti la conformità alle normative vigenti;
  • dichiarazioni di conformità degli impianti installati.

Presentazione della pratica ai Vigili del Fuoco o allo SUAP

La modalità di presentazione della pratica varia in base alla categoria di rischio.
Per le attività di categoria A, il titolare può presentare direttamente la SCIA, allegando tutta la documentazione tecnica richiesta.
Per le attività di categoria B e C, invece, prima di poter presentare la SCIA è necessario richiedere e ottenere il parere preventivo di conformità da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Solo dopo aver ricevuto un esito positivo è possibile procedere formalmente con la segnalazione.

La presentazione avviene generalmente tramite il portale SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune competente o, in alternativa, direttamente presso gli uffici dei Vigili del Fuoco.

Verifiche e controlli

Una volta presentata la SCIA, per le attività di categoria A e B i Vigili del Fuoco hanno facoltà di eseguire sopralluoghi a campione, al fine di verificare la conformità delle misure antincendio dichiarate. Per le attività di categoria C, invece, i sopralluoghi di verifica sono sempre obbligatori e vengono svolti in modo approfondito, includendo anche eventuali richieste di documentazione aggiuntiva o chiarimenti tecnici.

In caso di carenze o non conformità riscontrate, l’azienda deve adeguarsi entro i termini stabiliti per evitare sanzioni.

Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

Per le attività classificate in categoria C, il procedimento si conclude con il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), un documento ufficiale che attesta la piena conformità dell’attività alle norme di sicurezza antincendio e ne autorizza l’esercizio.

Documenti fondamentali per la SCIA Antincendio

  • Progetto antincendio redatto da tecnico abilitato
  • Relazione tecnica di conformità
  • Dichiarazioni di corretta installazione e manutenzione degli impianti
  • Modulo SCIA compilato in tutte le sue parti
  • Ricevuta dei versamenti dei diritti di segreteria previsti
  • Eventuali ulteriori documenti specifici richiesti per il tipo di attività

Perché affidarsi a un consulente esperto per la SCIA Antincendio

Gestire autonomamente una pratica SCIA può essere complesso, soprattutto per chi non ha familiarità con la normativa antincendio e le procedure amministrative. Affidarsi a un consulente esperto significa ridurre al minimo il rischio di errori nella documentazione, avere la garanzia di un progetto antincendio redatto correttamente e ricevere un supporto concreto durante le fasi di verifica e controllo. Inoltre, un professionista qualificato può aiutare a velocizzare l’intero iter, permettendo di ottenere più rapidamente il via libera necessario per avviare o modificare l’attività.

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Che tu debba avviare un nuovo impianto o aggiornare un’attività esistente, Monaco Consulenze è il partner ideale per ottenere la SCIA Antincendio in modo rapido, sicuro e conforme alle normative.

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