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Geolocalizzazione RENTRI: cos’è, come funziona e cosa devono fare le imprese

Geolocalizzazione RENTRI

La geolocalizzazione dei mezzi costituisce uno degli adempimenti previsti dal RENTRI per i soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi e sono iscritti nella categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L’obbligo riguarda la presenza sugli autoveicoli di sistemi in grado di rilevare e ricostruire il percorso effettuato durante il trasporto. L’installazione e l’attestazione di questi sistemi devono però essere distinte dagli ulteriori adempimenti relativi alla trasmissione, all’associazione con il FIR e all’archiviazione dei dati di percorrenza.

Contenuti

Che cos’è la geolocalizzazione RENTRI

Gli articoli 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 prevedono che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscano la presenza sui mezzi di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

La disponibilità di questi sistemi costituisce un requisito di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo e utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

La normativa non impone uno specifico modello di dispositivo e non definisce il sistema come uno strumento di controllo continuativo “in tempo reale”. Richiede, invece, che il dispositivo consenta di rilevare e ricostruire il percorso compiuto dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione.

Le caratteristiche tecniche minime sono state definite dal Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024.

Soggetti obbligati alla geolocalizzazione dei mezzi

L’obbligo si applica ai soggetti che presentano congiuntamente queste condizioni:

  • sono obbligati all’iscrizione al RENTRI;
  • trasportano rifiuti speciali pericolosi;
  • sono iscritti nella categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
  • utilizzano autoveicoli destinati al trasporto di tali rifiuti.
 

Sono esclusi i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 ma autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

L’adempimento non si estende ai soggetti iscritti nella categoria 2-bis, poiché la disciplina contenuta negli articoli 16 e 17 del D.M. n. 59/2023 riguarda specificamente gli autoveicoli iscritti nella categoria 5.

Per approfondire le caratteristiche delle diverse categorie è possibile consultare l’articolo dedicato alle categorie di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Attestazione dei sistemi di geolocalizzazione

La disciplina attualmente applicabile è contenuta nella Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 e nella Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, entrate in vigore il 2 aprile 2026.

Questi provvedimenti hanno abrogato e sostituito la Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 e la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025.

Adeguamento delle iscrizioni già esistenti

Le imprese già iscritte in categoria 5 e quelle con domande in corso hanno dovuto attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione mediante un’apposita istanza telematica entro il 30 giugno 2026.

Le istanze presentate in precedenza, in applicazione della Deliberazione n. 3/2024, sono rimaste valide e sono state acquisite dalle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo.

Dal 1° luglio 2026 le Sezioni competenti procedono alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati. Se la cancellazione dei mezzi determina la perdita dei requisiti minimi necessari per mantenere l’iscrizione, può essere avviato anche il relativo procedimento disciplinare nei confronti dell’impresa.

Nuove iscrizioni e variazioni del parco veicolare

Dal 1° luglio 2026, la presenza del sistema di geolocalizzazione deve essere attestata contestualmente alla presentazione delle istanze di:

  • nuova iscrizione in categoria 5;
  • inserimento di nuovi autoveicoli;
  • variazione del parco veicolare.
 

L’istanza telematica, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, riporta i dati identificativi dell’impresa, quelli degli autoveicoli interessati e l’indicazione della presenza del sistema di geolocalizzazione.

Una nuova attestazione è necessaria anche quando un’impresa acquisisce la disponibilità di un autoveicolo precedentemente autorizzato per un altro soggetto.

Requisiti dei sistemi di geolocalizzazione

Il Decreto direttoriale n. 253/2024 stabilisce che il sistema installato debba consentire di rilevare il percorso compiuto dall’autoveicolo dal punto di partenza a quello di destinazione, registrando la data del trasporto e garantendo un’accuratezza sufficiente nel rilevamento della posizione.

In particolare, il sistema deve:

  • essere associato alla targa dell’autoveicolo, in modo da identificarlo univocamente;
  • registrare una sequenza di punti di posizione, espressi attraverso coordinate geografiche;
  • effettuare le rilevazioni a intervalli temporali che consentano di ricostruire il percorso effettuato;
  • permettere l’esportazione dei dati in uno dei formati standard comunemente utilizzati;
  • consentire la visualizzazione dei percorsi attraverso strumenti informatici messi a disposizione dall’operatore.
 

La normativa non richiede una generica “certificazione del dispositivo” rilasciata dal fornitore. È il legale rappresentante dell’impresa ad attestare, mediante l’istanza telematica, la presenza del sistema sugli autoveicoli interessati.

Gestione e disponibilità dei dati di percorrenza

Il Decreto direttoriale MASE n. 275 del 12 ottobre 2026 ha approvato le modalità di gestione dei dati relativi ai percorsi degli autoveicoli e rinviato dal 13 febbraio 2027 al 13 settembre 2027 la decorrenza per rendere disponibili tali informazioni.

Il provvedimento modifica inoltre il D.D. n. 253/2024, eliminando il riferimento al telaio: l’associazione univoca tra dispositivo e autoveicolo avviene mediante la targa, con riferimento al singolo percorso.

Il rinvio non riguarda l’installazione dei dispositivi, che resta un requisito di idoneità tecnica degli autoveicoli interessati iscritti in categoria 5. Non consente quindi di rinviare l’installazione o disattivare i sistemi già presenti.

Requisiti e trasmissione dei dati dei percorsi

L’Allegato 1 richiede il tracciamento completo del percorso e stabilisce, tra gli altri, questi requisiti:

  • intervallo massimo di 3 minuti tra punti consecutivi con coordinate diverse nei dati trasmessi al RENTRI;
  • tolleranza temporale massima di 2 minuti nell’associazione tra l’evento riportato nel FIR digitale e il dato di posizione;
  • accuratezza planimetrica con deviazione non superiore a 10 metri, salvo i tratti senza segnale GNSS;
  • coordinate geografiche nel sistema WGS84, espresse con 6 cifre decimali, e indicazione temporale di acquisizione in UTC.

Il formato previsto per l’interscambio è GPX 1.1. La traccia deve essere trasmessa dopo i dati del FIR digitale, attraverso API dedicate con invii firmati oppure tramite i servizi di supporto RENTRI.

Uno stesso percorso può essere associato a più FIR. Se vengono successivamente ritrasmessi i dati di un formulario, occorre ritrasmettere anche i dati del percorso già inviati.

Le modalità generali sono quindi approvate; restano da definire le specifiche tecniche di trasmissione previste dall’Allegato.

Archiviazione e disponibilità per i controlli

L’Allegato 1 prevede l’archiviazione dei dati e la disponibilità ed estrazione dagli archivi informatici dei dati trasmessi al RENTRI per un tempo massimo pari a 3 anni.

I dati, completi dei relativi metadati, devono poter essere esportati in un formato standard su richiesta degli organi di controllo.

Le imprese devono verificare con i fornitori dei dispositivi e dei gestionali la conformità della soluzione adottata e preparare l’adeguamento entro la nuova decorrenza.

Conseguenze del mancato adeguamento

Dal 1° luglio 2026, gli autoveicoli per i quali non è stata attestata la presenza del sistema di geolocalizzazione possono essere cancellati d’ufficio dalla categoria 5.

Se, a seguito della cancellazione dei mezzi, l’impresa non dispone più dei requisiti minimi necessari per mantenere l’iscrizione, la Sezione regionale o provinciale può avviare il procedimento disciplinare previsto dal D.M. n. 120/2014.

Devono inoltre essere considerate le conseguenze previste dal D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci rese attraverso l’istanza telematica.

Come verificare la conformità dei mezzi

Le imprese interessate dovrebbero effettuare una verifica periodica del proprio parco veicolare, controllando:

  1. quali autoveicoli sono autorizzati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5;
  2. la presenza e il corretto funzionamento del sistema di geolocalizzazione su ciascun mezzo obbligato;
  3. la corretta associazione del sistema di geolocalizzazione alla targa dell’autoveicolo;
  4. la registrazione del percorso, della data del trasporto e delle coordinate geografiche;
  5. la possibilità di esportare e visualizzare i dati registrati;
  6. la corretta presentazione dell’istanza telematica di attestazione;
  7. l’aggiornamento dell’attestazione in occasione di nuove iscrizioni, inserimenti o variazioni del parco veicolare;
  8. la conformità della soluzione alle modalità di gestione dei dati approvate con il D.D. n. 275/2026, in vista della decorrenza del 13 settembre 2027.
 

Una verifica documentale e tecnica consente di individuare eventuali anomalie prima che possano compromettere l’idoneità dei mezzi o la permanenza dell’impresa nella categoria 5.

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