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PFAS nelle acque sotterranee: contaminazione, limiti e bonifica

Tecnico preleva un campione di acqua da un piezometro per indagini sulla presenza di PFAS nelle acque sotterranee

La presenza di PFAS nelle acque sotterranee pone un problema concreto per le imprese e per chi possiede, gestisce o intende acquistare un’area: come leggere i risultati delle analisi e quali attività avviare per comprendere la situazione?

La risposta richiede di considerare insieme le sostanze rilevate, la possibile origine della contaminazione, le caratteristiche della falda e la funzione dei valori utilizzati per il confronto. Le soglie previste per valutare lo stato chimico di un corpo idrico, i parametri delle acque potabili e le concentrazioni soglia della disciplina sulle bonifiche appartengono infatti a sistemi diversi.

Su questo rapporto interviene anche il chiarimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12 ottobre 2026. La presenza di PFAS può rientrare nelle procedure sui siti contaminati anche in assenza di specifiche soglie nella relativa tabella nazionale, ma occorrono accertamenti e una valutazione motivata. Il solo riscontro analitico non determina automaticamente l’obbligo di eseguire una bonifica.

Contenuti

Cosa sono i PFAS e come possono raggiungere le falde

La sigla PFAS indica le sostanze per- e polifluoroalchiliche, una vasta famiglia di composti sintetici. Non identifica un singolo contaminante: PFOA, acido perfluoroottanoico, e PFOS, acido perfluoroottansolfonico, sono due esempi tra i più studiati.

Queste sostanze sono state impiegate in numerosi processi e materiali per le loro proprietà, tra cui la resistenza all’acqua, ai grassi e ad agenti chimici. Tra le possibili sorgenti ambientali rientrano attività produttive, aree interessate dall’impiego di determinate schiume antincendio e perdite o rilasci da sistemi di gestione di reflui e rifiuti.

La contaminazione delle falde può avvenire attraverso l’infiltrazione di acqua che attraversa terreni contaminati, perdite da impianti o altre vie di trasferimento da ricostruire nel singolo sito. L’indagine deve pertanto considerare anche le relazioni tra sorgenti, suolo e acque.

Molti PFAS sono persistenti, ma mobilità, accumulo e pericolosità variano tra i composti. Anche i precursori, sostanze capaci di trasformarsi in altri PFAS, possono influire sull’evoluzione della contaminazione. Per questo un risultato riferito a PFOA e PFOS, da solo, non descrive necessariamente l’intera situazione.

PFAS nelle falde: come interpretare i risultati delle analisi

Un rapporto di prova è il punto di partenza dell’accertamento. Occorre capire quali sostanze siano state effettivamente ricercate, con quale metodo, in quali punti e a quali profondità.

Un valore indicato come inferiore al limite di quantificazione non equivale alla dimostrazione dell’assenza assoluta della sostanza. Significa che il metodo non consente di quantificarla con le prestazioni dichiarate al di sotto di quel livello. Analogamente, una sommatoria riguarda le sostanze comprese nel criterio utilizzato e non, necessariamente, tutti i PFAS presenti.

La qualità del prelievo è particolarmente rilevante quando si misurano concentrazioni molto basse. Materiali e attrezzature devono essere compatibili con la ricerca dei PFAS; i controlli di qualità possono comprendere campioni di controllo, detti “bianchi”, per individuare contaminazioni introdotte durante le operazioni.

Ricostruire origine ed estensione della contaminazione

Le analisi devono essere inserite in un modello concettuale del sito: una ricostruzione delle possibili sorgenti, dei percorsi di migrazione e dei soggetti o delle risorse che possono essere raggiunti.

L’esame delle attività attuali e passate aiuta a individuare dove cercare. La conoscenza della falda consente poi di progettare punti di indagine capaci di distinguere una possibile sorgente interna da apporti provenienti dall’esterno, valutando anche direzione del flusso, profondità e variazioni nel tempo.

Si parla di plume per indicare il pennacchio di contaminazione, cioè la porzione di acqua sotterranea interessata dalla presenza e dalla migrazione degli inquinanti. Definirne l’estensione richiede dati distribuiti nello spazio e, quando necessario, più campagne di monitoraggio. Il rilevamento in un solo pozzo non permette, da solo, di stabilire chi abbia causato la contaminazione o quanto questa sia estesa.

Per l’impostazione generale degli accertamenti è utile l’approfondimento sulle indagini ambientali preliminari nei siti contaminati. Nel caso dei PFAS, la scelta delle sostanze e delle modalità analitiche deve essere adattata alle caratteristiche del sito.

Limiti dei PFAS nelle acque sotterranee: quali valori considerare

Parlare genericamente di “limiti PFAS” può portare a confronti impropri. Prima di utilizzare un valore occorre identificarne l’ambito e lo scopo.

Riferimento

A cosa serve

Come va letto nel caso dei PFAS

Concentrazioni soglia di contaminazione, CSC, della disciplina sulle bonifiche

Individuano i livelli oltre i quali sono necessari caratterizzazione e analisi di rischio nel sistema ordinario del Titolo V

I PFAS non sono espressamente elencati nella Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, come rilevato dal MASE nella risposta del 12 ottobre 2026

Valori soglia per lo stato chimico delle acque sotterranee

Concorrono alla valutazione dello stato del corpo idrico e alla sua protezione

La disciplina nazionale comprende valori per alcuni PFAS; non sono automaticamente CSC per i siti contaminati

Parametri delle acque destinate al consumo umano

Servono alla tutela della qualità dell’acqua destinata a tale uso

Sono previsti dal D.Lgs. 18/2023, come modificato; il loro eventuale impiego per orientare il risanamento richiede un distinto inquadramento

I valori soglia per lo stato chimico della falda

Il D.M. 6 luglio 2016 ha introdotto nella disciplina dello stato chimico delle acque sotterranee valori per PFPeA, PFHxA, PFBS, PFOA e PFOS, intervenendo sull’Allegato 1 alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Questi valori riguardano la protezione e la valutazione dei corpi idrici. Il loro superamento deve essere esaminato secondo le regole di quella disciplina, comprese le condizioni relative alle interazioni con acque superficiali ed ecosistemi dipendenti.

Il quadro europeo è stato ulteriormente aggiornato dalla direttiva (UE) 2026/805, che modifica anche la disciplina sulle acque sotterranee. Si tratta di un’evoluzione da coordinare con il recepimento nazionale, distinta dalla determinazione delle CSC per le bonifiche, come emerge anche dalla presentazione della nuova disciplina pubblicata dalla Commissione europea.

I parametri delle acque destinate al consumo umano

Il D.Lgs. 18/2023, modificato dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, prevede nell’Allegato I, Parte B:

  • Somma di PFAS: 0,10 µg/L, pari a 100 ng/L. Il parametro riguarda le sostanze individuate dalla disciplina, con le integrazioni previste per specifiche circostanze territoriali.
  • Somma di 4 PFAS: 0,02 µg/L, pari a 20 ng/L. Comprende PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS, che costituiscono un sottoinsieme della sommatoria più ampia.
 

Sono valori riferiti alle somme indicate, non limiti attribuiti a ogni singolo PFAS. Un microgrammo per litro equivale a mille nanogrammi per litro.

Per la “somma di PFAS”, l’articolo 24 prevede l’adozione delle misure di conformità entro il 12 gennaio 2026 e il controllo obbligatorio dal 13 gennaio 2026. Per la “somma di 4 PFAS”, la legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 622, ha posticipato entrambi i termini di sei mesi: rispettivamente al 12 e al 13 luglio 2026.

Questi parametri non costituiscono un limite generale da applicare automaticamente a qualunque campione di falda. Né la conformità ai due parametri basta, da sola, a certificare la potabilità dell’acqua, che richiede la valutazione dell’insieme dei requisiti pertinenti.

PFAS e procedure di bonifica: cosa chiarisce il MASE

La risposta MASE prot. 212123 del 12 ottobre 2026 affronta proprio l’applicabilità del Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 in presenza di PFAS nelle acque sotterranee.

Il documento, elaborato sulla base dei contributi di ISPRA e dell’Istituto Superiore di Sanità, è un chiarimento interpretativo. Non introduce nuove CSC, scadenze o sanzioni.

Ai sensi dell’articolo 3-septies, le risposte agli interpelli costituiscono criteri interpretativi per le attività delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale. Il quesito proviene dal Friuli-Venezia Giulia, ma riguarda la normativa statale e non è circoscritto a quella Regione. La risposta non sostituisce comunque la decisione sul singolo procedimento: il Ministero esclude espressamente valutazioni su specifiche procedure, anche giudiziarie, che richiedono tutti gli elementi del caso.

Sorgente localizzata e inquinamento diffuso

Secondo il MASE, quando la presenza di PFAS è riferibile a una sorgente localizzata o a un ambito riconducibile a un sito, l’assenza dalla Tabella 2 non basta a escludere il procedimento di bonifica. La sua eventuale attivazione deve però poggiare su un’istruttoria tecnico-scientifica adeguatamente motivata.

Se invece la contaminazione presenta caratteristiche di diffusività areale e non risulta riconducibile, sulla base della documentazione, a una sorgente puntuale o a un sito determinato, può rilevare l’articolo 239, comma 3. Per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, gli interventi sono disciplinati dalle Regioni mediante appositi piani, nel rispetto dei criteri generali del Titolo V.

Un plume esteso non è automaticamente inquinamento diffuso. Anche una sorgente localizzata può produrre una contaminazione che migra oltre i confini della proprietà. Allo stesso modo, il fatto che il responsabile non sia ancora stato individuato non basta a qualificare il fenomeno come diffuso.

Perché non è possibile ricavare automaticamente CSC e CSR

Il Ministero chiarisce anzitutto che la previsione dell’Allegato 5 sulla sostanza tossicologicamente più affine è espressamente riferita alla Tabella 1, relativa a suolo e sottosuolo. La Tabella 2 sulle acque sotterranee non contiene una disposizione altrettanto espressa e autonoma.

Per i PFAS emerge inoltre un limite scientifico sostanziale. Allo stato delle conoscenze richiamate nella risposta, non è possibile determinare in via generale e automatica le CSC applicando all’intera famiglia l’affinità tossicologica, fattori di potenza relativa o valutazioni cumulative indistinte. Le sostanze non condividono necessariamente gli stessi effetti, meccanismi d’azione e dati tossicologici.

Il MASE evidenzia anche i limiti delle procedure di analisi di rischio sito-specifica dell’Allegato 1, in particolare della modalità inversa utilizzata per derivare le concentrazioni soglia di rischio, CSR, mediante gli approcci ASTM/APAT. In termini pratici, si tratta del calcolo che parte da un livello di rischio ritenuto accettabile per ricavare una concentrazione obiettivo.

Per i PFAS, tali procedure non risultano allo stato scientificamente e tecnicamente robuste a causa della carenza di parametri tossicologici consolidati, dell’identificazione incompleta dei percorsi critici e della complessità delle miscele. Non si tratta quindi di una semplice difficoltà di calcolo, né di un divieto generale di qualsiasi valutazione sanitaria o ambientale.

Parametri delle acque potabili come riferimento per il risanamento

La risposta individua una soluzione operativa: i parametri PFAS dell’Allegato I al D.Lgs. 18/2023, come modificato, possono orientare gli interventi di risanamento come riferimento sanitario e operativo, applicando il principio di precauzione e motivando adeguatamente l’istruttoria.

Il Ministero precisa che l’impossibilità tecnica di determinare CSC e CSR nei termini esaminati non può impedire l’assolvimento dell’obbligo primario di risanamento quando ne ricorrono i presupposti.

Resta distinta l’individuazione del responsabile: scegliere un riferimento per progettare il risanamento non dimostra chi abbia causato l’inquinamento. Non autorizza neppure a convertire automaticamente il superamento di un parametro delle acque potabili nella soglia di attivazione del procedimento di bonifica.

PFAS nel sito: obblighi di imprese, proprietari e gestori

La pianificazione delle indagini deve procedere insieme alla verifica degli obblighi immediati. Una campagna analitica o il confronto con gli enti non sostituiscono le misure urgenti eventualmente dovute.

L’articolo 242 prevede, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, che il responsabile attui le misure necessarie di prevenzione entro ventiquattro ore e dia immediata comunicazione secondo l’articolo 304, comma 2. La stessa procedura riguarda l’individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora aggravarsi. Questi obblighi non nascono dall’interpello sui PFAS.

Il responsabile della contaminazione

Il responsabile è il soggetto cui è imputabile l’inquinamento. In presenza dei presupposti di legge, è tenuto alle attività previste dalla disciplina sui siti contaminati, dalle misure iniziali agli accertamenti e agli interventi conseguenti.

Per i PFAS, il percorso deve tenere conto dei limiti tecnici e interpretativi descritti dal MASE. Gli enti devono motivare il collegamento tra i dati disponibili, le caratteristiche del sito e le misure richieste. L’articolo 244 disciplina le indagini per individuare il responsabile e l’adozione dell’ordinanza motivata.

Il proprietario o gestore non responsabile

La proprietà o la gestione dell’area non dimostrano, da sole, la responsabilità della contaminazione.

L’articolo 245 del D.Lgs. 152/2006 prevede specifici obblighi di comunicazione a Regione, Provincia e Comune e di prevenzione per il proprietario o gestore che rilevi il superamento, o il pericolo concreto e attuale di superamento, delle CSC. Nel caso dei PFAS, tale richiamo deve essere coordinato con l’assenza di soglie specifiche nella tabella e con l’istruttoria richiesta dal Ministero: non basta rinominare come CSC un diverso valore normativo.

Il soggetto non responsabile può inoltre intervenire volontariamente. La sua posizione va tenuta distinta da quella di chi ha causato l’inquinamento, valutando anche gli eventuali effetti patrimoniali previsti dall’articolo 253, senza presumere che l’acquisto dell’area comporti automaticamente l’obbligo di bonificarla.

Documenti e dati per il confronto con gli enti competenti

Per impostare l’istruttoria è utile organizzare un quadro documentale che comprenda:

  • rapporti di prova completi, metodi, limiti di quantificazione e documentazione dei prelievi;
  • storia delle attività, sostanze utilizzate e possibili rilasci;
  • ubicazione e caratteristiche dei pozzi o piezometri, con i dati disponibili sulla falda;
  • distribuzione delle concentrazioni e possibili sorgenti interne o esterne;
  • usi dell’acqua e presenza di captazioni o altri elementi da proteggere.
 

Il confronto coinvolge le amministrazioni competenti per il sito e l’ARPA territorialmente competente, con il contributo delle autorità sanitarie quando pertinente. L’ente procedente va individuato considerando l’assetto regionale e l’eventuale regime speciale del sito.

Trattamento delle falde contaminate da PFAS: tecnologie e limiti

La scelta degli interventi dipende dalla sorgente, dai composti presenti e dalle caratteristiche della falda. Contenere la migrazione, rimuovere i PFAS dall’acqua e distruggere le sostanze sono risultati diversi.

Quando appropriata, la captazione delle acque con successivo trattamento può contribuire al controllo della contaminazione. La sua efficacia deve però essere valutata insieme alla gestione della sorgente e al monitoraggio della falda: trattare l’acqua emunta non dimostra, da solo, il risanamento dell’intero sito.

Tra le tecnologie considerate nella documentazione EPA sul trattamento dei PFAS rientrano:

  • Carbone attivo: trattiene i contaminanti mediante adsorbimento. L’efficienza varia con il composto, il materiale e le caratteristiche dell’acqua; alcuni PFAS a catena corta possono essere trattenuti meno efficacemente.
  • Resine a scambio ionico: possono rimuovere diversi PFAS, ma la selezione della resina e la presenza di altre sostanze incidono sulle prestazioni.
  • Processi a membrana: osmosi inversa e nanofiltrazione separano i contaminanti, producendo anche un flusso concentrato che richiede gestione.
 

Queste tecnologie trasferiscono o concentrano i PFAS e non ne comportano, per il solo fatto di essere applicate, la distruzione. Carboni e resine esausti, concentrati e altri residui devono essere considerati già nella progettazione. Eventuali processi distruttivi richiedono valutazioni dedicate, comprese efficacia e formazione di sottoprodotti.

Se i residui sono rifiuti, la loro classificazione e gestione devono seguire la normativa applicabile, considerando composizione, caratteristiche di pericolo ed eventuali disposizioni sulle sostanze presenti. Il solo riscontro di PFAS non rende automaticamente pericoloso ogni rifiuto.

Non esistono quindi una tecnologia universalmente efficace, un costo standard o un tempo di bonifica valido per tutti i siti.

Il rapporto con il danno ambientale

Il MASE chiarisce che la disciplina sulle bonifiche non sostituisce necessariamente quella sul danno ambientale, contenuta nella Parte sesta del D.Lgs. 152/2006. L’articolo 298-bis coordina i due sistemi anche con riferimento alla riparazione delle acque sotterranee.

Questo non significa che ogni rilevazione di PFAS integri automaticamente un danno ambientale. Occorre accertare i presupposti della relativa disciplina, compreso il deterioramento significativo e misurabile della risorsa e gli ulteriori elementi pertinenti. Il quadro può dunque richiedere il coordinamento tra tutela delle acque, gestione del sito contaminato e riparazione del danno.

Quando vengono rilevati PFAS nelle acque sotterranee, una valutazione attendibile richiede di collegare i risultati delle analisi alla storia del sito, alle caratteristiche della falda e al corretto quadro normativo.

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