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Terre e rocce da scavo: requisiti, documenti e novità del D.L. 177/2026

terre e rocce da scavo in cantiere

Dal 9 ottobre 2026 la disciplina delle terre e rocce da scavo comprende nuove disposizioni sul riutilizzo nei cantieri puntuali e un riferimento diretto, nel Codice dell’ambiente, alle soglie speciali del deposito temporaneo.

Il D.L. 8 ottobre 2026, n. 177 ha infatti introdotto l’articolo 185-ter del D.Lgs. 152/2006: per le terre qualificate come rifiuto richiama i quantitativi di 4.000 m³ complessivi, di cui al massimo 800 m³ pericolosi; per i cantieri puntuali consente, a determinate condizioni, il riutilizzo nello stesso sito senza preventiva caratterizzazione ambientale.

Le nuove disposizioni non sostituiscono integralmente il D.P.R. 120/2017 e non rendono automaticamente riutilizzabile qualsiasi materiale di scavo. Per impostare correttamente la gestione occorre prima distinguere tre situazioni: esclusione dalla disciplina dei rifiuti, qualifica di sottoprodotto e gestione come rifiuto.

Contenuti

Terre e rocce da scavo: quali materiali comprendono

Le terre e rocce da scavo sono il suolo escavato durante la realizzazione di un’opera. Possono derivare, ad esempio, da sbancamenti, fondazioni, trincee, perforazioni, palificazioni, gallerie e opere stradali.

La loro origine da uno scavo non basta, da sola, a definirne il regime giuridico. Contano le caratteristiche del materiale, le condizioni ambientali del sito, la destinazione e il rispetto della procedura applicabile.

Occorre inoltre distinguere le terre e rocce dai rifiuti da demolizione: un carico di macerie o di rifiuti misti di cantiere non diventa terra da scavo semplicemente perché contiene anche terreno.

Riutilizzo in sito, sottoprodotto o rifiuto: le differenze

La gestione può seguire percorsi diversi, con documenti e obblighi che non sono intercambiabili.

Percorso

Quando si applica

Conseguenza operativa

Esclusione dalla disciplina dei rifiuti

Suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale, scavato durante attività di costruzione e destinato con certezza al riutilizzo allo stato naturale nello stesso sito

Si verificano le condizioni dell’art. 185, comma 1, lettera c), e le disposizioni applicabili al riutilizzo in sito

Sottoprodotto

Sono rispettati i requisiti dell’art. 184-bis e del D.P.R. 120/2017, compresi utilizzo certo, qualità ambientale e corretta documentazione

Si applicano il piano di utilizzo o la dichiarazione prevista per il cantiere, oltre agli altri adempimenti pertinenti

Rifiuto

Il detentore si disfa del materiale, intende o deve disfarsene, senza un legittimo percorso di esclusione o di gestione come sottoprodotto

Si applicano classificazione, deposito, trasporto e conferimento secondo la disciplina dei rifiuti

Un terreno non pericoloso non è automaticamente un sottoprodotto. Allo stesso modo, portare il materiale in un altro terreno per effettuare un riempimento non costituisce, di per sé, un riutilizzo consentito.

Quando le terre e rocce possono essere riutilizzate nello stesso sito

L’articolo 24 del D.P.R. 120/2017 disciplina l’utilizzo nel sito di produzione in collegamento con l’articolo 185, comma 1, lettera c), del Codice dell’ambiente.

Il percorso riguarda il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale, scavato durante attività di costruzione, quando è certo il riutilizzo a fini di costruzione, allo stato naturale, nello stesso sito.

Nel regime ordinario la non contaminazione è verificata secondo l’allegato 4 del regolamento. Per le opere sottoposte a VIA sono previsti specifici passaggi progettuali, compreso il piano preliminare di utilizzo in sito.

Il nuovo articolo 185-ter introduce una semplificazione circoscritta per i cantieri puntuali fino a 20 m³. Per gli interventi che non rientrano in questa previsione occorre continuare a individuare e applicare la procedura pertinente.

Cantieri puntuali fino a 20 m³: cosa cambia

Ai fini della nuova disposizione, è puntuale il cantiere che produce terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 m³, calcolate dalle sezioni di progetto, destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione.

Quando ricorrono tali condizioni, il riutilizzo può avvenire anche senza preventiva caratterizzazione ambientale, purché non siano presenti le cause di esclusione previste dalla norma.

La soglia comprende quindi anche un volume esattamente pari a 20 m³. Riguarda la quantità prodotta dal cantiere: non può essere verificata considerando soltanto un singolo carico o la sola porzione che si vorrebbe riutilizzare.

La semplificazione riguarda il riutilizzo nello stesso sito. Non autorizza il trasferimento senza analisi e senza ulteriori adempimenti verso un altro cantiere, anche quando vicino o appartenente allo stesso committente.

Quando la semplificazione non si applica

L’articolo 185-ter esclude il riutilizzo senza preventiva caratterizzazione nei seguenti casi:

  • terre e rocce contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per lo scavo meccanizzato o tradizionale;
  • materiali provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
  • materiali provenienti da scavi effettuati per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.
 

L’esclusione da questa agevolazione non determina, da sola, la classificazione automatica di ogni materiale come rifiuto: impone di verificare la gestione consentita secondo le altre disposizioni applicabili.

La possibilità di non effettuare la preventiva caratterizzazione non consente comunque di ignorare contaminazioni note o evidenze emerse durante i lavori.

Quale documentazione serve per i cantieri puntuali

La legge richiede che i requisiti relativi alla quantità e al riutilizzo diretto nello stesso sito risultino dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

Il nuovo articolo non introduce un modello nazionale dedicato. Per rendere verificabili tali condizioni, è opportuno che il fascicolo dei lavori permetta di ricostruire:

  • il volume prodotto, con riferimento alle sezioni di progetto e al relativo calcolo;
  • l’area in cui avviene lo scavo;
  • la destinazione e le modalità di riutilizzo nel medesimo sito;
  • le eventuali variazioni emerse durante l’esecuzione.
 

Elaborati grafici, contabilità dei lavori e documentazione fotografica possono supportare questa ricostruzione. Sono strumenti operativi: l’obbligo espresso dalla norma è dimostrare, attraverso la documentazione dei lavori, la sussistenza dei requisiti richiesti.

Terre e rocce da scavo come sottoprodotti: requisiti e procedure

Quando non si applica l’esclusione per il riutilizzo in sito, può essere valutata la gestione come sottoprodotto, anche per l’impiego in un’opera diversa o in un processo produttivo.

L’articolo 4 del D.P.R. 120/2017 richiede, in particolare, che:

  • il materiale sia generato durante la realizzazione di un’opera di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non sia produrlo;
  • l’utilizzo sia individuato e avvenga in conformità al piano o alla dichiarazione applicabile;
  • il materiale sia utilizzabile direttamente, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
  • siano rispettati i requisiti di qualità ambientale previsti per lo specifico utilizzo.
 

La formulazione “senza alcun trattamento” sarebbe quindi troppo restrittiva: il regolamento ammette le operazioni che rientrano nella normale pratica industriale, alle condizioni previste.

Piccoli e grandi cantieri: la soglia resta 6.000 m³

Il cantiere puntuale fino a 20 m³ non va confuso con il cantiere di piccole dimensioni del D.P.R. 120/2017, che può produrre fino a 6.000 m³ di terre e rocce da scavo.

Per la gestione come sottoprodotti, il quadro generale distingue:

Tipo di cantiere

Procedura di riferimento

Produzione fino a 6.000 m³, comprese opere soggette a VIA o AIA

Dichiarazione di utilizzo ai sensi dell’art. 21

Produzione superiore a 6.000 m³ per opere non soggette a VIA o AIA

Dichiarazione di utilizzo secondo l’art. 22, che richiama gli artt. 20 e 21

Produzione superiore a 6.000 m³ per opere soggette a VIA o AIA

Piano di utilizzo secondo il Capo II del Titolo II

La dichiarazione dell’articolo 21 deve essere trasmessa al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.

Per il piano di utilizzo, l’articolo 9 prevede la trasmissione almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori; per le opere soggette a VIA o AIA, il piano deve essere trasmesso prima della conclusione del relativo procedimento. Restano applicabili le specifiche disposizioni su verifiche, integrazioni e riduzione dei termini.

Deposito intermedio, trasporto e avvenuto utilizzo

La gestione come sottoprodotto prosegue anche dopo lo scavo.

L’eventuale deposito intermedio deve rispettare l’articolo 5 del regolamento: ubicazione e durata devono essere indicate nel piano o nella dichiarazione, e i materiali vanno tenuti separati dagli eventuali rifiuti presenti e dai depositi riferiti ad altri piani o dichiarazioni.

Per il trasporto fuori dal sito di produzione si applica la documentazione prevista dall’articolo 6. L’impiego deve infine essere attestato con la dichiarazione di avvenuto utilizzo, nei termini dell’articolo 7.

Il deposito intermedio del sottoprodotto e il deposito temporaneo del rifiuto rispondono dunque a regole differenti. La presenza di un cumulo in cantiere non permette di stabilire quale disciplina si applichi senza ricostruire la qualifica del materiale.

Terre e rocce classificate come rifiuto: codici EER e destinazione

Quando le terre devono essere gestite come rifiuti, occorre attribuire correttamente il codice EER e verificare le caratteristiche del materiale.

Le due voci richiamate dall’articolo 185-ter sono:

  • 17 05 03*: terre e rocce contenenti sostanze pericolose;
  • 17 05 04: terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.
 

La scelta tra le due voci richiede una valutazione delle caratteristiche del rifiuto e delle informazioni necessarie alla classificazione. Non può essere basata soltanto sull’aspetto visivo o sul quantitativo.

Il materiale deve poi essere affidato a soggetti abilitati e destinato a un impianto autorizzato a riceverlo. Restano applicabili gli obblighi di tracciabilità, compresi formulario, registri e RENTRI quando dovuti in relazione al soggetto e al rifiuto.

Deposito temporaneo delle terre e rocce: soglie di 4.000 e 800 m³

Il comma 1 dell’articolo 185-ter, introdotto dall’articolo 4 del D.L. 177/2026, eleva i quantitativi richiamati dall’articolo 185-bis, comma 2, lettera b), a:

  • 4.000 m³ complessivi di terre e rocce classificate con EER 17 05 04 o 17 05 03*;
  • 800 m³ al massimo di rifiuti pericolosi, compresi nei 4.000 m³.
 

Gli 800 m³ non si aggiungono quindi ai 4.000 m³. Queste soglie riguardano le terre e rocce individuate dalla norma e non si estendono indistintamente a tutti i rifiuti prodotti in cantiere.

L’applicazione del comma 1 non è limitata ai cantieri puntuali fino a 20 m³: la semplificazione per questi ultimi è disciplinata separatamente dal comma 2.

Le soglie erano già previste: i quantitativi di 4.000/800 m³ erano già contenuti nell’articolo 23 del D.P.R. 120/2017, dedicato alle terre e rocce qualificate come rifiuti.

La novità del 2026 consiste nell’inserimento di una previsione espressa direttamente nel Codice dell’ambiente, coordinata con l’articolo 185-bis. Non si tratta quindi della prima introduzione di tali quantitativi nella normativa sulle terre da scavo.

Quanto può durare il deposito

L’aumento delle soglie quantitative non elimina i criteri temporali. Occorre distinguere le due modalità alternative di avvio a recupero o smaltimento:

  • criterio temporale: avvio con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • criterio quantitativo: avvio quando si raggiungono le soglie applicabili alle terre e rocce, senza superare il limite previsto per la componente pericolosa.
 

Per le terre e rocce qualificate come rifiuti, l’articolo 23 del D.P.R. 120/2017 stabilisce comunque una durata massima di un anno.

La soglia di 4.000 m³ non è dunque un quantitativo annuo liberamente accumulabile né consente di rinviare indefinitamente il conferimento.

Quali condizioni restano obbligatorie

Il deposito deve avvenire nel luogo di produzione e rispettare le altre condizioni applicabili: raggruppamento per categorie omogenee, norme tecniche, gestione delle sostanze pericolose e prescrizioni su imballaggio ed etichettatura, ove pertinenti.

Per le terre pericolose, l’articolo 23 richiede inoltre misure idonee a prevenire la contaminazione delle matrici ambientali, con isolamento dal suolo e protezione dal vento e dalle acque meteoriche.

Il deposito temporaneo conforme non richiede una propria autorizzazione. Il mancato rispetto delle condizioni può però far ricadere l’attività nella disciplina dello stoccaggio o in altre fattispecie di gestione irregolare.

Per approfondire l’organizzazione delle aree e le responsabilità, consulta la guida sul deposito temporaneo in cantiere.

Terre e rocce da scavo ed End of Waste: quando è possibile il recupero

L’End of Waste riguarda un materiale che è già un rifiuto e che cessa di esserlo dopo un’operazione di recupero e il rispetto di specifici criteri. È un percorso diverso dall’esclusione dalla disciplina dei rifiuti e dalla qualifica iniziale di sottoprodotto.

Il D.M. 127/2024 non esclude in modo generale le terre e rocce da scavo. L’allegato 1 del decreto comprende il codice 17 05 04 tra i rifiuti ammissibili alla produzione di aggregato recuperato, escludendo quelli provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica. Sono inoltre esclusi i rifiuti interrati.

L’ammissibilità del codice non determina automaticamente la cessazione della qualifica di rifiuto: devono essere rispettati il processo di recupero, i controlli, i requisiti dell’aggregato e tutti gli altri adempimenti previsti.

Il codice pericoloso 17 05 03* non rientra nell’elenco dei rifiuti ammessi dal decreto.

Per una spiegazione del meccanismo, leggi l’approfondimento su cos’è l’End of Waste.

Cosa devono verificare imprese, committenti e tecnici prima dello scavo

La gestione va impostata in fase progettuale, quando è ancora possibile individuare destinazioni e documenti coerenti con l’intervento.

Le verifiche principali riguardano:

  1. Quantità e caratteristiche del materiale, considerando anche la storia del sito e le tecniche di scavo.
  2. Destinazione effettiva, distinguendo riutilizzo nello stesso sito, impiego come sottoprodotto e conferimento come rifiuto.
  3. Procedura applicabile, senza confondere la soglia di 20 m³ con quella di 6.000 m³.
  4. Documentazione e scadenze, comprese eventuali indagini, dichiarazioni e piano di utilizzo.
  5. Organizzazione del deposito e dei trasporti, con verifica dei soggetti coinvolti e delle autorizzazioni necessarie.
  6. Variazioni durante i lavori, perché quantità diverse, contaminazioni o cambi di destinazione possono richiedere di rivedere la gestione.
 

Le nuove disposizioni dell’articolo 185-ter non introducono un autonomo sistema sanzionatorio. Restano applicabili le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina generale quando ne ricorrono i presupposti.

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