Nel 2026 entrano progressivamente in applicazione le nuove regole europee che disciplinano le spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Il riferimento normativo è il Regolamento (UE) 2024/1157, che ha sostituito il precedente quadro normativo sulle spedizioni tra Stati membri e verso Paesi terzi.
Il nuovo regolamento introduce procedure più strutturate, maggiori controlli lungo la filiera e un percorso di digitalizzazione delle notifiche e della documentazione. Cambiano quindi alcuni passaggi operativi che interessano direttamente imprese, intermediari e trasportatori coinvolti nelle spedizioni.
Particolare attenzione è richiesta nei casi di spedizione individuale (notifica singola), dove la correttezza della documentazione, la verifica dell’impianto di destinazione e la gestione della garanzia finanziaria diventano elementi centrali per evitare ritardi, blocchi del carico o contestazioni da parte delle autorità competenti.
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Quando si applica il Regolamento UE 2024/1157
Il Regolamento (UE) 2024/1157 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 aprile 2024 ed è entrato formalmente in vigore il 20 maggio 2024.
La maggior parte delle nuove disposizioni, però, si applica a partire dal 21 maggio 2026. Da quella data il nuovo quadro normativo diventa il riferimento generale per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, mentre le disposizioni relative alle esportazioni seguono in parte un calendario applicativo successivo.
Questo periodo di transizione è stato previsto per consentire agli Stati membri, alle autorità competenti e agli operatori economici di adeguare le proprie procedure, i flussi documentali e i sistemi informatici utilizzati per la gestione delle spedizioni.
Tra le novità più rilevanti rientra l’introduzione del sistema digitale europeo DIWASS (Digital Waste Shipment System), destinato a gestire in formato elettronico le notifiche e lo scambio di informazioni tra autorità competenti e operatori. Dal 21 maggio 2026 questo sistema diventerà lo strumento principale per la gestione digitale delle procedure previste dal regolamento.
Il regolamento introduce inoltre un calendario applicativo progressivo per alcune misure relative alle esportazioni di rifiuti verso Paesi terzi. In particolare, dal 21 maggio 2027 entreranno in vigore nuove disposizioni che rafforzano i controlli sulle esportazioni, prevedendo verifiche più rigorose sulla gestione ambientalmente corretta dei rifiuti negli impianti di destinazione.
Per alcune tipologie di rifiuti sono previste scadenze specifiche. Nel caso dei rifiuti plastici, dal 21 maggio 2026 tutte le esportazioni sono soggette alla procedura di notifica preventiva e consenso preventivo scritto. Dal 21 novembre 2026 si applica inoltre il divieto di esportazione verso Paesi non appartenenti all’area OCSE, salvo i casi in cui tali Paesi vengano successivamente inclusi nell’elenco dei destinatari ammissibili secondo la procedura prevista dal regolamento.
Il calendario applicativo della riforma prosegue poi con ulteriori misure che entreranno progressivamente in vigore fino al 21 maggio 2029, data entro la quale saranno pienamente operative alcune delle nuove limitazioni previste dal regolamento in materia di esportazione di rifiuti.
Il nuovo Regolamento UE 2024/1157: cosa prevede per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Il Regolamento (UE) 2024/1157 sostituisce il precedente Regolamento (CE) n. 1013/2006 e aggiorna in modo significativo il sistema europeo che disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
La riforma nasce dall’esigenza di rafforzare il controllo sui flussi di rifiuti all’interno dell’Unione e verso Paesi terzi, in particolare per contrastare le spedizioni illegali, migliorare la tracciabilità e rendere più efficaci i controlli lungo tutta la filiera.
Tra le principali novità introdotte dal regolamento si segnalano in particolare tre aspetti.
1. Digitalizzazione delle procedure di notifica
Le procedure di notifica e autorizzazione delle spedizioni di rifiuti saranno progressivamente gestite attraverso un sistema elettronico europeo. La digitalizzazione della documentazione consentirà una maggiore tracciabilità delle spedizioni, una migliore condivisione delle informazioni tra autorità competenti e una riduzione degli errori legati alla gestione cartacea.
Per le imprese questo comporta l’adeguamento dei flussi documentali interni e delle procedure amministrative legate alla gestione delle spedizioni.
2. Maggiori restrizioni per le esportazioni extra UE
Il regolamento rafforza le regole per l’esportazione di rifiuti verso Paesi terzi, introducendo controlli più stringenti e maggiori verifiche sugli impianti di destinazione.
Non è più sufficiente stipulare un contratto con un impianto estero: il notificatore deve poter dimostrare che l’impianto sia autorizzato e in grado di gestire i rifiuti nel rispetto delle norme ambientali.
3. Rafforzamento dei controlli e cooperazione tra autorità
Il regolamento prevede un rafforzamento della cooperazione tra le autorità ambientali e doganali degli Stati membri, con controlli più coordinati lungo la filiera del trasporto.
In caso di irregolarità, le autorità possono bloccare la spedizione e, nei casi più gravi, disporre il rientro dei rifiuti nel Paese di origine con costi a carico del notificatore, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.
DIWASS: il nuovo sistema digitale europeo per le notifiche di spedizione
Tra le novità più rilevanti del regolamento rientra l’introduzione del sistema digitale europeo per lo scambio elettronico di documenti e informazioni relativi alle spedizioni di rifiuti, che sarà utilizzato dal 21 maggio 2026. La digitalizzazione rappresenta uno dei pilastri della riforma, perché punta a rendere più uniforme la gestione delle procedure tra i diversi Stati membri e a rafforzare la tracciabilità dei flussi.
L’accesso al sistema potrà avvenire tramite piattaforma digitale, denominata Digital Waste Shipment System (DIWASS), messa a disposizione dalla Commissione europea piattaforma digitale, che sarà utilizzata per gestire in formato elettronico:
- la procedura di notifica, inclusa la generazione e il completamento dei documenti di movimento;
- la generazione e compilazione dei documenti di cui all’Allegato VII per le spedizioni di rifiuti in lista verde;
- la messa a disposizione di decisioni e informazioni sugli impianti di recupero pre-consentiti.
L’obiettivo è creare un sistema unico a livello europeo che consenta alle autorità ambientali e doganali dei diversi Stati membri di accedere agli stessi dati in tempo reale, migliorando la tracciabilità dei flussi di rifiuti e rendendo più efficaci i controlli.
Spedizioni individuali: quando serve la notifica
La spedizione individuale, o notifica singola, riguarda un singolo movimento di rifiuti soggetto alla procedura di notifica preventiva scritta prevista dal Regolamento (UE) 2024/1157.
Questa procedura si applica in genere quando la spedizione riguarda rifiuti destinati allo smaltimento, rifiuti pericolosi inviati a recupero oppure rifiuti che non rientrano nelle cosiddette “liste verdi”, per i quali sono previste procedure semplificate.
Nel 2026 la gestione della notifica singola richiede particolare attenzione alla corretta classificazione del rifiuto, con l’indicazione del codice EER appropriato, all’individuazione dell’operazione di recupero o smaltimento, alla coerenza tra contratto e autorizzazioni dell’impianto di destino e alla corretta predisposizione della documentazione richiesta.
Garanzia finanziaria nelle spedizioni transfrontaliere
Il nuovo quadro normativo non introduce ma conferma l’obbligo di costituire una garanzia finanziaria prima dell’avvio della spedizione. La garanzia deve essere sufficiente a coprire i costi di trasporto, le spese per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e gli eventuali costi di rientro qualora la spedizione venga considerata illegale o non possa essere portata a termine secondo le condizioni autorizzate.
Una valutazione non corretta dell’importo oppure il deposito della garanzia oltre i tempi previsti può comportare il blocco della procedura autorizzativa e ritardi nell’avvio della spedizione.
Spedizioni transfrontaliere e RENTRI
L’introduzione del nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti, che in Italia passa attraverso il sistema RENTRI.
Anche se il RENTRI è un sistema nazionale mentre le spedizioni transfrontaliere sono disciplinate a livello europeo, i due strumenti operano in modo complementare e devono essere gestiti in modo coerente dalle imprese.
In particolare, le aziende che effettuano spedizioni verso altri Paesi devono garantire la piena corrispondenza tra:
- i registri di carico e scarico gestiti tramite RENTRI;
- i formulari di identificazione del rifiuto (FIR) o i futuri FIR digitali;
- la documentazione di spedizione transfrontaliera prevista dalla normativa europea;
- i dati relativi alla classificazione del rifiuto e all’operazione di recupero o smaltimento (R/D).
La digitalizzazione progressiva dei sistemi di tracciabilità – da un lato il RENTRI in Italia e dall’altro il sistema elettronico europeo DIWASS – rende sempre più importante la coerenza dei dati lungo tutta la filiera del rifiuto.
Eventuali incongruenze possono essere interpretate come indizi di gestione non conforme dei rifiuti, con conseguenze che vanno dal blocco del carico fino alle sanzioni amministrative o penali previste dal D.Lgs. 152/2006.
Sanzioni e responsabilità
Le conseguenze di una spedizione transfrontaliera irregolare possono essere particolarmente rilevanti sotto il profilo operativo ed economico. In presenza di violazioni o anomalie nella procedura di notifica, le autorità competenti possono disporre il respingimento del carico oppure il rientro obbligatorio dei rifiuti nel Paese di origine, con costi interamente a carico del notificatore.
A queste misure possono aggiungersi sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche responsabilità penali. Oltre agli aspetti giuridici ed economici, non va sottovalutato il possibile impatto reputazionale per l’impresa coinvolta, soprattutto quando le irregolarità emergono durante controlli transfrontalieri.
Nel nuovo quadro normativo europeo cresce inoltre l’attenzione sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera, in particolare del produttore e del notificatore, ai quali viene richiesto un livello sempre più elevato di verifica preventiva e controllo documentale.
Cosa cambia dal 21 maggio 2026 per le imprese
Dal 21 maggio 2026 le imprese coinvolte nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti dovranno adeguare alcune procedure operative per conformarsi al nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1157.
In particolare sarà necessario verificare che i processi interni siano coerenti con i nuovi requisiti di digitalizzazione e con i controlli rafforzati previsti dal regolamento.
Dal punto di vista operativo, le imprese dovranno prestare attenzione soprattutto a tre aspetti.
Adeguamento alle procedure digitali di notifica
Le notifiche e lo scambio di informazioni con le autorità competenti saranno progressivamente gestiti attraverso il sistema digitale europeo DIWASS. Le aziende che effettuano spedizioni dovranno quindi aggiornare le procedure amministrative e assicurarsi che la documentazione richiesta sia predisposta in formato compatibile con i nuovi sistemi digitali.
Verifica preventiva degli impianti di destinazione
Il regolamento rafforza le responsabilità del notificatore nella scelta dell’impianto destinatario. Prima di avviare una spedizione è quindi necessario verificare che l’impianto estero sia effettivamente autorizzato e in grado di gestire i rifiuti nel rispetto delle norme ambientali applicabili.
Controllo della coerenza documentale lungo la filiera
Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra classificazione del rifiuto, documentazione di spedizione, registrazioni nei sistemi di tracciabilità e contratti con gli impianti di destino. Errori o incongruenze nella documentazione rappresentano una delle principali cause di blocco delle spedizioni o di contestazioni da parte delle autorità.
Per molte imprese che operano regolarmente nel settore dei rifiuti queste attività fanno già parte delle procedure ordinarie, ma con l’entrata in applicazione del nuovo regolamento diventerà ancora più importante gestirle in modo strutturato e documentato.



