Dal 21 maggio 2026 si applica la maggior parte delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Tra le novità operative c’è DIWASS, il sistema digitale europeo utilizzato per lo scambio di documenti e informazioni relativi alle spedizioni.
Le modalità da seguire dipendono dalla procedura applicabile: le spedizioni soggette a notifica preventiva e consenso sono gestite digitalmente tramite DIWASS, mentre per le spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione con Allegato VII è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026. Distinguere le due procedure è essenziale per predisporre correttamente la documentazione e organizzare la registrazione dei soggetti coinvolti.
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Quando si applica il Regolamento UE 2024/1157
Il Regolamento (UE) 2024/1157 disciplina le spedizioni di rifiuti tra Stati membri, le importazioni e le esportazioni da e verso Paesi terzi e i transiti attraverso l’Unione europea. È entrato in vigore il 20 maggio 2024, ma la maggior parte delle sue disposizioni si applica dal 21 maggio 2026. Alcune regole sulle esportazioni seguono un calendario diverso e si applicheranno dal 21 maggio 2027.
Il regolamento aggiorna le procedure di controllo, la documentazione e lo scambio di informazioni tra operatori e autorità competenti. La procedura da applicare va individuata in base al tipo di rifiuto, alla destinazione, all’operazione di trattamento prevista e alle condizioni stabilite dalla normativa.
Spedizioni soggette a notifica e spedizioni con Allegato VII
Il regolamento prevede due percorsi documentali principali, che non devono essere confusi.
La notifica preventiva scritta e il consenso delle autorità competenti sono richiesti, tra gli altri casi, per le spedizioni di rifiuti pericolosi destinati al recupero e per quelle di rifiuti destinati allo smaltimento nei casi in cui la spedizione è consentita. La procedura riguarda anche altri rifiuti che, in base alla loro classificazione e alle condizioni della spedizione, non possono essere gestiti con i soli obblighi generali di informazione.
Per determinate spedizioni di rifiuti in lista verde destinati al recupero si applicano invece gli obblighi generali di informazione: la spedizione è accompagnata dalle informazioni previste dall’Allegato VII. In questi casi, la presenza dell’Allegato VII non equivale a una notifica preventiva e non comporta, di per sé, la richiesta del consenso prevista per le spedizioni soggette a notifica.
La sola descrizione del rifiuto come «non pericoloso» o «in lista verde» non basta a scegliere la procedura. Prima di organizzare la spedizione occorre verificare la classificazione pertinente e le regole applicabili alla specifica destinazione.
DIWASS: come funziona il sistema digitale europeo
DIWASS (Digital Waste Shipment System) è il sistema predisposto dalla Commissione europea per la trasmissione e lo scambio elettronico di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti. Può essere utilizzato attraverso l’interfaccia web della Commissione europea oppure, dove previsto, mediante sistemi locali o software interconnessi.
Il sistema gestisce le notifiche, le decisioni delle autorità e i documenti di movimento relativi alle spedizioni autorizzate. È previsto anche per lo scambio degli Allegati VII, tenendo conto del periodo transitorio attualmente applicabile a questi documenti.
Spedizioni soggette a notifica: DIWASS dal 21 maggio 2026
Dal 21 maggio 2026, i documenti relativi alle procedure di notifica che coinvolgono uno Stato membro dell’UE come Paese di spedizione, destinazione o transito sono presentati e gestiti attraverso DIWASS. Il sistema è utilizzato anche per generare i documenti di movimento collegati alle notifiche che hanno ottenuto i consensi necessari.
Il notificatore deve quindi verificare prima della compilazione che i soggetti da indicare siano presenti nel sistema. Un operatore non registrato non può essere inserito manualmente nei campi dei documenti DIWASS.
Spedizioni in lista verde: Allegato VII cartaceo fino al 31 dicembre 2026
Per gli Allegati VII è prevista una transizione operativa distinta. Fino al 31 dicembre 2026 le spedizioni interessate possono continuare a essere gestite secondo le modalità precedenti, prevalentemente con documentazione cartacea. DIWASS può già essere utilizzato volontariamente per lo scambio di questi documenti.
Chi gestisce nel 2026 esclusivamente spedizioni con Allegato VII cartaceo non deve quindi interpretare il 21 maggio come una scadenza generalizzata per passare subito alla compilazione digitale dell’Allegato VII. In vista dell’utilizzo digitale dal 1° gennaio 2027, è comunque opportuno verificare per tempo le registrazioni necessarie, coinvolgendo anche trasportatori, destinatari e impianti.
Chi deve registrarsi in DIWASS
Per predisporre un documento in DIWASS, gli operatori che vi figurano devono essere registrati e selezionabili nel sistema. In base al ruolo ricoperto nella spedizione, possono essere interessati notificatori, produttori, soggetti che organizzano la spedizione, trasportatori, destinatari e impianti che ricevono i rifiuti.
La registrazione tramite l’interfaccia web richiede l’inserimento dei dati dell’operatore e la selezione dell’autorità competente incaricata di convalidare la richiesta. Le modalità pratiche di accesso e registrazione possono dipendere dal sistema utilizzato dall’autorità territorialmente competente, anche quando questo è interconnesso con DIWASS. La Commissione mette a disposizione una guida alla registrazione degli operatori.
La registrazione rende l’operatore selezionabile nei documenti DIWASS, ma non sostituisce le autorizzazioni necessarie per svolgere il trasporto o il trattamento dei rifiuti. Prima di avviare la procedura occorre verificare sia la presenza degli operatori nel sistema sia i titoli richiesti per le attività che svolgeranno.
Notifica, impianto di destinazione e garanzia finanziaria
Nelle spedizioni soggette a notifica, la correttezza dei dati inseriti è decisiva per l’esame della pratica. Vanno verificati, in particolare, la classificazione del rifiuto, l’operazione di recupero o smaltimento prevista, i soggetti coinvolti e la documentazione relativa all’impianto di destinazione.
Per queste spedizioni il regolamento prevede inoltre una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, secondo le condizioni applicabili. La copertura riguarda i costi che potrebbero derivare, tra l’altro, dal trasporto, dalla gestione dei rifiuti e dall’eventuale ripresa in carico della spedizione. Importo, modalità e tempi di costituzione devono essere verificati nell’ambito della specifica procedura. La garanzia non va presentata come un obbligo indistinto per tutte le spedizioni accompagnate dall’Allegato VII.
Le scadenze per le esportazioni di rifiuti
Le regole sulle esportazioni richiedono attenzione alla destinazione del rifiuto e alle diverse date di applicazione.
Dal 21 maggio 2026, le esportazioni di rifiuti plastici fuori dall’UE sono soggette alla procedura di notifica preventiva e consenso, anche nei casi indicati dalla normativa per rifiuti plastici non pericolosi destinati al riciclo. Dal 21 novembre 2026 è previsto il divieto di esportare rifiuti plastici verso Paesi non appartenenti all’OCSE; il divieto si applicherà almeno fino al 21 maggio 2029.
Dal 21 maggio 2027 si applicheranno inoltre ulteriori regole per le esportazioni di rifiuti verso Paesi terzi, comprese verifiche sulla gestione dei rifiuti negli impianti di destinazione e restrizioni per le esportazioni di rifiuti non pericolosi verso Paesi non OCSE. Le condizioni vanno valutate in relazione al rifiuto e al Paese di destinazione.
Il rapporto tra DIWASS e RENTRI
DIWASS e RENTRI svolgono funzioni diverse. DIWASS riguarda lo scambio europeo dei documenti e delle informazioni sulle spedizioni transfrontaliere; RENTRI riguarda gli adempimenti nazionali di tracciabilità dei rifiuti previsti per i soggetti interessati.
La presenza della documentazione europea non elimina automaticamente gli obblighi nazionali applicabili, e viceversa. Occorre verificare per il caso concreto la corretta tenuta del registro cronologico, la documentazione che accompagna il trasporto e la coerenza dei dati relativi a rifiuto, quantità, soggetti e destinazione. Per il quadro degli adempimenti nazionali è possibile consultare anche la nostra guida al RENTRI.
Un obbligo distinto per l’esportazione extra UE di rottami metallici
La procedura DIWASS va distinta dalla notifica preventiva al MIMIT prevista dall’art. 30 del D.L. 21/2022 per determinate esportazioni di rottami metallici fuori dall’Unione europea. Quest’ultimo adempimento utilizza una piattaforma dedicata, prevede una comunicazione almeno 60 giorni prima dell’operazione quando dovuta ed è soggetto a specifiche soglie quantitative. Non sostituisce gli obblighi previsti dalla disciplina sulle spedizioni di rifiuti.
Cosa verificare prima di una spedizione transfrontaliera
Prima di programmare il trasporto, l’impresa deve individuare la procedura applicabile alla spedizione e controllare che documenti, soggetti e autorizzazioni siano coerenti. In particolare, è utile verificare:
- la classificazione del rifiuto, la destinazione e l’operazione di trattamento;
- se occorre una notifica preventiva oppure si applicano gli obblighi generali di informazione con Allegato VII;
- la registrazione in DIWASS dei soggetti da inserire nei documenti digitali;
- le autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto di destinazione;
- l’eventuale garanzia finanziaria, quando la spedizione è soggetta a notifica;
- gli adempimenti nazionali e le eventuali restrizioni previste per il Paese di destinazione.
Una verifica prima della compilazione evita di avviare una procedura con operatori non selezionabili in DIWASS o con documenti non adatti alla spedizione prevista.
Monaco Consulenze supporta le imprese nella verifica della procedura applicabile, nella predisposizione della documentazione e nella gestione degli adempimenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
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