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Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR): cos’è, quando serve e come compilarlo

Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è il documento che accompagna i rifiuti durante il trasporto e consente di ricostruirne il percorso dal produttore o detentore fino all’impianto di destinazione.

Nel formulario sono riportati i dati del rifiuto, dei soggetti coinvolti, del mezzo utilizzato e dell’esito del conferimento. La sua corretta gestione è quindi essenziale per dimostrare la tracciabilità del rifiuto e verificare che il trasporto avvenga attraverso operatori autorizzati.

A partire dal 16 settembre 2026, la gestione del FIR cambia in modo definitivo: quando il produttore o detentore è iscritto al RENTRI, il formulario deve essere emesso e gestito in modalità digitale. Il FIR cartaceo continua a essere utilizzato dai produttori non iscritti al RENTRI e nei casi espressamente previsti dalla disciplina.

Aggiornamento agosto 2026 – D.D. 210/2026

Il Decreto Direttoriale MASE n. 210 del 31 luglio 2026 ha approvato le istruzioni aggiornate per la compilazione del FIR. I chiarimenti riguardano, tra gli altri aspetti, la stampa fronte-retro, l’ordine di utilizzo dei formulari vidimati, l’impiego dell’Allegato FORMULARIO RIFIUTI, la gestione delle accettazioni parziali e dei respingimenti e la variazione dell’impianto di destinazione.

Fino al 15 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI possono scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale. Il formato scelto dal produttore o detentore deve essere mantenuto da tutta la filiera: la stampa di un FIR digitale non trasforma il documento in un formulario cartaceo.

Contenuti

Che cos’è il FIR e quale funzione svolge nella tracciabilità dei rifiuti

Il FIR documenta il trasporto dal luogo in cui il rifiuto è stato prodotto o detenuto fino all’impianto che lo riceve per il recupero o lo smaltimento.

Attraverso il formulario è possibile verificare:

  • chi ha prodotto o detenuto il rifiuto
  • quale rifiuto viene trasportato e da dove proviene
  • il codice EER e le eventuali caratteristiche di pericolo
  • la quantità dichiarata alla partenza
  • chi effettua il trasporto e con quale mezzo
  • l’impianto di destinazione e la prima operazione di recupero o smaltimento prevista
  • l’eventuale presenza di intermediari o commercianti senza detenzione
  • l’accettazione, l’accettazione parziale o il respingimento del carico
  • la quantità effettivamente accettata dall’impianto.
 

La disciplina di riferimento è contenuta principalmente nell’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, nel D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e nelle istruzioni operative approvate dal Ministero.

Il D.D. MASE n. 210 del 31 luglio 2026 ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del formulario, chiarendo anche la gestione di intermediari, trasporti intermodali, accettazioni parziali, respingimenti, variazioni del destinatario e altri eventi che possono verificarsi durante il trasporto.

Quale formato del FIR utilizzare dal 16 settembre 2026

Dal 16 settembre 2026 non è più prevista, per i soggetti iscritti al RENTRI, la possibilità ordinaria di scegliere tra formulario cartaceo e digitale.

FIR digitale per il produttore o detentore iscritto al RENTRI

Il produttore o detentore iscritto emette il formulario in formato digitale. Il documento rimane digitale per tutto il suo ciclo di vita: compilazione, sottoscrizione alla partenza, eventuali integrazioni durante il viaggio, accettazione o respingimento da parte dell’impianto e restituzione della copia completa.

Una semplice stampa non trasforma l’xFIR in un formulario cartaceo. L’eventuale rappresentazione su carta può essere utilizzata come supporto operativo, ma il documento deve continuare a essere gestito e sottoscritto nel sistema digitale, salvo l’applicazione delle specifiche procedure previste in caso di indisponibilità dei servizi.

FIR cartaceo per il produttore non iscritto al RENTRI

Il produttore iniziale non soggetto all’obbligo di iscrizione continua a emettere il nuovo FIR cartaceo. Per farlo deve accedere all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”, produrre il formulario conforme al modello RENTRI e vidimarlo digitalmente.

Il fatto che trasportatore e destinatario siano iscritti al RENTRI non modifica il formato scelto dal produttore non iscritto: tutta la movimentazione viene gestita con il FIR cartaceo emesso alla partenza.

È quindi importante non confondere l’iscrizione al RENTRI con la semplice registrazione nell’area riservata necessaria ai produttori non iscritti per generare e vidimare i formulari cartacei.

Chi emette il FIR e quali responsabilità hanno gli operatori

Il FIR è emesso e compilato dal produttore o detentore del rifiuto, che può chiedere al trasportatore di predisporlo per suo conto. Questa possibilità non trasferisce al trasportatore la responsabilità relativa alla classificazione del rifiuto e alle informazioni che competono al produttore o detentore.

Ogni soggetto risponde dei dati di propria competenza e deve verificare, prima di procedere, che le informazioni ricevute siano coerenti con l’attività svolta e con i titoli autorizzativi posseduti.

Responsabilità del produttore o detentore prima della partenza

Il produttore o detentore deve identificare correttamente il rifiuto, attribuire il codice EER, indicare le eventuali caratteristiche di pericolo e compilare i dati relativi alla quantità, alla provenienza e alla destinazione.

Deve inoltre controllare che il trasportatore sia legittimato a trasportare quel rifiuto e che l’impianto sia autorizzato a riceverlo per l’operazione indicata. Il semplice inserimento nel formulario degli estremi di un’autorizzazione non sostituisce la verifica della sua validità, dei codici EER ammessi, delle operazioni autorizzate, delle quantità e delle eventuali prescrizioni.

Responsabilità del trasportatore durante la movimentazione

Il trasportatore completa i dati di propria competenza, compresi conducente, targa del veicolo e dell’eventuale rimorchio, data e ora di inizio del trasporto. Alla partenza sottoscrive il FIR insieme al produttore o detentore.

Durante il viaggio deve rendere disponibile il formulario e integrarlo quando si verificano eventi che incidono sul trasporto, come un trasbordo, una sosta tecnica, un cambio di conducente o una variazione della destinazione. Nel caso dell’xFIR, ogni aggiornamento previsto deve essere inserito in modalità digitale e sottoscritto dal soggetto che lo effettua.

Responsabilità dell’impianto destinatario al conferimento

All’arrivo il destinatario completa la sezione di propria competenza, indicando data e ora, esito del conferimento e quantità accettata. Il carico può essere accettato per intero, accettato parzialmente oppure respinto.

Nel FIR digitale il destinatario sottoscrive l’esito e restituisce tramite il RENTRI la copia completa a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione entro due giorni lavorativi dalla presa in carico o dal respingimento.

Indicazione degli intermediari e commercianti senza detenzione

Quando il trasporto è organizzato da un intermediario o commerciante senza detenzione, nel FIR devono essere riportati i suoi dati identificativi e il numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Se gli intermediari sono più di uno, il primo viene indicato nel formulario principale e i successivi nell’Allegato FORMULARIO RIFIUTI. Gli intermediari non sostituiscono produttore, trasportatore o destinatario negli adempimenti di rispettiva competenza.

Come predisporre l’azienda alla gestione del FIR digitale

L’xFIR non consiste nella semplice compilazione online del vecchio formulario. Richiede che l’impresa definisca in anticipo strumenti, persone abilitate e responsabilità operative.

Gli operatori possono gestire il FIR digitale attraverso:

  • un proprio software gestionale interoperabile con il RENTRI
  • i servizi di supporto gratuiti disponibili nell’area riservata del RENTRI
  • l’app “RENTRI FIR Digitale” per le attività che devono essere svolte anche in mobilità.
 

Prima di utilizzare l’xFIR è necessario individuare chi, per conto dell’operatore, può emettere, compilare e sottoscrivere il documento. Devono inoltre essere configurati i dispositivi utilizzati durante il trasporto e scelto uno degli strumenti di firma ammessi.

Il portale di supporto RENTRI indica, tra gli strumenti utilizzabili, i certificati qualificati eIDAS, CIE o TS-CNS e il certificato di firma remota messo a disposizione dal RENTRI. Quest’ultimo è riferito all’operatore, è utilizzabile esclusivamente nell’ambito del RENTRI e richiede la connessione a Internet.

Una procedura aziendale efficace dovrebbe definire almeno:

  • chi predispone e controlla i dati prima della partenza
  • chi è autorizzato a sottoscrivere il formulario per l’operatore
  • quali dispositivi sono affidati al personale che lavora in mobilità
  • come vengono gestiti trasbordi, soste tecniche, cambi di conducente e respingimenti
  • chi verifica la restituzione e il download della copia completa
  • chi trasmette i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi
  • quale procedura applicare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI, della connessione o degli strumenti di autenticazione.
 

Come si svolge il ciclo di vita del FIR digitale

Il FIR digitale attraversa diverse fasi. È importante distinguerle perché cambiano i soggetti che possono intervenire e le informazioni che possono essere modificate.

Emissione, compilazione e firma prima della partenza

L’xFIR può essere emesso e compilato dal produttore o detentore oppure dal trasportatore, su sua richiesta. Prima dell’avvio del viaggio può essere modificato dal produttore o dal trasportatore e può essere annullato dal soggetto che lo ha vidimato.

Al momento della partenza deve contenere almeno i dati relativi a produttore o detentore, destinatario, trasportatore, eventuale intermediario, caratteristiche del rifiuto, data e ora di inizio del viaggio, conducente e targa del mezzo.

Il produttore o detentore e il trasportatore sottoscrivono digitalmente il formulario. Da quel momento i dati essenziali del trasporto non possono più essere modificati e il documento non può essere annullato.

Aggiornamenti digitali durante il trasporto

Se durante il viaggio si verifica un trasbordo parziale o totale, una sosta tecnica o un altro evento previsto dalle istruzioni, il trasportatore integra l’xFIR mediante il proprio gestionale interoperabile oppure attraverso i servizi di supporto del RENTRI.

Dopo l’inserimento delle nuove informazioni il trasportatore sottoscrive digitalmente l’aggiornamento. La struttura digitale permette di conservare la sequenza delle integrazioni e di identificare il soggetto che le ha effettuate.

Accettazione o respingimento da parte dell’impianto

Al termine del viaggio il destinatario inserisce l’esito del conferimento, la quantità accettata, la data e l’ora di arrivo. In caso di accettazione parziale o respingimento indica anche la causale e la relativa motivazione.

Il destinatario sottoscrive digitalmente il formulario al momento della presa in carico o del respingimento del rifiuto. Entro due giorni lavorativi deve quindi restituire attraverso il RENTRI la copia completa a produttore o detentore, trasportatore e agli altri soggetti intervenuti nella movimentazione.

La restituzione della copia completa è rilevante anche ai fini della responsabilità del produttore per il corretto conferimento del rifiuto. Per questo l’impresa deve controllare non soltanto che il viaggio risulti concluso, ma anche che il documento completo sia stato effettivamente messo a disposizione.

Download e conservazione della copia completa dell’xFIR

La copia completa del FIR digitale deve essere scaricata entro 90 giorni dalla restituzione effettuata dal destinatario. Il download può avvenire tramite il gestionale interoperabile o mediante i servizi di supporto del RENTRI.

Il termine di 90 giorni non coincide con il periodo di conservazione. Produttore o detentore, trasportatore e destinatario devono conservare il FIR per tre anni, rispettando le regole applicabili ai documenti informatici in modo da garantirne integrità, autenticità, leggibilità e reperibilità.

Trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi

La gestione digitale del formulario e la trasmissione dei dati al RENTRI sono due adempimenti distinti.

La restituzione della copia completa consente ai soggetti della filiera di ricevere il documento concluso. La trasmissione riguarda invece i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi e deve essere effettuata separatamente da produttore o detentore, trasportatore e destinatario iscritti al RENTRI.

La trasmissione può essere effettuata mediante il sistema gestionale interoperabile o i servizi di supporto RENTRI. Per il produttore può provvedere anche un soggetto delegato oppure il trasportatore al quale siano state richieste la vidimazione e la compilazione del FIR.

I termini seguono quelli previsti per l’annotazione del movimento nel registro cronologico:

  • il produttore o detentore trasmette i dati entro dieci giorni lavorativi dallo scarico
  • il trasportatore trasmette i dati entro dieci giorni lavorativi dalla consegna del rifiuto all’impianto
  • il destinatario trasmette i dati entro due giorni lavorativi dalla presa in carico o dal respingimento.
 

Gli intermediari e i commercianti senza detenzione devono essere indicati nel formulario, ma non rientrano tra i soggetti tenuti a trasmettere i dati dell’xFIR al RENTRI.

Un FIR può quindi essere stato correttamente emesso, sottoscritto e restituito, ma risultare comunque non conforme se i dati soggetti a trasmissione non vengono inviati nei termini.

Dati da compilare nel FIR prima dell’inizio del trasporto

Il modello previsto dall’Allegato II al D.M. 59/2023 è utilizzato sia nella gestione digitale sia, con le modalità previste, nella gestione cartacea. Prima della partenza devono essere inserite tutte le informazioni già disponibili, tra cui:

  • dati del produttore oppure del detentore
  • unità locale e luogo effettivo di produzione, se diverso
  • dati del trasportatore e numero di iscrizione all’Albo, quando previsto
  • dati dell’eventuale intermediario o commerciante senza detenzione
  • dati dell’impianto destinatario e riferimenti dell’autorizzazione
  • prima operazione di recupero o smaltimento alla quale sarà sottoposto il rifiuto
  • provenienza urbana o speciale
  • codice EER
  • descrizione del rifiuto, obbligatoria per i codici EER che terminano con 99
  • caratteristiche di pericolo HP, quando applicabili
  • quantità espressa in chilogrammi o litri
  • stato fisico
  • numero dei colli o indicazione “alla rinfusa”
  • dati del conducente, targhe, data e ora di partenza
  • informazioni ADR o RID, quando il trasporto è soggetto a tali discipline.
 

La quantità indicata dal produttore o detentore può essere stimata. Se viene determinata con uno strumento di misura disponibile alla partenza, può essere selezionata la voce “peso verificato in partenza”; la scelta non è però obbligatoria anche quando è presente uno strumento di pesatura.

Il destinatario deve comunque indicare la quantità effettivamente accettata, espressa in chilogrammi, anche se nel formulario risulta selezionata la voce “peso verificato in partenza”.

Per i rifiuti con codice EER terminante in 99, la descrizione deve identificare il materiale in modo chiaro e univoco. Per i rifiuti pericolosi devono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo HP.

Il campo relativo al trasporto ADR o RID deve essere compilato anche nei casi di esenzione parziale collegata alle quantità trasportate per unità di trasporto. Le informazioni inserite nel FIR non sostituiscono comunque la documentazione richiesta dalla disciplina sulle merci pericolose.

Accettazione parziale, respingimento e cambio dell’impianto destinatario

All’arrivo il destinatario indica se il carico è stato accettato per intero, accettato parzialmente o respinto.

In caso di accettazione totale o parziale deve riportare la quantità accettata in chilogrammi. In caso di accettazione parziale o respingimento deve indicare la causale e spiegare la motivazione negli spazi previsti. La quantità respinta non deve essere compilata, perché la quantità dichiarata alla partenza potrebbe essere stimata e non consentire un calcolo attendibile per differenza.

Se il rifiuto non accettato viene restituito al produttore o detentore, il trasporto successivo avviene con lo stesso FIR aggiornato dal destinatario. Se viene avviato a un altro impianto dopo il respingimento, il produttore o detentore, oppure il trasportatore su sua richiesta, compila i dati del secondo destinatario nello stesso formulario; nel caso digitale l’integrazione deve essere sottoscritta elettronicamente.

È diversa la situazione in cui l’impianto indicato alla partenza non può essere raggiunto e occorre modificare la destinazione prima del conferimento. In questo caso:

  • nel FIR cartaceo il trasportatore, su richiesta del produttore o detentore, compila il campo dedicato al secondo destinatario e indica nelle annotazioni il motivo della sostituzione
  • nel FIR digitale il trasportatore, su richiesta del produttore o detentore, emette un nuovo xFIR, indica l’impianto alternativo, richiama il numero del formulario originario e riporta luogo, data e ora della ripresa del trasporto.
 

La distinzione tra respingimento dopo l’arrivo e variazione della destinazione durante il viaggio è importante perché determina se proseguire con lo stesso formulario o emetterne uno nuovo.

Allegato del FIR per più intermediari e trasporto intermodale

L’Allegato FORMULARIO RIFIUTI deve essere prodotto e deve accompagnare il trasporto soltanto quando, già alla partenza, è prevista la presenza di più intermediari o una movimentazione intermodale articolata in più tratte.

Se sono presenti più intermediari o commercianti senza detenzione, il primo viene indicato nel FIR principale e quelli successivi nell’allegato, selezionando la voce relativa all’intermediario senza contrassegnare quella dedicata all’intermodalità.

Nel trasporto intermodale, il primo trasportatore è riportato nel formulario principale. Nell’allegato sono indicati i vettori che intervengono nelle tratte successive e i relativi dati. Le sezioni dedicate al terminalista e alla tratta marittima non devono essere compilate fino all’adozione di ulteriori disposizioni.

Nel FIR digitale la struttura dei dati permette di gestire più trasportatori e più tratte senza ricorrere alle annotazioni richieste in alcune situazioni della gestione cartacea.

Quando continua a essere utilizzato il FIR cartaceo

Dal 16 settembre 2026 il FIR cartaceo rimane la modalità ordinaria per i produttori iniziali non iscritti al RENTRI. Questi soggetti devono utilizzare il modello introdotto dal D.M. 59/2023, accedendo all’area riservata dedicata per produrlo e vidimarlo digitalmente.

Il nuovo formulario cartaceo viene stampato in due copie, entrambe sottoscritte in maniera autografa dal produttore o detentore e dal trasportatore. Una copia rimane al produttore; la seconda accompagna il rifiuto fino all’impianto.

Il destinatario completa e sottoscrive la copia ricevuta. Il trasportatore trasmette quindi una riproduzione del FIR completo agli operatori coinvolti mediante consegna diretta, PEC oppure attraverso i servizi di supporto del RENTRI.

Le istruzioni aggiornate precisano inoltre che:

  • il FIR cartaceo può essere stampato fronte-retro, purché rimanga completo e leggibile
  • i formulari non devono essere utilizzati necessariamente nello stesso ordine cronologico in cui sono stati vidimati
  • la data di vidimazione attribuita dal RENTRI non coincide necessariamente con la data di emissione o con l’inizio del trasporto
  • ogni FIR mantiene il proprio numero univoco e deve essere conservato per tre anni.
 

La gestione cartacea può trovare applicazione anche nell’ambito delle procedure di emergenza previste quando i servizi necessari alla gestione digitale non sono disponibili. In questi casi devono essere seguite le specifiche modalità operative ministeriali e deve essere documentata correttamente la causa che ha impedito l’utilizzo ordinario dell’xFIR.

Trasporti esclusi dall’obbligo del formulario

L’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 prevede alcune esclusioni dall’obbligo del FIR. Tra le principali rientrano:

  • il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico nell’ambito delle attività disciplinate dalla normativa di settore
  • il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario
  • il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore verso i centri di raccolta, nei casi previsti dalla normativa
  • alcune movimentazioni di rifiuti derivanti da attività agricole verso il gestore del servizio pubblico o un circuito organizzato di raccolta convenzionato
  • il trasporto di rifiuti derivanti da manutenzione e piccoli interventi edili dal luogo di produzione alla sede o al domicilio del produttore, quando ricorrono le condizioni per utilizzare il documento di trasporto previsto dall’articolo 193 in alternativa al FIR.
 

I trasporti dei propri rifiuti speciali non pericolosi sono considerati occasionali e saltuari quando vengono effettuati non più di cinque volte l’anno e non superano, per ciascun viaggio, 30 chilogrammi o 30 litri.

La quantità non costituisce da sola un’esenzione. Devono essere verificati anche provenienza e pericolosità del rifiuto, soggetto che effettua il trasporto, frequenza delle movimentazioni e destinazione. L’esclusione dal FIR non comporta automaticamente l’esonero da altri obblighi, come l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali quando prevista.

Collegamento tra FIR e registro cronologico di carico e scarico

Il FIR e il registro cronologico di carico e scarico sono documenti distinti ma strettamente collegati. Il registro documenta in ordine cronologico le operazioni relative ai rifiuti; il formulario accompagna il rifiuto durante il trasporto.

I soggetti obbligati alla tenuta del registro devono collegare il formulario alla corrispondente annotazione di scarico. Nel FIR cartaceo deve essere riportato il numero della registrazione effettuata sul registro. I soggetti non obbligati barrano la casella “NO”.

Per i FIR emessi e gestiti in modalità digitale, la compilazione del campo relativo al numero di registrazione non è obbligatoria, perché il collegamento può essere gestito attraverso il sistema digitale.

Le informazioni devono essere coerenti per codice EER, caratteristiche di pericolo, data di avvio del trasporto, trasportatore, destinatario e operazione di recupero o smaltimento. La quantità dichiarata alla partenza può essere stimata; dopo il conferimento il registro deve essere integrato con il peso effettivamente verificato dall’impianto secondo le modalità previste.

Sanzioni per FIR mancante, incompleto o non correttamente trasmesso

Il quadro sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006.

Il trasporto effettuato senza FIR o senza i documenti che possono sostituirlo, oppure con dati incompleti o inesatti, è punito con una sanzione amministrativa da 1.600 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

Per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o senza un documento sostitutivo è prevista la reclusione da uno a tre anni. Alla condanna può inoltre conseguire la confisca del mezzo utilizzato, salvo che appartenga a un soggetto estraneo al reato.

Quando le informazioni formalmente incomplete o inesatte sono comunque ricostruibili in modo corretto attraverso il registro, gli altri formulari o le scritture previste dalla legge, può trovare applicazione la sanzione ridotta da 260 a 1.550 euro. La stessa misura è prevista, nei casi disciplinati dall’articolo 258, per la mancata conservazione del formulario.

La mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro. Per questi dati le sanzioni si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

Come organizzare correttamente la gestione del FIR in azienda

Il passaggio al FIR digitale richiede una revisione concreta delle procedure aziendali. Occorre individuare chi emette e sottoscrive il documento, configurare gli strumenti utilizzati, coordinarsi con trasportatori e impianti e stabilire come controllare la restituzione della copia completa e la trasmissione dei dati.

Per gestire correttamente l’xFIR l’impresa deve verificare almeno:

  • l’abilitazione delle persone che opereranno per conto dell’impresa;
  • la disponibilità degli strumenti di firma ammessi;
  • la configurazione dei dispositivi mobili destinati al personale coinvolto;
  • il corretto funzionamento del gestionale interoperabile o dei servizi di supporto RENTRI;
  • la procedura interna per controllare FIR, registro, autorizzazioni e giacenze;
  • la procedura da applicare in caso di indisponibilità dei servizi digitali.

 

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