A diversi mesi dall’attivazione del portale RENTRI e dall’avvio del periodo transitorio, molte imprese e professionisti ci contattano con dubbi su obblighi, scadenze, registri e interoperabilità. In questo articolo raccogliamo le risposte alle domande più frequenti, aggiornate con le ultime indicazioni normative e operative.
Contenuti
Cos’è il RENTRI e a chi si rivolge
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), istituito con il D.M. 4 aprile 2023 n. 59, è il nuovo sistema digitale introdotto dal Ministero dell’Ambiente per semplificare e uniformare la tracciabilità dei rifiuti in Italia.
L’obiettivo principale è quello di garantire maggiore trasparenza, controllo e coerenza tra le imprese nella gestione dei rifiuti, attraverso strumenti digitali obbligatori come il registro cronologico e il FIR elettronico.
Il sistema coinvolge una vasta platea di operatori: dalle imprese che producono, trattano o trasportano rifiuti fino ai consorzi obbligati alla gestione dei flussi.
Domande tecniche frequenti sul RENTRI
Chi è obbligato ad iscriversi al RENTRI?
L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per:
- Produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, trattamento acque o gestione fanghi con più di 10 dipendenti. Sono escluse le imprese edili che producono solo rifiuti non pericolosi;
- Trasportatori professionali di rifiuti, iscritti alle categorie 1, 4 o 5 dell’Albo Gestori Ambientali;
- Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Intermediari e commercianti senza detenzione dei rifiuti;
- Consorzi e sistemi collettivi responsabili della gestione di particolari flussi di rifiuti;
- Soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto in conto terzi.
Anche i soggetti non obbligati possono iscriversi volontariamente, adottando le stesse modalità operative.
Quando bisogna iscriversi? Le scadenze
L’iscrizione al RENTRI è prevista in tre finestre temporali, in base alla tipologia del soggetto e al numero di dipendenti:
- Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: produttori di rifiuti pericolosi con oltre 50 dipendenti, trasportatori professionali, impianti di trattamento, intermediari e consorzi;
- Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: produttori di rifiuti pericolosi con tra 11 e 50 dipendenti, o produttori di rifiuti non pericolosi (da attività industriali/artigianali) con più di 10 dipendenti;
- Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: produttori di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti.
Le imprese edili che producono solo rifiuti non pericolosi non sono obbligate all’iscrizione, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Come si calcola il numero dei dipendenti?
Si fa riferimento al numero di dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, considerando:
- Tempo pieno e part-time (proporzionalmente);
- Soci lavoratori e collaboratori, se formalmente assunti;
- Personale stagionale, conteggiato in proporzione.
Il conteggio si effettua sull’intera impresa, non su singole sedi operative.
Come accedere al portale RENTRI?
Per accedere è necessario disporre di:
- SPID, CIE o CNS;
- Eventuale delega per legali rappresentanti o consulenti;
- Connessione a internet e firma digitale per operazioni specifiche.
Un ambiente demo è disponibile per esercitazioni e simulazioni. Dal 23 gennaio 2025 è disponibile l’accesso via API per software gestionali.
Adempimenti operativi nel RENTRI
Come funzionano i registri di carico e scarico?
Dal momento dell’iscrizione al RENTRI, il registro cronologico di carico e scarico deve essere tenuto esclusivamente in formato digitale. L’obbligo decorre dalla data di iscrizione, senza eccezioni. Il vecchio registro cartaceo non è più ammesso per gli operatori iscritti.
- Nuovo formato obbligatorio dal 13 febbraio 2025;
- Modalità digitale obbligatoria per tutti gli iscritti dal momento dell’iscrizione;
- Le annotazioni devono essere eseguite entro:
- 10 giorni lavorativi per produttori e trasportatori;
- 2 giorni per impianti di trattamento;
- Entro la fine del mese successivo vanno trasmessi i dati al RENTRI;
- In caso di errore è prevista la rettifica con indicazione della motivazione.
Il registro deve essere conservato per almeno 3 anni dall’ultima annotazione, come previsto dalla normativa vigente.
- Fino al 12 febbraio 2025: resta in vigore la vidimazione cartacea presso la Camera di Commercio;
- Dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026: si utilizza il nuovo modello RENTRI con vidimazione cartacea;
- Dal 13 febbraio 2026: registri in formato digitale obbligatorio per tutti.
Come cambia il FIR (Formulario Identificazione Rifiuti)?
Dal 13 febbraio 2025, entra in vigore il nuovo modello di FIR che dovrà essere vidimato digitalmente tramite portale RENTRI, anche per l’utilizzo in formato cartaceo. I vecchi formulari non saranno più validi.
Dal 13 febbraio 2026, il FIR dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale, compilato e firmato elettronicamente da tutti gli operatori coinvolti nella catena di trasporto.
Durante il trasporto sarà possibile:
- stampare il formulario digitale e accompagnarlo fisicamente al carico;
- oppure esibirlo tramite dispositivi mobili (tablet, smartphone) secondo le specifiche tecniche approvate.
I soggetti non iscritti potranno continuare ad usare FIR cartacei, ma dovranno comunque registrarsi al portale per poter emettere e vidimare i nuovi modelli.
- Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il nuovo modello cartaceo con vidimazione digitale da portale RENTRI;
- Dal 13 febbraio 2026 il FIR sarà completamente digitale per tutti i soggetti obbligati.
Monaco Consulenze è a disposizione per supportarti nell’iscrizione al RENTRI, nella formazione personalizzata e nella gestione operativa dei nuovi adempimenti.
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Domande pratiche da clienti, forum e webinar
1. Se un’impresa inizia a produrre rifiuti pericolosi in corso d’anno, quando deve iscriversi?
L’obbligo di iscrizione scatta nel momento in cui si produce il primo rifiuto pericoloso. Se la scadenza per lo scaglione di appartenenza (basata sul numero di dipendenti) non è ancora trascorsa, l’impresa deve rispettare quella finestra. Se invece è già scaduta, l’iscrizione va effettuata immediatamente.
2. Sono un artigiano con meno di 10 dipendenti: devo iscrivermi?
Sì, se produci rifiuti pericolosi. In tal caso, l’obbligo decorre dal 15 dicembre 2025 e va completato entro il 13 febbraio 2026. Se produci solo rifiuti non pericolosi, non sei obbligato all’iscrizione.
3. Posso usare un software gestionale invece del portale?
Sì, il RENTRI supporta l’interoperabilità con software esterni tramite API. Questa funzione è disponibile dal 23 gennaio 2025 e consente di gestire automaticamente FIR e registri digitali.
4. Cosa succede se sbaglio una registrazione?
Gli errori possono essere rettificati, mantenendo la numerazione progressiva. Ogni rettifica deve riportare la motivazione e i riferimenti alla registrazione originaria. Gli errori formali non sono sanzionabili se corretti con le modalità previste.
5. Cosa devo fare se commetto un errore nella compilazione del FIR?
Se il FIR è in formato cartaceo, eventuali errori vanno corretti con una nuova emissione. In formato digitale (dal 2026), sarà possibile integrare e aggiornare i dati nelle diverse fasi del trasporto, ma ogni modifica sarà tracciata e richiederà firma elettronica dei soggetti coinvolti.
6. Cosa succede se non trasmetto i dati entro i termini previsti?
Il mancato rispetto dei tempi di trasmissione (fine del mese per i registri, 10 giorni lavorativi per i FIR digitali) comporta sanzioni amministrative, fino a 2000 euro per rifiuti non pericolosi e 3000 euro per quelli pericolosi. Le sanzioni sono ridotte a un terzo se si regolarizza entro 60 giorni.
7. Come posso mostrare il FIR digitale durante un controllo su strada?
Il trasportatore può:
- stampare una copia cartacea del FIR digitale (modello allegato II del DM 59/2023), oppure
- esibire il FIR da tablet o smartphone, secondo le modalità operative previste.
8. Posso delegare un consulente o un dipendente per l’uso del portale RENTRI?
Sì. L’accesso può avvenire anche tramite SPID personale di un incaricato, purché abilitato a livello 2. Sono ammessi SPID persona fisica, uso professionale o giuridica, oltre a CNS e CIE. Ogni azione è tracciata dal sistema.
9. Se opero in più sedi, posso fare un’unica iscrizione?
Il sistema RENTRI consente l’iscrizione centralizzata (unica per tutte le unità locali) oppure indipendente per ciascuna sede. La scelta dipende dall’organizzazione aziendale: in entrambi i casi, ogni unità ha il proprio registro e contributo annuale.
10. Serve un registro separato per ogni cantiere?
Solo se il cantiere è stabile (es. presenza di ufficio, magazzino) e produce rifiuti pericolosi, è considerato un’unità locale e va iscritto al RENTRI con un registro dedicato. Se il cantiere è temporaneo o produce solo rifiuti non pericolosi, non serve un registro separato.
11. Posso stampare FIR vidimati in bianco da usare successivamente?
Sì, il sistema RENTRI consente di generare e stampare FIR vuoti vidimati digitalmente, che possono essere compilati successivamente. Tuttavia, la stampa in blocco non è attualmente disponibile: ogni FIR va generato singolarmente.
12. I vecchi FIR vidimati ma non compilati vanno buttati?
Non esiste obbligo di distruzione. Tuttavia, dopo il 13 febbraio 2025 non sono più validi e possono essere annullati e conservati a fini documentali.
13. I soggetti non obbligati possono comunque emettere FIR?
Sì. Possono accedere al portale RENTRI tramite l’area “Produttori di rifiuti non iscritti” e utilizzare gratuitamente le funzionalità di emissione, vidimazione e stampa FIR. Questa opzione è utile per chi vuole adottare comunque il nuovo sistema.
Contributo annuale e link utili
Contributo annuale RENTRI
Ogni iscrizione al RENTRI prevede:
- un diritto di segreteria fisso;
- un contributo annuale variabile in base alla categoria e al numero dei dipendenti.
Il pagamento va effettuato tramite PagoPA, al momento dell’iscrizione e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno. Ogni variazione o annullamento della pratica comporta il versamento di un nuovo diritto di segreteria.
Link utili
- Portale ufficiale: www.rentri.gov.it
- Manuali e guide: www.rentri.gov.it/formazione/materiale-didattico
- Area demo: www.rentri.gov.it/demo
- Faq e Assistenza tecnica: supporto.rentri.gov.it/
Monaco Consulenze è a disposizione per supportarti nell’iscrizione al RENTRI, nella formazione personalizzata e nella gestione operativa dei nuovi adempimenti.
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