Un nuovo impianto, un ampliamento o una modifica a un’attività esistente possono richiedere una valutazione ambientale prima della realizzazione. Per alcuni progetti la legge impone direttamente la Valutazione di Impatto Ambientale; per altri prevede un procedimento che stabilisce se quella valutazione sia necessaria.
Questo procedimento è la verifica di assoggettabilità a VIA, spesso chiamata screening VIA. Attraverso l’esame dello studio preliminare ambientale, del contesto territoriale e delle osservazioni ricevute, l’autorità competente decide se il progetto debba essere sottoposto alla VIA.
Per l’impresa, individuare correttamente questo passaggio permette di organizzare studi e autorizzazioni prima di impegnare risorse nella realizzazione. Occorre però comprenderne gli effetti: un’esclusione dalla VIA lascia fermi gli altri titoli necessari e può comportare condizioni ambientali da rispettare.
Contenuti
Cos’è la verifica di assoggettabilità a VIA
La verifica di assoggettabilità è il procedimento che valuta se un progetto, nei casi previsti dalla legge, possa produrre impatti ambientali significativi e negativi tali da richiedere la VIA.
Lo screening considera le caratteristiche dell’intervento e la sensibilità dell’ambiente interessato. Un’opera può avere effetti diversi in relazione alla disponibilità delle risorse, alle abitazioni vicine, agli ecosistemi presenti e alle altre attività già insediate.
Il suo esito sostanziale può essere l’esclusione dalla VIA oppure l’assoggettamento alla VIA. La decisione deve essere motivata sulla base dei criteri normativi e pubblicata dall’autorità competente.
Per questo lo screening non si esaurisce in un controllo delle dimensioni dell’opera: richiede informazioni sufficienti a valutare gli effetti del progetto nel territorio in cui sarà realizzato.
Qual è la differenza tra screening e VIA?
Le due procedure rispondono a domande diverse:
Aspetto | Verifica di assoggettabilità | VIA |
Finalità | Stabilire se il progetto richiede la VIA | Valutare la compatibilità ambientale del progetto |
Documento ambientale centrale | Studio preliminare ambientale | Studio di impatto ambientale |
Esito | Esclusione oppure assoggettamento alla VIA | Provvedimento di compatibilità ambientale positivo o negativo |
Un provvedimento che dispone l’assoggettamento non equivale a un giudizio negativo sul progetto: significa che gli effetti richiedono una valutazione più approfondita. Allo stesso modo, l’esclusione non certifica l’assenza di qualsiasi impatto e non autorizza automaticamente la costruzione o l’esercizio.
I progetti direttamente soggetti a VIA non devono affrontare obbligatoriamente uno screening preliminare. Per conoscere il procedimento completo, leggi l’articolo sulla Valutazione di Impatto Ambientale: cos’è, come funziona e qual è la procedura.
Qual è la normativa di riferimento
La disciplina nazionale è contenuta nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, il Codice dell’Ambiente. L’articolo 6 individua i casi di applicazione, l’articolo 7-bis le competenze e l’articolo 19 lo svolgimento della verifica.
Gli allegati hanno funzioni differenti: II-bis e IV individuano le categorie progettuali dello screening statale e regionale; l’Allegato IV-bis definisce i contenuti dello studio preliminare ambientale; l’Allegato V contiene i criteri utilizzati per la decisione.
Il quadro deve essere letto insieme al D.M. 30 marzo 2015, n. 52, alle disposizioni regionali e alle eventuali norme speciali di settore. Tra gli aggiornamenti rilevanti, il D.L. 153/2024, convertito dalla L. 191/2024, è intervenuto sui termini del procedimento e sull’efficacia temporale del provvedimento.
Una panoramica dei riferimenti è disponibile nella pagina ISPRA dedicata alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale. Per l’inquadramento di un progetto occorre comunque consultare le disposizioni vigenti applicabili al caso concreto.
Quando serve la verifica di assoggettabilità
Lo screening riguarda principalmente i progetti degli allegati II-bis e IV, secondo i criteri e le soglie applicabili. Può riguardare anche modifiche o estensioni dei progetti degli allegati II, II-bis, III e IV che possano produrre impatti significativi e negativi, quando non ricorrono i presupposti per la VIA diretta.
La normativa contempla inoltre specifici progetti dell’Allegato II destinati allo sviluppo e al collaudo di nuovi metodi o prodotti, utilizzati per non più di due anni.
Sono interessati diversi settori, come gestione dei rifiuti, industria, energia, attività estrattive e infrastrutture. L’appartenenza a un settore, da sola, non determina l’obbligo: bisogna individuare la voce progettuale pertinente, le caratteristiche dell’opera e le eventuali soglie.
Perché essere sotto una soglia non basta sempre
Le soglie devono essere interpretate insieme ai criteri territoriali e progettuali. Le linee guida del D.M. 30 marzo 2015 prevedono, nei casi disciplinati, riduzioni delle soglie in relazione a fattori come il cumulo con altri progetti, i rischi e la sensibilità della localizzazione.
Anche il parametro utilizzato deve corrispondere a quello previsto dalla norma. Capacità di trattamento, quantità stoccata, potenza e superficie descrivono aspetti diversi: utilizzare un dato al posto di un altro può portare a un inquadramento errato.
Per esempio, nella valutazione di un impianto di gestione rifiuti occorre distinguere le operazioni previste e i relativi parametri dimensionali. La quantità che si prevede di gestire inizialmente non può essere assunta automaticamente come riferimento se la voce normativa considera una diversa capacità dell’impianto.
Aree protette e siti Natura 2000
Per nuovi progetti degli allegati II-bis e IV che ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette o siti Natura 2000, l’articolo 6 prevede specifiche ipotesi di assoggettamento diretto a VIA. L’applicazione deve essere verificata insieme alle eventuali disposizioni speciali.
La presenza di un sito Natura 2000 richiede inoltre di esaminare gli obblighi di Valutazione di Incidenza (VIncA). Anche un progetto esterno al sito può avere effetti sui suoi habitat o sulle specie: la verifica non si limita alla sovrapposizione dei confini dell’opera con quelli dell’area tutelata.
Modifiche e ampliamenti di impianti esistenti
Un impianto già autorizzato può dover affrontare un nuovo passaggio di valutazione ambientale quando cambia configurazione. L’autorizzazione originaria riguarda il progetto valutato e non copre automaticamente qualsiasi sviluppo successivo.
L’esame deve ricostruire lo stato autorizzato, le modifiche proposte e i loro effetti. Un ampliamento può aumentare il traffico dei mezzi, i consumi d’acqua, le emissioni o il rumore; una diversa tecnologia può ridurre alcuni effetti e introdurne altri.
Per esempio, l’aggiunta di una linea di trattamento richiede di chiarire come cambia il funzionamento dell’insieme: capacità, flussi di materiali, aree operative, presidi ambientali e collegamenti con le strutture esistenti. La sola descrizione del nuovo macchinario può lasciare fuori conseguenze rilevanti.
L’articolo 6, comma 9, prevede, per determinate modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici e alle condizioni indicate dalla norma, la possibilità di richiedere una valutazione preliminare per individuare l’eventuale procedura da avviare. È un istituto distinto dalla verifica dell’articolo 19 e non costituisce una modalità generale per sottrarre qualsiasi variante allo screening.
Chi presenta la domanda e chi decide
La domanda è presentata dal proponente del progetto, che deve predisporre e trasmettere la documentazione necessaria e assolvere gli oneri istruttori.
Per lo screening di competenza statale l’autorità competente è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Per quello regionale, la competenza spetta all’amministrazione individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, secondo la relativa organizzazione.
La distinzione si basa sulle categorie progettuali e sulle disposizioni applicabili. Prima del deposito occorre verificare anche modulistica, modalità di trasmissione, formati degli elaborati e soggetto cui indirizzare l’istanza.
Lo studio preliminare ambientale: cosa deve dimostrare
Lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) è il documento centrale dello screening. Deve essere redatto secondo l’Allegato IV-bis e fornire gli elementi necessari a valutare i probabili effetti rilevanti dell’intervento.
Comprende la descrizione del progetto nel suo insieme e della localizzazione, le componenti ambientali interessate e gli effetti connessi a emissioni, residui, rifiuti e utilizzo delle risorse naturali. Tiene conto, quando pertinenti, dei criteri dell’Allegato V e dei risultati di altre valutazioni ambientali disponibili.
Può inoltre descrivere caratteristiche progettuali e misure per evitare o prevenire impatti significativi e negativi. La documentazione deve permettere di comprendere come funzionano queste misure e su quali effetti intervengono.
Dalla descrizione dell’impianto alla valutazione degli effetti
Uno studio efficace collega le informazioni tecniche alle conseguenze ambientali. Dire che un impianto dispone di una barriera acustica, per esempio, non chiarisce da solo se la misura sia adeguata: occorre esaminare le sorgenti, gli orari di funzionamento e i recettori interessati.
Analogamente, un’affermazione sul traffico deve essere accompagnata da elementi che consentano di capirne l’entità: flussi di materiali, numero di mezzi, percorsi e distribuzione degli accessi. Se l’intervento aumenta il fabbisogno idrico, diventano rilevanti la provenienza dell’acqua, gli usi previsti e il contesto nel quale avviene il prelievo.
La necessità di indagini, rilievi o modellazioni dipende dal progetto e dalle criticità dell’area. Non esiste un elenco di studi specialistici identico per ogni screening; gli approfondimenti devono essere sufficienti a sostenere le conclusioni presentate.
Per una modifica è particolarmente utile un confronto chiaro tra situazione autorizzata e proposta, con dati coerenti in tutte le parti dello SPA. Le differenze devono poter essere ricondotte alle valutazioni su consumi, emissioni e altre pressioni ambientali.
I criteri utilizzati per decidere se serve la VIA
L’Allegato V organizza i criteri in tre gruppi: caratteristiche del progetto, localizzazione e caratteristiche dell’impatto potenziale.
L’autorità considera dimensioni e configurazione dell’intervento, uso delle risorse, rifiuti, inquinamento, disturbi e rischi. Esamina la sensibilità del territorio e la capacità dell’ambiente di sostenere ulteriori pressioni. Valuta inoltre estensione, intensità, probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, insieme alla possibilità di ridurli efficacemente.
Il cumulo con altri progetti esistenti o approvati può essere decisivo. Un nuovo accesso di mezzi pesanti, per esempio, deve essere valutato anche in relazione al traffico già presente e alle condizioni della viabilità. Considerare soltanto il contributo dell’intervento può restituire un quadro incompleto.
Questa analisi spiega perché il rispetto dei limiti di una singola normativa di settore non esaurisce necessariamente la valutazione richiesta dallo screening.
Come funziona la procedura e quali sono i tempi
Il procedimento comprende il deposito dello SPA, il controllo documentale, la pubblicazione, la partecipazione del pubblico e l’istruttoria. L’autorità esamina lo studio, le osservazioni e le eventuali integrazioni, quindi adotta una decisione motivata.
Nella disciplina generale dell’articolo 19, i principali termini sono:
Passaggio | Termine e decorrenza |
Verifica iniziale di completezza | 5 giorni dal ricevimento dello SPA |
Risposta alle integrazioni iniziali | 15 giorni successivi alla richiesta, quando formulata |
Osservazioni del pubblico | 30 giorni dalla comunicazione e dalla pubblicazione della documentazione |
Eventuale richiesta istruttoria di chiarimenti | Una sola volta, entro 15 giorni dalla scadenza delle osservazioni; risposta entro il termine assegnato, non superiore a 30 giorni |
Adozione della decisione | 60 giorni dalla scadenza delle osservazioni oppure, nei casi di integrazioni istruttorie, 45 giorni dal loro ricevimento |
Proroga eccezionale della decisione | Una sola volta, fino a 20 giorni, con motivazione e comunicazione |
La mancata risposta alle richieste nei termini previsti può comportare il rigetto della domanda e l’archiviazione. I 60 giorni non decorrono dal deposito dell’istanza e non rappresentano l’intera durata della procedura. Vanno considerate le attività precedenti e le eventuali integrazioni, oltre alle discipline speciali.
La disciplina specifica per le rinnovabili
Per gli interventi ricompresi nell’articolo 9 del D.Lgs. 190/2024, il D.Lgs. 178/2025 ha previsto che lo screening, quando necessario, preceda il procedimento autorizzatorio unico e duri non più di 90 giorni dalla conclusione della verifica di completezza.
La disposizione è consultabile nel correttivo alla disciplina delle autorizzazioni per le rinnovabili. La regola riguarda quello specifico percorso: non è un termine da applicare indistintamente a qualsiasi progetto sottoposto a screening.
Esclusione dalla VIA, condizioni ambientali e assoggettamento
Se l’autorità esclude il progetto dalla VIA, deve motivare la decisione in relazione ai criteri pertinenti. L’impresa può proseguire il percorso autorizzativo tenendo conto del progetto esaminato e degli obblighi stabiliti.
L’articolo 19, comma 7, prevede che, ove richiesto dal proponente in sede di presentazione dello SPA, il provvedimento possa specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire impatti significativi e negativi. Le misure proposte devono quindi essere sviluppate nello studio e nella richiesta pertinente.
Le condizioni sono vincolanti e devono essere gestite attraverso gli adempimenti e le verifiche previsti. Per esempio, se il provvedimento impone una misura prima dell’avvio di una fase, bisogna organizzarne l’attuazione e produrre la documentazione necessaria per verificarne il rispetto.
Quando lo screening dispone l’assoggettamento, il progetto richiede la VIA e lo studio di impatto ambientale. Non basta rinominare lo SPA: gli elaborati devono essere sviluppati secondo la disciplina della VIA, affrontando anche le questioni emerse nella verifica.
Quanto vale il provvedimento e come funziona la proroga
L’articolo 19, comma 10, prevede un’efficacia temporale non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento tenendo conto dei tempi di realizzazione e delle autorizzazioni necessarie.
Se il progetto non viene realizzato entro tale periodo, il procedimento deve essere reiterato, salvo la concessione di una specifica proroga. L’istanza di proroga deve essere corredata da una relazione aggiornata sul contesto ambientale e sulle eventuali modifiche intervenute, anche progettuali.
Se viene presentata almeno 90 giorni prima della scadenza, il provvedimento continua a essere efficace fino alla decisione sulla proroga. Questa continuità non equivale alla concessione automatica della proroga stessa.
La disciplina dell’efficacia è stata introdotta con il D.L. 153/2024, convertito dalla L. 191/2024. Per provvedimenti precedenti occorre verificare il regime applicabile e il loro contenuto, senza attribuire automaticamente una nuova scadenza a qualsiasi atto già rilasciato.
Dopo lo screening si possono iniziare i lavori?
L’esclusione dalla VIA non è un’autorizzazione generale a realizzare l’opera. Restano necessari i titoli richiesti dalla natura del progetto, come quelli edilizi, paesaggistici o relativi all’esercizio dell’attività, e gli eventuali ulteriori passaggi ambientali.
Un impianto può essere escluso dalla VIA e richiedere comunque l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), se ricade nel relativo campo di applicazione. Anche la necessità della VIncA deve essere verificata autonomamente e coordinata con il percorso pertinente.
Le condizioni ambientali dello screening devono essere rispettate e documentate secondo l’articolo 28. Inoltre, il provvedimento riguarda la configurazione esaminata: una variante successiva richiede un nuovo inquadramento dei passaggi eventualmente necessari.
Costi dello screening e documenti da predisporre
I costi comprendono gli oneri istruttori e la preparazione della documentazione, con eventuali rilievi e approfondimenti specialistici. Non esiste un importo complessivo unico valido per ogni progetto.
Per predisporre un preventivo attendibile occorre conoscere la categoria dell’intervento, il territorio interessato, i dati disponibili e le analisi necessarie. Una modifica ben documentata di un impianto esistente può richiedere attività diverse rispetto a un nuovo intervento in un contesto ambientale poco conosciuto.
L’articolo 19 richiede la trasmissione dello SPA in formato elettronico e della prova del pagamento del contributo. Devono inoltre essere utilizzati l’istanza e gli ulteriori modelli richiesti dall’autorità competente, verificando firme, deleghe, dichiarazioni e allegati pertinenti.
Per i procedimenti in Campania, la modulistica ufficiale delle valutazioni ambientali indica anche i servizi digitali da utilizzare e i modelli per lo SPA e le eventuali condizioni ambientali.
Cosa succede se lo screening obbligatorio viene omesso
L’articolo 29 del D.Lgs. 152/2006 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione da 35.000 a 100.000 euro per chi realizza un progetto, o parte di esso, senza la verifica di assoggettabilità o la VIA quando prescritte.
La violazione delle condizioni ambientali di un provvedimento già ottenuto è invece sanzionata, salvo reato, con un importo da 20.000 a 80.000 euro. Secondo la fattispecie e la gravità, possono inoltre essere adottate diffide, sospensioni e revoche.
I titoli autorizzativi rilasciati senza le valutazioni obbligatorie sono annullabili per violazione di legge. Nei casi previsti possono essere imposti un nuovo procedimento e, al ricorrere dei presupposti normativi, demolizione e ripristino a spese del responsabile.
Un fascicolo incompleto può invece comportare richieste di integrazione o archiviazione: non coincide automaticamente con la realizzazione di un progetto senza screening. Anche il decorso dei termini del procedimento non deve essere interpretato come un’esclusione tacita dalla VIA.
Affrontare lo screening richiede un corretto inquadramento del progetto e uno studio capace di collegare le caratteristiche dell’intervento agli effetti sul territorio.
Monaco Consulenze supporta le imprese nella predisposizione della documentazione e segue l’iter della verifica di assoggettabilità fino alla conclusione della procedura.
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