Dal 1° settembre 2026 sono attive le iscrizioni al nuovo Registro telematico degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie, istituito presso il Centro di coordinamento batterie (Cdc).
L’adempimento riguarda i titolari degli impianti di trattamento operanti sul territorio nazionale, che devono iscrivere le proprie strutture attraverso il portale del CdC Batterie e comunicare annualmente le quantità di rifiuti di batterie trattate.
La mancata iscrizione e l’omessa comunicazione dei dati possono comportare una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.400 a 24.000 euro.
Contenuti
Il nuovo Registro telematico previsto dal D.Lgs. 29/2026
Il Registro è stato introdotto dall’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, entrato in vigore il 7 marzo 2026.
Il decreto adegua la normativa italiana al Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie e ridefinisce diversi aspetti del sistema nazionale di gestione di questi prodotti e dei relativi rifiuti.
La norma ha affidato al Centro di coordinamento batterie il compito di predisporre un registro telematico nel quale i titolari degli impianti di trattamento devono:
- iscriversi mediante comunicazione;
- indicare i dati identificativi e autorizzativi dell’impianto;
- comunicare ogni anno le quantità di rifiuti di batterie trattate.
Le informazioni raccolte attraverso il Registro sono messe a disposizione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’ISPRA, anche per verificare il conseguimento degli obiettivi nazionali di raccolta e riciclo.
Soggetti obbligati all’iscrizione
L’obbligo riguarda i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie operanti sul territorio italiano.
Il riferimento ai titolari degli impianti deve essere letto in relazione all’attività effettivamente autorizzata. Non sono quindi tenuti all’iscrizione, per il solo fatto di gestire o movimentare batterie, i produttori iniziali dei rifiuti, i trasportatori, i distributori o i punti di raccolta che non svolgono operazioni di trattamento.
Un’impresa che riveste contemporaneamente più ruoli nella filiera deve valutare separatamente gli adempimenti applicabili a ciascuna attività.
L’iscrizione al nuovo Registro non sostituisce:
- l’autorizzazione necessaria per esercitare le operazioni di trattamento;
- gli obblighi di iscrizione e tracciabilità previsti dal RENTRI;
- la tenuta del registro cronologico di carico e scarico;
- la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti;
- la presentazione del MUD, quando dovuta;
- gli eventuali altri adempimenti previsti per produttori, trasportatori e gestori.
Il Registro degli impianti di trattamento non deve inoltre essere confuso con il Registro dei produttori di batterie, disciplinato dall’articolo 20 del D.Lgs. 29/2026 e destinato ai soggetti che mettono per la prima volta batterie a disposizione sul mercato nazionale.
Per approfondire gli obblighi documentali degli impianti è possibile consultare la guida sul registro di carico e scarico dei rifiuti.
Iscrizioni attive dal 1° settembre 2026
Il CdC Batterie ha reso operative le iscrizioni dal 1° settembre 2026.
Questa data indica l’apertura della procedura telematica e non una scadenza entro la quale l’iscrizione avrebbe dovuto essere completata. L’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 29/2026 non stabilisce infatti un termine iniziale espresso per l’iscrizione dei titolari degli impianti.
Poiché il Registro è attivo e l’omessa iscrizione è espressamente sanzionata, gli operatori interessati devono comunque procedere tempestivamente, verificando preventivamente la correttezza delle informazioni e dei documenti da trasmettere.
L’iscrizione è effettuata mediante il portale dei servizi del CdC Batterie.
Dati e documenti necessari
Secondo le indicazioni pubblicate dal Centro di coordinamento batterie, per completare l’iscrizione occorre predisporre:
- i dati di contatto del legale rappresentante;
- i dati di un referente tecnico;
- l’indirizzo e gli altri dati identificativi dell’impianto;
- una copia del provvedimento autorizzativo;
- il numero e gli estremi dell’autorizzazione;
- le date di inizio e fine validità del titolo autorizzativo;
- le categorie di batterie trattate;
- i codici EER autorizzati;
- le operazioni autorizzate associate a ciascun codice EER.
I dati inseriti nel Registro devono essere coerenti con il contenuto dell’autorizzazione dell’impianto. Prima dell’invio è quindi opportuno controllare la validità del titolo, i codici EER ammessi e le operazioni di recupero o smaltimento effettivamente autorizzate.
Per gli aspetti relativi ai titoli abilitativi è possibile consultare anche l’approfondimento sulle autorizzazioni per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Procedura di iscrizione al Registro telematico degli impianti di trattamento batterie
La procedura si svolge interamente online. In caso di primo accesso, è necessario registrare inizialmente l’utente e confermare l’indirizzo e-mail indicato.
Successivamente occorre registrare l’impresa all’interno del portale come “Sottoscrittore”, inserendo:
- codice fiscale o partita IVA;
- dati anagrafici dell’impresa;
- dati del rappresentante legale;
- dati del referente tecnico operativo.
Una volta ottenute le credenziali definitive, l’operatore deve accedere alla funzione “Registra nuovo servizio” e selezionare:
BATTERIE – ALTRI SERVIZI
T3 – Registro degli impianti di trattamento batterie
La procedura prosegue con la registrazione del luogo fisico nel quale è ubicato l’impianto e con il caricamento dei dati tecnici e autorizzativi.
Al termine della compilazione, l’iscrizione deve essere convalidata e trasmessa. Secondo la guida operativa del CdC Batterie, entro 24 ore il sistema registra l’iscrizione e invia una comunicazione di conferma. L’attestato viene poi reso disponibile nella sezione “Contratti attivi” del portale.
L’iscrizione avviene mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, come previsto dall’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 29/2026.
Comunicazione annuale delle quantità trattate
Dopo l’iscrizione, i titolari degli impianti devono comunicare ogni anno le quantità di rifiuti di batterie trattate nell’anno precedente.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.
La prima scadenza successiva all’attivazione del Registro è pertanto il 31 marzo 2027, con riferimento alle quantità trattate nel 2026. Alla data di pubblicazione di questo articolo, il CdC Batterie ha precisato che la specifica funzione telematica per la comunicazione annuale sarà resa disponibile successivamente.
Gli operatori dovranno quindi controllare gli aggiornamenti pubblicati sul portale e verificare le istruzioni operative prima della trasmissione.
Questo adempimento è autonomo rispetto alle comunicazioni effettuate attraverso il RENTRI e alla dichiarazione MUD. L’invio dei dati a uno di questi sistemi non sostituisce automaticamente le comunicazioni richieste dagli altri registri.
Sanzioni per mancata iscrizione o comunicazione
L’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. 29/2026 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.400 a 24.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per:
- i titolari degli impianti di trattamento non iscritti al Registro;
- i titolari che non comunicano le informazioni sulle quantità di rifiuti di batterie trattate.
In caso di comunicazione inesatta o incompleta, la sanzione è ridotta alla metà.
La correttezza formale dell’iscrizione non è quindi sufficiente. Gli operatori devono anche organizzare la raccolta e la verifica dei dati necessari alla comunicazione annuale, assicurando la coerenza tra:
- quantità effettivamente ricevute e trattate;
- codici EER;
- registrazioni di carico e scarico;
- formulari;
- operazioni autorizzate;
- dati utilizzati per le altre dichiarazioni ambientali.
Verifiche operative per gli impianti
I titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie devono innanzitutto verificare se l’iscrizione è già stata completata correttamente per ogni impianto gestito.
È inoltre opportuno:
- controllare che il provvedimento autorizzativo sia valido e completo;
- verificare la corrispondenza tra codici EER, categorie di batterie e operazioni autorizzate;
- individuare il rappresentante legale e il referente tecnico da indicare nel portale;
- conservare l’attestato rilasciato al termine della procedura;
- predisporre un sistema interno per raccogliere i dati sulle quantità trattate;
- monitorare l’attivazione della funzione per la comunicazione annuale;
- verificare la coerenza dei dati con registro cronologico, FIR, RENTRI e MUD.
Monaco Consulenze supporta i gestori degli impianti nella verifica degli obblighi ambientali, nel controllo delle autorizzazioni e nell’organizzazione degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti.
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