Il deposito temporaneo prima della raccolta consente al produttore di raggruppare i rifiuti in attesa del loro trasporto verso un impianto autorizzato di recupero o smaltimento.
Non si tratta, però, di una generica possibilità di accumulare rifiuti all’interno dell’azienda. Il deposito può essere gestito senza una specifica autorizzazione soltanto quando sono rispettate tutte le condizioni stabilite dall’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006.
La conformità deve riguardare sia l’organizzazione fisica dell’area sia gli adempimenti documentali applicabili al produttore. Classificazione errata, superamento dei limiti, contenitori inadeguati o mancata corrispondenza tra giacenze e registrazioni possono determinare contestazioni durante i controlli.
Contenuti
La normativa sul deposito temporaneo dei rifiuti
Il deposito temporaneo prima della raccolta è definito dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), e disciplinato dall’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006.
Consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, ai fini del loro successivo trasporto verso un impianto di recupero o smaltimento.
Quando tutte le condizioni previste dalla normativa sono rispettate, il deposito:
- non necessita di un’autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- può essere organizzato direttamente dal produttore;
- deve essere finalizzato al successivo conferimento a operatori e impianti autorizzati;
- non può trasformarsi in un’attività di trattamento, selezione o gestione di rifiuti di terzi, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.
Il deposito temporaneo prima della raccolta non deve essere confuso con il deposito preliminare allo smaltimento D15 o con la messa in riserva R13. Queste ultime costituiscono operazioni di gestione dei rifiuti e richiedono uno specifico titolo autorizzativo.
L’espressione “deposito preliminare alla raccolta”, utilizzata dall’articolo 185-bis per alcune filiere e forme di raccolta presso i distributori, non indica invece l’operazione D15: si tratta di una particolare modalità di raggruppamento disciplinata dallo stesso articolo 185-bis.
Il luogo in cui può essere effettuato il deposito
Come regola generale, il deposito temporaneo deve essere costituito nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, inteso come l’intera area nella quale si svolge l’attività che ne ha determinato la produzione.
La normativa prevede tuttavia alcune discipline particolari. Tra queste rientrano:
- il deposito presso un sito nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola o del consorzio agrario di cui l’imprenditore agricolo è socio;
- il deposito di rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore effettuato dai distributori nei punti vendita, nelle relative aree di pertinenza o negli altri luoghi ammessi dall’articolo 185-bis;
- le specifiche disposizioni applicabili ai rifiuti da costruzione e demolizione e ad altre filiere espressamente disciplinate.
La possibilità di utilizzare aree ulteriori per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore è stata ampliata dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025.
Al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, il semplice trasferimento dei rifiuti in un’altra unità locale o in un’area non riconducibile al luogo di produzione non può essere qualificato automaticamente come deposito temporaneo.
I limiti temporali e quantitativi
Il produttore può organizzare l’avvio a recupero o smaltimento scegliendo uno dei due criteri previsti dall’articolo 185-bis:
- conferimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità presenti;
- conferimento quando il deposito raggiunge complessivamente 30 metri cubi, dei quali non più di 10 metri cubi costituiti da rifiuti pericolosi.
Quando nell’arco dell’anno non viene raggiunto il limite quantitativo, il deposito non può comunque avere una durata superiore a un anno.
La scelta del criterio deve essere accompagnata da un sistema interno che permetta di controllare le quantità e l’anzianità delle giacenze. È quindi opportuno registrare in modo verificabile la data di produzione o di ingresso nel deposito, evitando che rifiuti più datati rimangano coperti da movimentazioni successive.
Separazione dei rifiuti e condizioni tecniche
I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee e nel rispetto delle norme tecniche applicabili.
L’organizzazione del deposito deve impedire:
- miscelazioni vietate tra rifiuti incompatibili;
- dispersioni, sversamenti o infiltrazioni;
- contaminazioni del suolo e delle acque;
- reazioni tra sostanze incompatibili;
- accessi non autorizzati;
- danneggiamento dei contenitori;
- esposizione alle condizioni atmosferiche quando incompatibile con le caratteristiche del rifiuto.
Pavimentazioni impermeabili, bacini di contenimento, coperture, ventilazione e presidi antincendio devono essere valutati in relazione alla natura dei rifiuti, alle quantità presenti e ai rischi effettivi. Non tutti questi accorgimenti sono automaticamente obbligatori in qualsiasi deposito, ma devono essere adottati quando necessari per garantire sicurezza e tutela ambientale.
Per i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti si applicano inoltre le specifiche disposizioni europee sul deposito, sull’imballaggio e sulla gestione dei rifiuti contenenti POP.
Classificazione, contenitori ed etichettatura
Prima di essere collocato nel deposito, ogni rifiuto deve essere correttamente identificato mediante il relativo codice EER e, quando necessario, devono essere determinate le caratteristiche di pericolo.
Le analisi e la caratterizzazione del rifiuto devono essere effettuate nei casi in cui la composizione non sia conosciuta, l’attribuzione del codice lo richieda o sia necessario verificare l’ammissibilità presso l’impianto di destinazione.
I contenitori devono essere:
- compatibili con le caratteristiche chimiche e fisiche del rifiuto;
- integri e adeguatamente chiusi;
- dimensionati rispetto alle quantità depositate;
- collocati in modo da permettere controlli e movimentazioni in sicurezza.
L’etichettatura deve rispettare le disposizioni applicabili alla specifica tipologia di rifiuto e alle sostanze pericolose contenute. Sul piano operativo è opportuno rendere immediatamente riconoscibili almeno il codice EER, la descrizione del rifiuto, l’eventuale pericolosità e la data utile al controllo della permanenza in deposito.
L’ADR non si applica automaticamente a ogni rifiuto classificato come pericoloso. Le prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, compreso l’impiego di imballaggi omologati e delle specifiche etichette di pericolo, devono essere rispettate quando il rifiuto rientra anche nel campo di applicazione dell’ADR.
Registro di carico e scarico, FIR e RENTRI
Il deposito temporaneo deve essere documentato attraverso gli adempimenti di tracciabilità applicabili al soggetto.
I produttori tenuti al registro cronologico di carico e scarico devono effettuare le annotazioni nei termini previsti e mantenere coerenza tra:
- rifiuti presenti nell’area;
- quantità registrate;
- operazioni di carico e scarico;
- formulari relativi ai conferimenti;
- destinatari e trasportatori utilizzati.
Non tutti i produttori sono però obbligati alla tenuta del registro e non tutta la documentazione è necessariamente digitale.
Dal 16 settembre 2026 i produttori e detentori tenuti all’emissione del FIR digitale gestiscono il formulario in modalità xFIR per i rifiuti rientranti nel relativo obbligo. Per alcune categorie di produttori iscritti al RENTRI, l’obbligo digitale riguarda i rifiuti pericolosi, mentre per determinati rifiuti non pericolosi può continuare a essere utilizzato il formulario cartaceo oppure, su base volontaria, quello digitale.
I produttori iniziali non iscritti e non tenuti all’iscrizione continuano invece a utilizzare il FIR cartaceo, prodotto e vidimato digitalmente attraverso i servizi del RENTRI.
I registri, integrati con i formulari relativi ai trasporti, devono essere conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione, salvo i diversi termini previsti per particolari attività.
Responsabilità del produttore
Il produttore iniziale è responsabile della corretta gestione dei rifiuti e deve verificare almeno:
- la corretta classificazione;
- il rispetto dei limiti del deposito;
- l’idoneità del trasportatore e la sua iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;
- la compatibilità delle autorizzazioni dell’impianto destinatario;
- la corretta compilazione della parte del FIR di propria competenza;
- la restituzione della copia completa del formulario nei termini previsti.
La consegna dei rifiuti al trasportatore non determina automaticamente la cessazione di ogni responsabilità. L’articolo 188 del D.Lgs. 152/2006 disciplina le condizioni alle quali può essere esclusa la responsabilità del produttore o detentore rispetto alle successive operazioni di recupero o smaltimento.
Nella compilazione del FIR ciascun operatore risponde delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.
Controlli e conseguenze delle irregolarità
Durante un controllo possono essere verificati la localizzazione del deposito, le quantità, la durata della permanenza, la separazione dei rifiuti, l’idoneità dei contenitori e la documentazione applicabile.
Il mancato rispetto delle condizioni dell’articolo 185-bis può determinare la perdita della qualifica di deposito temporaneo. A seconda delle circostanze concrete, il raggruppamento può essere ricondotto a un’attività di gestione o stoccaggio non autorizzata, con conseguenze amministrative o penali.
Il quadro sanzionatorio in materia di rifiuti è stato rafforzato dal Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147. Il provvedimento non ha modificato direttamente i limiti del deposito temporaneo, ma ha reso ancora più rilevante prevenire situazioni che possano essere qualificate come gestione illecita, abbandono o deposito incontrollato.
Verifica periodica del deposito temporaneo
Una procedura interna efficace dovrebbe prevedere:
- controllo periodico delle quantità e delle date;
- verifica dell’integrità dei contenitori;
- separazione delle categorie omogenee;
- aggiornamento delle etichette;
- confronto tra giacenza fisica e registro, quando previsto;
- programmazione dei ritiri;
- verifica periodica delle autorizzazioni degli operatori;
- formazione del personale incaricato;
- gestione documentata di sversamenti e altre emergenze.
Una verifica tecnica preventiva permette di individuare eventuali criticità prima che emergano durante un controllo.
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