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ADR 2025: tutte le novità per il trasporto di merci pericolose in Italia

trasporto adr 2025

L’ADR 2025 ha introdotto importanti aggiornamenti per il trasporto su strada di merci pericolose, modificando numerosi aspetti operativi legati alla classificazione delle merci, agli imballaggi, alla documentazione di trasporto e agli obblighi delle aziende coinvolte nella spedizione e movimentazione di sostanze pericolose.

Entrate in vigore a livello internazionale il 1° gennaio 2025 e divenute pienamente applicabili anche in Italia dal 1° luglio 2025 con il recepimento del DM 13 febbraio 2025, queste disposizioni sono oggi operative e continuano a produrre effetti concreti per trasportatori, produttori di rifiuti, spedizionieri, impianti di gestione rifiuti e imprese industriali.

Tra le novità più rilevanti figurano le nuove regole per il trasporto delle batterie al litio e sodium-ion, le modifiche relative ai rifiuti contenenti amianto, i chiarimenti sulle esenzioni per il consulente ADR (DGSA), la revisione della documentazione obbligatoria a bordo e le nuove classificazioni derivanti dall’aggiornamento della normativa CLP sul piombo.

L’ADR viene aggiornato ogni due anni per recepire evoluzioni tecniche e normative. Se ti serve un riepilogo sulla struttura dell’Accordo ADR e sui soggetti obbligati a rispettarlo, puoi approfondire nell’articolo: Trasporto di Merci Pericolose: accordo ADR, normativa e obblighi.

Le modifiche introdotte nel 2025 non riguardano esclusivamente il trasporto stradale. Gli aggiornamenti ADR sono stati sviluppati in modo coordinato con il RID per il trasporto ferroviario, l’ADN per la navigazione interna e il Codice IMDG per il trasporto marittimo.

ApprofondimentoAccordi internazionali merci pericolose: tutte le novità ADR, RID, ADN e IMDG.

Contenuti

Quando entra in vigore l’ADR 2025?

L’edizione ADR 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 a livello internazionale, come previsto dagli accordi tra i Paesi aderenti. Come avviene per ogni aggiornamento biennale, è stato previsto un periodo transitorio di sei mesi durante il quale era ancora possibile applicare alcune disposizioni della precedente edizione ADR 2023.

In Italia il periodo transitorio si è concluso il 30 giugno 2025. Dal 1° luglio 2025 tutte le imprese coinvolte nel trasporto di merci pericolose su strada sono quindi tenute ad applicare integralmente le disposizioni dell’ADR 2025.

Un ulteriore aggiornamento rilevante è entrato in vigore il 1° settembre 2025 con l’applicazione del 21° ATP del Regolamento CLP, che ha modificato la classificazione delle miscele contenenti piombo e ha esteso gli obblighi ADR a numerose tipologie di rottami, polveri e residui industriali.

Per approfondire le conseguenze operative delle nuove classificazioni introdotte dal Regolamento CLP, consulta il nostro approfondimento dedicato a ADR 2025 e piombo: nuovi obblighi per rottami e scarti metallici.

Data

Aggiornamento

1° gennaio 2025

Entrata in vigore dell’ADR 2025 a livello internazionale

30 giugno 2025

Termine del periodo transitorio ADR 2023

1° luglio 2025

Applicazione obbligatoria dell’ADR 2025 in Italia

1° settembre 2025

Entrata in vigore delle nuove classificazioni CLP per il piombo con impatti sulla normativa ADR

2026

Piena operatività delle disposizioni ADR 2025 per tutte le aziende coinvolte nel trasporto di merci pericolose

Nel 2026 le novità introdotte dall’ADR 2025 non rappresentano più un aggiornamento in fase di recepimento, ma costituiscono il quadro normativo di riferimento per il trasporto su strada di merci pericolose in Italia e negli altri Paesi aderenti all’accordo.

Batterie al litio e sistemi di accumulo: nuove regole

L’ADR 2025 aggiorna diverse disposizioni applicabili al trasporto di batterie al litio e sistemi di accumulo energetico, con particolare attenzione alle batterie danneggiate, difettose o destinate allo smaltimento.

Tra le modifiche più rilevanti figurano l’introduzione di nuovi numeri ONU per alcune tipologie di batterie al sodio (sodium-ion) e l’aggiornamento delle istruzioni di imballaggio contenute nel capitolo 4.1 dell’ADR.

Per le batterie danneggiate o potenzialmente instabili vengono confermati requisiti più rigorosi in materia di imballaggio, prevedendo contenitori in grado di contenere eventuali effetti termici, dispersioni di elettrolita o fenomeni di accensione durante il trasporto.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla corretta individuazione della condizione della batteria trasportata. Una batteria nuova, una batteria usata ma funzionante e una batteria destinata al recupero o allo smaltimento possono infatti essere soggette a prescrizioni differenti sotto il profilo documentale e dell’imballaggio.

Le aziende che gestiscono accumulatori esausti, RAEE, sistemi di accumulo energetico o batterie provenienti da veicoli elettrici dovrebbero verificare la corretta attribuzione del numero ONU, le istruzioni di imballaggio applicabili e l’eventuale aggiornamento delle procedure operative interne.

Trasporto di rifiuti contenenti amianto: nuova Disposizione Speciale 678

Una delle novità più rilevanti introdotte dall’ADR 2025 riguarda il trasporto dei rifiuti contenenti amianto libero classificati con i numeri ONU 2212 (amianto blu o bruno) e ONU 2590 (amianto bianco).

Con la nuova Disposizione Speciale 678 vengono introdotte modalità operative specifiche che consentono, in determinate condizioni, il trasporto alla rinfusa mediante l’utilizzo di big bag omologati, sacchi contenitori idonei o altri sistemi di contenimento in grado di impedire la dispersione di fibre durante le operazioni di carico, trasporto e scarico.

La modifica interessa in particolare le attività di bonifica, demolizione e gestione dei rifiuti contenenti amianto, dove la movimentazione di materiali voluminosi può rendere complessa l’applicazione delle tradizionali modalità di confezionamento.

Non si tratta tuttavia di una semplificazione generalizzata. Restano infatti obbligatori la corretta classificazione ADR del rifiuto, l’utilizzo di contenitori conformi e l’adozione di tutte le misure necessarie a prevenire la dispersione di fibre nell’ambiente.

Dal punto di vista documentale, il documento di trasporto ADR deve riportare le indicazioni previste dalla Disposizione Speciale 678 e deve essere accompagnato dalla documentazione tecnica che attesti l’idoneità del contenitore utilizzato. Questo consente una maggiore tracciabilità delle operazioni e agevola le verifiche da parte degli organi di controllo.

Vernici: semplificazioni per trasporti misti

L’ADR 2025 introduce alcuni aggiornamenti che interessano il settore delle vernici e dei prodotti affini, con l’obiettivo di semplificare la gestione di determinate miscele infiammabili durante il trasporto.

Le modifiche riguardano principalmente alcune disposizioni speciali e istruzioni di imballaggio applicabili a prodotti classificati come vernici, materiali correlati alle vernici o miscele con caratteristiche analoghe.

In alcuni casi viene favorita una gestione più flessibile delle spedizioni, soprattutto quando i quantitativi trasportati consentono l’applicazione delle esenzioni previste dall’ADR o delle disposizioni relative alle quantità limitate (Limited Quantities – LQ).

Per produttori, distributori e trasportatori del settore chimico resta comunque fondamentale verificare la corretta classificazione della miscela, le modalità di imballaggio applicabili e le eventuali condizioni di esenzione utilizzabili caso per caso.

Piombo: nuove soglie e classificazione come merce pericolosa

Dal 1° settembre 2025 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal 21° ATP del Regolamento CLP (UE 2024/197), che hanno interessato la classificazione delle miscele contenenti piombo, comprese polveri, trucioli, fanghi e altri residui derivanti da lavorazioni industriali.

Le nuove soglie determinano quando una miscela deve essere considerata pericolosa per l’ambiente acquatico e, di conseguenza, assoggettata alla normativa ADR.

Tipo di miscela

Soglia oltre la quale scatta l’ADR

Polveri (< 1 mm)

> 0,025% di piombo

Solidi (> 1 mm, trucioli)

> 0,25% di piombo

Una volta superate queste concentrazioni, le miscele devono essere classificate come merci pericolose per l’ambiente (Classe 9 – UN 3077). Ciò comporta l’obbligo di utilizzare imballaggi conformi, predisporre la documentazione ADR richiesta e verificare la corretta etichettatura e gestione del trasporto.

Gli effetti di questa modifica sono ormai pienamente operativi e coinvolgono numerose aziende che producono o gestiscono rottami metallici, polveri, fanghi e altri residui contenenti piombo.

Per approfondire gli impatti pratici delle nuove classificazioni e gli obblighi applicabili alle imprese del settore, consulta il nostro articolo dedicato: ADR 2025 e piombo: nuovi obblighi per rottami e scarti metallici.

Esenzioni per il consulente ADR (DGSA)

L’ADR 2025 conferma alcuni chiarimenti relativi all’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose (DGSA), figura incaricata di supportare le aziende nella corretta applicazione della normativa ADR e nella gestione dei rischi connessi al trasporto di merci pericolose.

In particolare, viene ribadita la possibilità di beneficiare di specifiche deroghe nei casi in cui le attività svolte rientrino nelle condizioni di esenzione previste dalla normativa. Tra queste rientrano alcune spedizioni occasionali o attività caratterizzate da quantitativi limitati di merci pericolose.

La possibilità di non nominare il DGSA non deve tuttavia essere considerata automatica. È infatti necessario verificare attentamente che l’attività svolta rientri effettivamente nei casi di esenzione previsti dall’ADR e dalla normativa nazionale di recepimento.

Le aziende che effettuano spedizioni non regolari o movimentano merci pericolose in quantità limitate dovrebbero quindi valutare con attenzione la propria situazione, documentando le motivazioni che giustificano l’eventuale applicazione della deroga.

Nei casi in cui l’obbligo risulti applicabile, la mancata nomina del consulente ADR può comportare contestazioni e sanzioni da parte degli organi di controllo.

Per questo motivo è consigliabile effettuare una verifica preventiva degli obblighi normativi applicabili alla propria attività, soprattutto in presenza di modifiche nei quantitativi trasportati o nelle tipologie di merci gestite.

Revisione dei documenti a bordo (Sezione 8.1.2)

Con l’ADR 2025, è stata rivista in modo significativo la Sezione 8.1.2 relativa ai documenti che devono accompagnare il veicolo durante il trasporto di merci pericolose. Le sottosezioni 8.1.2.1 e 8.1.2.2 sono state riscritte per semplificare e allo stesso tempo rendere più rigorosi i requisiti documentali, riducendo le ambiguità interpretative che si erano create nelle versioni precedenti.

In particolare, viene chiarito che tutti i documenti richiesti devono essere disponibili in formato cartaceo a bordo del veicolo, pronti per l’ispezione da parte delle autorità competenti, salvo ove espressamente ammessa la forma digitale.

I principali documenti obbligatori sono:

  • Documento di trasporto ADR, che deve riportare con precisione tutte le informazioni relative alla merce pericolosa: numero ONU, denominazione ufficiale di trasporto, classe di pericolo, gruppo di imballaggio (se applicabile), quantità trasportata e codici di restrizione al transito (es. per tunnel). Eventuali disposizioni speciali devono essere chiaramente indicate.

  • Istruzioni scritte ADR, da conservare in cabina. Queste forniscono indicazioni chiare e immediate sulle misure da adottare in caso di incidente o emergenza.

  • Certificato di formazione ADR del conducente, rilasciato a seguito di un corso specifico e di un esame. Deve essere in corso di validità e coerente con la tipologia di merci trasportate.

  • Certificato di approvazione del veicolo (certificato EX/II, EX/III, FL, OX ecc.), nei casi in cui sia richiesto in base alla tipologia di merce pericolosa trasportata e al tipo di veicolo.

  • Scheda tecnica dell’imballaggio o del contenitore, necessaria in casi specifici come il trasporto di amianto alla rinfusa secondo la nuova Disposizione Speciale 678.

  • Certificati o autorizzazioni aggiuntive, ad esempio per trasporti in esenzione (LQ), rifiuti pericolosi accompagnati da formulari o trasporti in cisterna soggetti a verifiche periodiche.

Per i trasporti effettuati mediante cisterne assume inoltre crescente importanza la corretta gestione della documentazione tecnica relativa al veicolo e alle verifiche periodiche eseguite sulla cisterna. In questo contesto l’ADR 2025 si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione della documentazione tecnica attraverso l’utilizzo del fascicolo cisterna, che raccoglie informazioni relative alla costruzione, alle ispezioni, alle prove e agli interventi di manutenzione effettuati durante il ciclo di vita della cisterna.

L’obiettivo è migliorare la tracciabilità delle informazioni tecniche, agevolare le attività di controllo e garantire una gestione più efficiente della documentazione da parte degli operatori del settore.

Le modifiche introdotte assumono particolare rilevanza anche nelle spedizioni multimodali, dove una corretta gestione documentale facilita il trasferimento delle merci tra diverse modalità di trasporto e contribuisce a garantire la conformità normativa lungo l’intera catena logistica.

Per le aziende, sarà fondamentale mantenere aggiornate le proprie checklist di partenza, le procedure documentali e la formazione degli autisti per garantire la piena conformità alle disposizioni ADR 2025.

Cosa fare per adeguarsi all’ADR 2025

Le aziende che producono, spediscono o trasportano merci pericolose dovrebbero verificare che le sostanze e le miscele gestite siano correttamente classificate alla luce delle modifiche introdotte dall’ADR 2025 e degli aggiornamenti derivanti dal Regolamento CLP.

Particolare attenzione deve essere posta alle batterie al litio e sodium-ion, ai rifiuti contenenti amianto e alle miscele contenenti piombo, per le quali sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione e specifiche prescrizioni operative.

È inoltre opportuno verificare la conformità degli imballaggi utilizzati, l’aggiornamento della documentazione ADR e la corretta predisposizione dei documenti che devono accompagnare il trasporto. Le aziende che utilizzano cisterne dovrebbero prestare particolare attenzione alla gestione della documentazione tecnica e delle verifiche periodiche previste dalla normativa.

Anche le procedure aziendali e la formazione del personale coinvolto nelle attività di spedizione, carico, trasporto e gestione documentale dovrebbero essere riesaminate per assicurare la piena conformità alle disposizioni attualmente in vigore.

Infine, è consigliabile verificare l’eventuale obbligo di nomina del consulente ADR (DGSA) e valutare con attenzione l’applicabilità delle esenzioni previste dalla normativa, documentando adeguatamente le scelte effettuate.

Attualmente le disposizioni introdotte dall’ADR 2025 costituiscono il riferimento operativo per il trasporto di merci pericolose su strada. Un controllo periodico della conformità aziendale consente di ridurre il rischio di contestazioni, sanzioni e interruzioni delle attività di trasporto.

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