A partire dal 1° settembre 2025, entra in vigore una svolta normativa per la classificazione del piombo, con significative implicazioni per chi gestisce, recupera o trasporta rottami metallici. Vediamo cosa cambia concretamente secondo il nuovo Regolamento delegato (UE) 2024/197, come prepararsi al meglio e perché è importante agire ora.
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Le novità normative: cosa prevede il Regolamento (UE) 2024/197
Il Regolamento delegato (UE) 2024/197, adottato il 19 ottobre 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2024, modifica l’Allegato VI del regolamento CLP (CE 1272/2008) e introduce un’importante novità che diventerà pienamente applicabile dal 1° settembre 2025.
Il testo stabilisce una classificazione armonizzata del piombo, distinguendo in base alla forma e alla concentrazione della sostanza:
- le polveri e particelle inferiori a 1 mm saranno classificate come pericolose quando contengono almeno lo 0,025 % di piombo;
- i frammenti o rottami di dimensioni pari o superiori a 1 mm saranno considerati pericolosi se la concentrazione di piombo è pari o superiore allo 0,25 %.
In entrambi i casi, il piombo e le sue leghe ricadranno nella categoria di sostanze “pericolose per l’ambiente”, con la nuova identificazione UN 3077 – Classe 9, Gruppo di Imballaggio III.
Le nuove disposizioni sul piombo si inseriscono all’interno del più ampio quadro di aggiornamenti introdotti con l’ADR 2025. Se vuoi una panoramica completa delle modifiche che interessano il trasporto delle merci pericolose, ti consigliamo di leggere anche: ADR 2025: tutte le novità per il trasporto di merci pericolose in Italia.
A chi si applica e cosa è escluso
La nuova classificazione del piombo non riguarda solo i produttori, ma interessa un’ampia parte della filiera industriale e logistica. In primo luogo, sono coinvolte le aziende che operano nel recupero e nel trattamento dei rottami metallici, comprese quelle che gestiscono i materiali destinati al fine vita o all’End of Waste.
A rientrare nell’obbligo ci sono anche i produttori e i commercianti di leghe metalliche contenenti piombo, come tornerie, carpenterie e industrie meccaniche.
Un impatto diretto lo subirà anche tutto il comparto del trasporto su strada: non solo i trasportatori, ma anche speditori, imballatori, caricatori, scaricatori e destinatari saranno chiamati a rispettare le nuove regole ADR.
Restano invece esclusi gli articoli con forma e utilizzo definiti che non rilasciano sostanze pericolose, come bulloni, componenti metallici finiti o altri manufatti già pronti all’uso. In questi casi non si applica la nuova classificazione.
Impatti sul trasporto secondo ADR
Con l’entrata in vigore della nuova classificazione, i materiali contenenti piombo dovranno essere gestiti come merci pericolose ai sensi dell’ADR. Questo significa che le imprese dovranno adeguarsi a una serie di obblighi più stringenti.
Prima di tutto sarà necessario utilizzare imballaggi omologati con marchio UN, in grado di garantire la tenuta e la sicurezza durante il trasporto. I colli e i veicoli dovranno riportare le etichette e le placche di pericolo previste per la Classe 9, insieme ai pannelli arancioni di identificazione.
Sul piano documentale, il Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) e i documenti di trasporto dovranno essere aggiornati con il numero ONU 3077, oltre alle informazioni riportate nelle schede di sicurezza (SDS).
Un aspetto fondamentale riguarda le persone coinvolte: non solo i conducenti dei veicoli, che dovranno essere in possesso del patentino ADR (CFP), ma anche speditori, imballatori, caricatori, scaricatori e destinatari, per i quali è prevista la formazione ADR obbligatoria.
Infine, molte imprese saranno tenute a nominare un Consulente ADR, figura essenziale per garantire la corretta gestione di questi nuovi obblighi e ridurre il rischio di errori o sanzioni.
Perché è importante adeguarsi subito
Il percorso di adeguamento alla normativa non riguarda un’unica scadenza, ma due passaggi distinti. Dal 1° luglio 2025 l’edizione ADR 2025 è divenuta obbligatoria anche in Italia: questo significa che tutte le imprese coinvolte nel trasporto di merci pericolose devono già applicare le nuove disposizioni generali dell’accordo.
A questa prima tappa si aggiunge la data del 1° settembre 2025, quando entra in vigore il Regolamento delegato (UE) 2024/197 che modifica la classificazione del piombo. Da quel momento, polveri, trucioli e rottami contenenti piombo oltre le soglie previste saranno ufficialmente classificati come sostanze “pericolose per l’ambiente” e quindi soggetti agli obblighi ADR.
La mancata conformità espone non solo a sanzioni amministrative, ma anche a rischi operativi e reputazionali. Aggiornare la documentazione, dotarsi di imballaggi e mezzi conformi, garantire la formazione ADR e nominare il Consulente ADR, dove richiesto, non è più un’opzione: è ormai una necessità per operare in regola e senza rischi.
Intervenire subito consente non solo di rispettare le due scadenze fissate, ma anche di distribuire meglio i costi e di evitare corse contro il tempo. Un approccio pianificato riduce il rischio di errori e assicura continuità alle attività aziendali.
Consigli operativi per le aziende
Per affrontare correttamente le novità introdotte dall’ADR 2025 e dal Regolamento (UE) 2024/197, le imprese devono considerare un doppio livello di adeguamento. Da luglio 2025, infatti, è già in vigore la nuova edizione dell’ADR, che porta con sé aggiornamenti generali sulle procedure di trasporto delle merci pericolose. Dal 1° settembre 2025, invece, si aggiunge la nuova classificazione del piombo, che comporta obblighi specifici per chi produce, recupera, tratta o trasporta rottami e scarti metallici contenenti questa sostanza.
Per essere conformi, le aziende dovrebbero:
- verificare i propri materiali: analizzare i rifiuti e i rottami per capire se superano le soglie di concentrazione di piombo (0,025% per le polveri e 0,25% per i frammenti);
- aggiornare la documentazione: schede di sicurezza (SDS), codici EER e FIR devono riportare la nuova classificazione e il numero ONU 3077;
- formare il personale: non solo i conducenti, che necessitano del patentino ADR, ma anche speditori, imballatori, caricatori, scaricatori e destinatari devono ricevere formazione adeguata;
- adeguare imballaggi e mezzi di trasporto: utilizzare contenitori omologati UN, applicare le etichette di pericolo e predisporre veicoli conformi;
- nominare un Consulente ADR, ove obbligatorio, per garantire la corretta gestione di tutti gli aspetti tecnici e normativi.
Verifica i codici EER dei tuoi rifiuti e aggiorna la documentazione. Per approfondire e per consultare la tabella aggiornata, leggi il nostro articolo: Categorie e codici dei rifiuti EER (ex CER): come identificarli e gestirli correttamente.
Monaco Consulenze al fianco delle imprese
Le novità introdotte dall’ADR 2025 e dal Regolamento (UE) 2024/197 richiedono attenzione immediata e un approccio strutturato. Per molte aziende non si tratta solo di aggiornare documenti o acquistare nuovi imballaggi, ma di rivedere l’intera gestione del trasporto dei rifiuti contenenti piombo.
Con l’esperienza maturata nel settore ambientale e la competenza tecnica del nostro team, Monaco Consulenze è in grado di accompagnare le imprese in tutte le fasi di questo percorso: dalla valutazione dei materiali alla corretta classificazione ADR, dall’aggiornamento della documentazione alla formazione del personale, fino alla nomina del Consulente ADR.
Se vuoi verificare se la tua azienda rientra tra quelle obbligate o hai bisogno di un supporto immediato per metterti in regola, siamo a disposizione per audit, assistenza tecnica e nomina del Consulente ADR.
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