La corretta gestione dei rifiuti non si esaurisce nel conferimento a un trasportatore autorizzato o nello smaltimento presso un impianto. Per molte imprese, uno degli adempimenti principali è la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, oggi gestito in formato digitale attraverso il RENTRI.
Il registro consente di documentare le operazioni relative ai rifiuti prodotti, presi in carico, trasportati, recuperati, smaltiti o intermediati. In caso di controllo, è uno dei documenti fondamentali per dimostrare che l’azienda gestisce correttamente i propri rifiuti e che le informazioni sono coerenti con formulari di identificazione, codici EER, quantità, giacenze e destinazioni.
Con il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, pubblicato sul portale RENTRI il 5 agosto 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le istruzioni aggiornate per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto.
Le nuove istruzioni non modificano i soggetti obbligati, i termini di annotazione o il modello del registro. Raccolgono e coordinano, però, i chiarimenti operativi emersi durante l’avvio del RENTRI e precisano diversi aspetti della gestione digitale.
Le modalità aggiornate sono contenute nell’Allegato 1 al D.D. 210/2026, che costituisce il riferimento operativo per la compilazione del registro.
Contenuti
Cos’è il registro di carico e scarico dei rifiuti
Il registro di carico e scarico, definito dalla normativa registro cronologico di carico e scarico, è il documento nel quale vengono annotate in ordine cronologico le operazioni relative ai rifiuti.
Le operazioni di carico documentano, a seconda del soggetto che tiene il registro, la produzione del rifiuto o la sua presa in carico. Le operazioni di scarico registrano invece l’uscita del rifiuto dal luogo di produzione o di gestione, oppure la sua destinazione a un’operazione interna di recupero o smaltimento.
Per un produttore iniziale, ad esempio, il carico registra il rifiuto generato dall’attività, mentre lo scarico documenta il suo conferimento a un impianto autorizzato. Per un impianto, il registro segue logiche differenti e documenta i rifiuti ricevuti e le successive operazioni di trattamento o uscita.
La funzione del registro è permettere la ricostruzione del flusso del rifiuto. Per questo motivo, ogni registrazione deve essere completa, cronologicamente corretta e coerente con gli altri documenti di tracciabilità.
A cosa serve il registro nella gestione dei rifiuti
Il registro permette di verificare quali rifiuti sono stati prodotti o gestiti, con quale codice EER, in quale quantità, quando sono stati presi in carico, quando sono stati conferiti e a quale destinatario.
Ha un ruolo centrale anche nella gestione del deposito temporaneo prima della raccolta, perché consente di ricostruire le quantità presenti presso il luogo di produzione e i successivi conferimenti.
Le informazioni annotate devono essere coerenti con:
- il formulario di identificazione dei rifiuti che accompagna il trasporto;
- i provvedimenti di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali del trasportatore;
- le autorizzazioni dell’impianto destinatario;
- le quantità effettivamente accettate o respinte a destino;
- il MUD, quando la dichiarazione annuale è dovuta;
- le giacenze risultanti alla fine del periodo di riferimento.
Il registro non è quindi un semplice elenco di movimenti. È il punto di raccordo tra classificazione del rifiuto, deposito, trasporto, conferimento e dichiarazioni ambientali.
Chi è obbligato a tenere il registro
L’obbligo di tenuta del registro è disciplinato dall’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006.
Sono obbligati, tra gli altri:
Soggetto | Obbligo di registro |
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi | Sì, indipendentemente dal numero di dipendenti, salvo specifiche modalità alternative previste dalla legge |
Enti e imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali dei rifiuti non pericolosi indicati dall’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) | Sì |
Imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale | Sì |
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione | Sì |
Impianti e altri soggetti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento | Sì |
Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nei casi previsti | Sì |
Soggetti che effettuano la preparazione per il riutilizzo ai sensi dell’art. 214-ter | Sì |
Per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, il numero dei dipendenti non è l’unico elemento da considerare. Devono essere valutati l’origine del rifiuto, l’attività che lo ha generato e la sua riconducibilità alle categorie richiamate dalla normativa.
Allo stesso modo, la produzione di un rifiuto pericoloso può determinare l’obbligo anche per una piccola impresa. La verifica deve quindi partire dalla corretta classificazione e attribuzione del codice EER.
Chi è esonerato dal registro di carico e scarico
Non tutti i produttori iniziali sono obbligati alla tenuta ordinaria del registro. In generale, non rientrano nell’obbligo i produttori di soli rifiuti non pericolosi che non appartengono alle categorie individuate dall’articolo 190 o che non superano la soglia dimensionale prevista.
Sono inoltre previste specifiche esclusioni o modalità semplificate. Tra queste rientrano:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa, che adempiono mediante conservazione dei formulari secondo le modalità previste dall’articolo 190;
- le attività individuate dai codici ATECO relativi a parrucchieri, barbieri, istituti di bellezza, tatuaggio e piercing, per le quali l’obbligo può essere assolto attraverso la conservazione in ordine cronologico dei formulari di identificazione dei rifiuti.
Occorre distinguere l’esonero dal registro dall’esonero dall’iscrizione al RENTRI e dagli obblighi relativi al trasporto. Un produttore non tenuto al registro può comunque dover classificare correttamente il rifiuto, affidarlo a soggetti autorizzati e utilizzare il formulario previsto dalla legge.
Dal 1° gennaio 2026, la legge n. 199/2025 ha inoltre escluso dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i consorzi e i sistemi di gestione indicati dall’articolo 237, comma 1, e i produttori ai quali si applicano le modalità previste dall’articolo 190, commi 5 e 6. Tra questi ultimi rientrano, nei rispettivi limiti normativi, gli imprenditori agricoli, determinate attività di servizi alla persona, i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa e le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 8.
L’esclusione riguarda l’iscrizione al RENTRI e non elimina automaticamente gli altri adempimenti applicabili. In particolare, chi trasporta i propri rifiuti resta tenuto all’iscrizione al RENTRI quando vi rientra anche in qualità di produttore. Il perimetro è riepilogato nella pagina ufficiale dedicata alle esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Caso | Registro obbligatorio? |
Impresa produttrice iniziale di rifiuti pericolosi | Sì, salvo specifiche modalità alternative previste dalla norma |
Impresa con non più di 10 dipendenti che produce soltanto rifiuti non pericolosi | Dipende dall’origine e dalla tipologia dei rifiuti prodotti |
Imprenditore agricolo con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro | No, nei limiti previsti dalla legge |
Impresa che trasporta professionalmente rifiuti di terzi | Sì |
Produttore che trasporta i propri rifiuti in categoria 2-bis | L’iscrizione in 2-bis non determina da sola l’obbligo: occorre verificare le regole applicabili al produttore e ai rifiuti prodotti |
Registro cartaceo e registro digitale: cosa è cambiato con il RENTRI
Dal 13 febbraio 2025 sono in uso i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59. Da quella data non possono più essere utilizzati i vecchi modelli disciplinati dal D.M. 148/1998, anche se già vidimati e non ancora completati.
Con la conclusione dell’ultima finestra ordinaria di iscrizione gli operatori obbligati al RENTRI tengono il registro in modalità digitale. Possono utilizzare:
- i servizi di supporto messi gratuitamente a disposizione dal RENTRI;
- un software gestionale interoperabile con il RENTRI.
È importante ricordare che il passaggio al digitale non elimina gli obblighi di conservazione relativi alle registrazioni precedenti.
Vidimazione del registro digitale
Il registro digitale deve essere vidimato digitalmente tramite il servizio delle Camere di commercio accessibile dal RENTRI. La vidimazione attribuisce al registro un codice univoco e deve essere completata prima di effettuare le annotazioni.
La vidimazione del registro non va confusa con la trasmissione dei dati. Sono adempimenti distinti:
- la vidimazione identifica e valida il registro digitale;
- l’annotazione registra l’operazione entro il termine previsto dall’articolo 190;
- la trasmissione invia al RENTRI i dati già annotati nel registro.
Un registro correttamente vidimato non è quindi sufficiente se le operazioni vengono annotate o trasmesse in ritardo.
Come compilare il registro di carico e scarico
La compilazione varia in funzione del ruolo dell’operatore. Un produttore iniziale, un trasportatore e un impianto utilizzano lo stesso modello, ma compilano le sezioni pertinenti alla propria attività.
Per il produttore iniziale, la registrazione di carico contiene normalmente:
- numero progressivo e data della registrazione;
- data di produzione del rifiuto;
- codice EER e descrizione;
- origine del rifiuto;
- stato fisico;
- eventuali caratteristiche di pericolo;
- quantità espressa in chilogrammi o litri.
Quando viene utilizzato un codice EER che termina con 99, la descrizione deve indicare in modo chiaro la tipologia di rifiuto a cui il codice è attribuito. Una definizione generica non consente di ricostruire correttamente il flusso e può generare incongruenze con FIR, autorizzazioni e MUD.
Se al momento della produzione non è disponibile uno strumento di pesatura, la quantità può essere indicata come stimata. Il dato deve però essere gestito in modo coerente con il peso verificato dall’impianto destinatario e con l’esito del conferimento.
Nella registrazione di scarico il produttore deve indicare, tra gli altri dati:
- il riferimento al carico o ai carichi dai quali viene prelevata la quantità conferita;
- il codice EER e la quantità avviata a destino;
- il numero del FIR e la data di inizio del trasporto;
- l’operazione di recupero o smaltimento prevista;
- il trasportatore, il destinatario e gli eventuali intermediari;
- le autorizzazioni richieste dal modello.
Se un carico viene scaricato solo in parte, la registrazione di carico può essere richiamata in più scarichi successivi, fino all’esaurimento della quantità disponibile. Il riferimento deve comprendere il numero progressivo e l’anno della registrazione originaria.
Trasportatore, destinatario, intermediari e autorizzazioni
Le istruzioni aggiornate precisano che, nella registrazione di scarico, devono essere riportati i dati del trasportatore e dell’impianto di destinazione, compresi gli estremi dei rispettivi titoli autorizzativi quando richiesti.
Per il trasportatore deve essere indicato il numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il dato non è richiesto quando il trasporto rientra in un caso espressamente esonerato dall’iscrizione all’Albo.
Per il destinatario deve essere indicato il numero dell’autorizzazione che abilita l’impianto a ricevere e gestire il rifiuto. Devono inoltre essere riportati gli eventuali intermediari coinvolti nella movimentazione e, quando previsto, i relativi numeri di iscrizione all’Albo.
Queste informazioni devono essere verificate prima del conferimento. L’inserimento nel registro di un numero formalmente corretto non sostituisce il controllo della validità dell’autorizzazione e della presenza del codice EER tra quelli ammessi
Tempistiche di annotazione
Il D.D. 210/2026 ha aggiornato le istruzioni di compilazione, ma non ha modificato i termini stabiliti dall’articolo 190.
Soggetto | Termine di annotazione |
Produttori iniziali | Entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico |
Imprese che effettuano raccolta e trasporto | Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna all’impianto di destinazione |
Commercianti, intermediari e consorzi | Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna all’impianto di destinazione |
Soggetti che effettuano la preparazione per il riutilizzo | Entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico e dallo scarico dei rifiuti generati dall’attività |
Impianti che effettuano recupero o smaltimento | Entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico |
I termini riguardano l’annotazione nel registro e non la successiva trasmissione dei dati al RENTRI. Una registrazione inserita oltre il termine può risultare irregolare anche quando le informazioni riportate sono corrette.
Come correggere una registrazione: rettifica e annullamento
Nel registro digitale una registrazione consolidata non deve essere modificata o eliminata direttamente. Gli errori si correggono mediante una registrazione di rettifica collegata alla registrazione originaria.
La rettifica:
- assume un proprio numero progressivo;
- riporta il riferimento alla registrazione da correggere;
- riproduce tutti i dati dell’operazione originaria, compresi quelli che non cambiano;
- contiene i valori corretti e la motivazione dell’intervento.
La stessa registrazione originaria può essere rettificata più volte, se necessario. Non è invece possibile rettificare una precedente rettifica: ogni nuovo intervento deve riferirsi alla registrazione originaria.
Anche l’annullamento viene gestito attraverso una rettifica. Non si cancella l’operazione dalla sequenza cronologica: si crea una nuova registrazione che richiama quella da annullare e ne indica la motivazione. In questo modo il sistema conserva la tracciabilità delle modifiche effettuate.
La rettifica non deve essere utilizzata per spostare artificialmente le date o sanare registrazioni omesse oltre i termini. La correzione rende trasparente l’errore e il successivo intervento, ma non elimina l’eventuale tardività dell’adempimento.
Esito del conferimento, peso a destino e respingimento
Dopo il conferimento, il produttore, il detentore o il nuovo produttore deve completare lo scarico con l’esito del conferimento risultante dal FIR restituito dal destinatario.
Devono essere riportati il quantitativo accettato a destino e, quando ricorre, l’eventuale respingimento totale o parziale. Il peso verificato dal destinatario va indicato in chilogrammi anche quando alla partenza era stato selezionato il peso da verificarsi a destino.
Se la copia completa del FIR non è disponibile entro il termine previsto per l’annotazione dello scarico, l’operazione viene registrata con i dati disponibili. L’esito viene aggiunto successivamente mediante una rettifica collegata allo scarico originario.
In caso di respingimento parziale, il registro deve evidenziare la quantità accettata e quella respinta. Se il rifiuto respinto rientra nella disponibilità del produttore o detentore, le istruzioni prevedono che l’annotazione del respingimento sostituisca il nuovo carico della quantità restituita, evitando la duplicazione contabile del rifiuto.
Per gli impianti, il rifiuto interamente respinto non viene annotato come carico. In caso di accettazione parziale, viene registrata soltanto la quantità effettivamente presa in carico.
Trasmissione dei dati al RENTRI: differenza rispetto all’annotazione
L’annotazione nel registro e la trasmissione al RENTRI sono due attività diverse.
L’annotazione deve rispettare i termini previsti dall’articolo 190. La trasmissione riguarda invece l’invio al RENTRI dei dati contenuti nel registro digitale.
Quando l’operatore provvede direttamente, i dati devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. Per i produttori iniziali che si avvalgono di un soggetto delegato ai sensi dell’articolo 18 del D.M. 59/2023, la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello dell’annotazione.
Devono essere trasmesse anche le registrazioni successive che rettificano o annullano un’operazione e quelle con cui vengono aggiunti il peso verificato a destino o l’esito del conferimento. Le FAQ ufficiali RENTRI sulla trasmissione dei dati chiariscono proprio la distinzione tra registrazione e invio al sistema.
Un’impresa può quindi aver annotato correttamente il movimento nel proprio registro e risultare comunque non conforme se omette la trasmissione o la effettua oltre il termine.
Conservazione del registro
Il registro, integrato con i formulari relativi al trasporto, deve essere conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
La conservazione deve garantire integrità, leggibilità, reperibilità e possibilità di ricostruire le operazioni. Per i registri digitali non è sufficiente poter visualizzare i dati nel gestionale: l’operatore deve adottare un sistema di conservazione conforme alle regole applicabili ai documenti informatici.
I registri relativi alle operazioni di smaltimento in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità competente al termine dell’attività.
Il registro deve essere tenuto o reso accessibile presso il luogo previsto dalla normativa: impianto o luogo di produzione per i produttori e sede operativa per trasportatori, commercianti e intermediari. In caso di controllo, i dati devono poter essere messi a disposizione in modo ordinato e tempestivo.
Registro di carico e scarico e FIR: qual è il collegamento
Registro e formulario di identificazione dei rifiuti sono documenti diversi ma strettamente collegati. Il registro documenta le operazioni in ordine cronologico; il FIR accompagna il rifiuto durante il trasporto.
Quando un rifiuto viene conferito, la registrazione di scarico deve essere coerente con il formulario per codice EER, descrizione, quantità, data di inizio del trasporto, trasportatore, destinatario e operazione di recupero o smaltimento.
Fino al 15 settembre 2026, gli operatori iscritti al RENTRI possono emettere il FIR in formato cartaceo oppure digitale, secondo la scelta del produttore o detentore. La modalità scelta deve essere mantenuta da tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione.
Dal 16 settembre 2026, il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli operatori iscritti al RENTRI. I produttori non iscritti continuano invece a utilizzare il nuovo modello cartaceo, vidimato digitalmente tramite il portale RENTRI.
Il passaggio al FIR digitale non modifica la funzione del registro, ma rende ancora più importante la corretta associazione tra formulario e registrazione di scarico. Un errore nel FIR può infatti riflettersi sui dati del registro e sulle informazioni trasmesse al RENTRI.
Registro di carico e scarico e MUD
Il registro costituisce una delle principali basi informative per la predisposizione del MUD, quando dovuto. Quantità prodotte, quantità conferite, codici EER, destinatari e giacenze devono essere coerenti con la dichiarazione annuale.
Gli errori accumulati durante l’anno emergono spesso proprio in fase di elaborazione del MUD. Carichi mancanti, scarichi non collegati, quantità non allineate con il FIR o rettifiche incomplete possono rendere difficile la ricostruzione dei dati e aumentare il rischio di incongruenze.
La trasmissione mensile dei dati al RENTRI non sostituisce il MUD. I due adempimenti hanno finalità e scadenze differenti e devono essere gestiti separatamente quando entrambi sono obbligatori.
Errori frequenti e sanzioni per omessa o errata tenuta del registro
Gli errori più frequenti riguardano:
- annotazioni effettuate oltre i termini;
- codice EER o caratteristiche di pericolo errati;
- descrizioni insufficienti per i codici che terminano con 99;
- mancato collegamento tra carico e scarico;
- quantità non coerenti con il FIR o con il peso accettato a destino;
- omissione dell’esito del conferimento;
- cancellazione o modifica diretta di una registrazione, anziché rettifica;
- dati incompleti su trasportatore, destinatario, intermediari o autorizzazioni;
- mancata o tardiva trasmissione dei dati al RENTRI;
- conservazione non corretta del registro e dei formulari.
Il quadro sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006.
L’omessa tenuta o la tenuta incompleta del registro è punita, in via generale, con una sanzione amministrativa da 4.000 a 20.000 euro. Quando la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione va da 10.000 a 30.000 euro. Nei casi più gravi relativi ai rifiuti pericolosi può inoltre essere disposta la sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal responsabile dell’infrazione e dall’incarico di amministratore.
La disciplina introdotta nel 2025 prevede anche sanzioni accessorie collegate all’accertamento della violazione: la sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi per i rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi per i rifiuti pericolosi, nonché, per gli operatori iscritti, la sospensione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali da due a sei mesi o da quattro a dodici mesi in base alla pericolosità dei rifiuti.
Quando le indicazioni formalmente incomplete o inesatte consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute attraverso i formulari e le altre scritture contabili, si applica la sanzione ridotta prevista dall’articolo 258, da 260 a 1.550 euro. La stessa fascia sanzionatoria si applica alla mancata conservazione del registro.
Per la mancata o irregolare trasmissione al RENTRI dei dati del registro sono previste sanzioni da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.
La concreta applicazione delle sanzioni dipende dalla condotta contestata, dal tipo di rifiuto e dalla possibilità di ricostruire i dati. Una registrazione rettificata non è automaticamente priva di conseguenze se l’annotazione originaria era tardiva, omessa o sostanzialmente incompleta.
Come organizzare una gestione corretta
Una gestione affidabile del registro richiede una procedura interna chiara. I passaggi principali sono:
- verificare l’obbligo di registro e di iscrizione al RENTRI in base ad attività, rifiuti prodotti e numero di dipendenti;
- classificare i rifiuti e attribuire correttamente codice EER e caratteristiche di pericolo;
- controllare autorizzazioni di trasportatori, destinatari e intermediari prima del conferimento;
- annotare carichi e scarichi entro i termini applicabili;
- collegare ogni scarico ai relativi carichi e al FIR;
- completare l’operazione con il peso verificato e l’esito del conferimento;
- utilizzare rettifiche tracciabili per correggere o annullare le registrazioni;
- trasmettere i dati al RENTRI entro le scadenze previste;
- verificare periodicamente la coerenza tra registro, FIR, giacenze e MUD;
- conservare correttamente documenti e registrazioni digitali.
La responsabilità della corretta tenuta resta in capo al soggetto obbligato anche quando la compilazione viene affidata a un dipendente, a un gestionale o a un consulente esterno. È quindi opportuno definire ruoli, controlli e tempi interni, evitando di ricostruire le operazioni a distanza di settimane o mesi.
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