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Modelli RENTRI di registro e FIR: istruzioni di compilazione aggiornate

nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico e FIR

Dal 13 febbraio 2025, per la tracciabilità dei rifiuti devono essere utilizzati i modelli di registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

I modelli non sono stati modificati dal Decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026. Il provvedimento ha invece aggiornato le relative istruzioni di compilazione, recependo i chiarimenti pubblicati sul portale RENTRI, correggendo alcuni refusi e introducendo indicazioni operative per la gestione digitale dei documenti.

Per compilare correttamente registro e FIR occorre quindi utilizzare le istruzioni revisionate a luglio 2026, senza fare riferimento alle precedenti versioni approvate nel 2023.

Contenuti

Modelli RENTRI di registro e FIR attualmente in vigore

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa su due documenti distinti:

  • il registro cronologico di carico e scarico, nel quale vengono annotate la produzione, la presa in carico, il trattamento e l’uscita dei rifiuti;
  • il Formulario di identificazione del rifiuto (FIR), che accompagna il rifiuto durante il trasporto fino all’impianto di destinazione.
 

Entrambi utilizzano i modelli allegati al D.M. 59/2023, applicabili dal 13 febbraio 2025.

Documento

Modello di riferimento

Formato attuale

Vidimazione

Registro cronologico di carico e scarico

Allegato I al D.M. 59/2023

Digitale per i soggetti tenuti alla gestione tramite RENTRI

Digitale, mediante codice univoco

Formulario di identificazione del rifiuto

Allegato II al D.M. 59/2023

Digitale per i soggetti iscritti al RENTRI; cartaceo per i produttori non iscritti

Digitale tramite RENTRI in entrambi i casi

È importante non confondere il modello del documento con il suo formato di gestione. Il modello è unico, mentre il FIR può essere digitale oppure cartaceo in funzione degli obblighi del produttore o detentore che lo emette.

Registro cronologico di carico e scarico RENTRI

Il registro cronologico consente di ricostruire le operazioni effettuate sui rifiuti da produttori, impianti di trattamento, trasportatori, intermediari e commercianti senza detenzione.

Le istruzioni approvate con il D.D. 210/2026 sono organizzate in funzione del ruolo svolto dall’operatore e indicano, per ciascuna tipologia di movimento, i campi da compilare.

Dati principali delle registrazioni

Le informazioni richieste cambiano in base al soggetto e all’operazione effettuata. Tra i dati principali rientrano:

  • numero progressivo e data della registrazione;
  • tipologia di operazione di carico o scarico;
  • codice EER e provenienza del rifiuto;
  • eventuali caratteristiche di pericolo;
  • stato fisico;
  • quantità espressa in chilogrammi o litri;
  • operazione di recupero o smaltimento;
  • riferimenti al FIR e alla data di inizio del trasporto;
  • autorizzazioni dei soggetti coinvolti;
  • annotazioni, rettifiche ed eventuali annullamenti.
 

La numerazione delle registrazioni è progressiva su base annuale.

Nel caso dei codici EER che terminano con le cifre 99, il campo relativo alla descrizione deve essere sempre compilato in modo da identificare chiaramente il rifiuto. Per gli altri codici può essere riportato il solo codice EER oppure la descrizione utilizzata dall’operatore per identificare il rifiuto.

La quantità può essere stimata quando non è disponibile uno strumento di misura. L’eventuale peso verificato dall’impianto di destinazione viene successivamente utilizzato per integrare l’esito del conferimento.

Collegamento tra carichi, scarichi e FIR

Nelle registrazioni di scarico devono essere indicati i movimenti di carico ai quali lo scarico si riferisce. Se un carico viene esaurito attraverso più conferimenti, il riferimento allo stesso movimento deve essere riportato in ciascuna registrazione di scarico.

Quando il trasporto è accompagnato da FIR, nel registro devono essere riportati il numero del formulario e la data di inizio del trasporto. Le istruzioni prevedono campi specifici anche per le spedizioni transfrontaliere soggette ai documenti previsti dalla disciplina europea.

La corrispondenza tra registro, FIR, codice EER, quantità e destinazione costituisce uno degli aspetti principali da verificare nella gestione documentale.

Rettifiche e annullamenti

Le registrazioni non devono essere cancellate o sovrascritte. Gli errori devono essere gestiti attraverso una rettifica o, quando necessario, mediante l’annullamento della registrazione.

L’operazione originaria e la successiva correzione devono rimanere collegate, in modo da rendere ricostruibile la modifica effettuata.

Le istruzioni di luglio 2026 disciplinano anche la rettifica, sul registro digitale, di movimenti originariamente annotati nel precedente registro cartaceo. In questi casi è necessario conservare un collegamento chiaro tra la registrazione cartacea e quella inserita nel sistema digitale.

Trasmissione dei dati al RENTRI

I soggetti obbligati devono trasmettere al RENTRI i dati annotati nel registro con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione.

La trasmissione può avvenire:

  • mediante un software gestionale interoperabile con il RENTRI;
  • utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal portale;
  • tramite un soggetto delegato, nei casi previsti dalla normativa.
 

La trasmissione al RENTRI non sostituisce la corretta tenuta del registro: registrazione, conservazione e invio dei dati costituiscono adempimenti distinti.

Per gli obblighi, i termini di annotazione e i soggetti interessati è disponibile l’approfondimento sul registro di carico e scarico dei rifiuti.

Formulario di identificazione del rifiuto RENTRI

Il FIR garantisce la tracciabilità del rifiuto dal produttore o detentore fino all’impianto di destinazione e deve accompagnare il trasporto nei casi previsti dall’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006.

Il modello contiene le informazioni relative a:

  • produttore oppure detentore;
  • destinatario;
  • trasportatore;
  • eventuale intermediario o commerciante senza detenzione;
  • origine e caratteristiche del rifiuto;
  • quantità e stato fisico;
  • operazione di recupero o smaltimento;
  • conducente, veicolo, data e ora di partenza;
  • esito del conferimento;
  • eventuale secondo destinatario;
  • annotazioni necessarie a ricostruire la movimentazione.
 

I campi dedicati al produttore e al detentore sono alternativi. Il campo “Produttore” viene utilizzato quando il rifiuto parte dalla sede del soggetto che lo ha prodotto; il campo “Detentore” quando parte dalla sede di un soggetto diverso dal produttore iniziale o dal nuovo produttore che ne ha la disponibilità.

Numero del FIR e data di emissione

Ogni FIR è identificato da un numero univoco generato attraverso la vidimazione digitale.

La data di emissione può coincidere con la data di inizio del trasporto oppure essere antecedente. Non deve essere confusa con la data e l’ora attribuite automaticamente dal sistema al momento della vidimazione.

I formulari già vidimati non devono necessariamente essere utilizzati secondo l’ordine cronologico con cui sono stati generati.

Identificazione e quantità del rifiuto

Nel campo dedicato alle caratteristiche del rifiuto devono essere indicati, in particolare:

  • provenienza urbana o speciale;
  • codice EER;
  • descrizione, sempre obbligatoria per i codici che terminano con 99;
  • eventuali caratteristiche di pericolo;
  • quantità espressa in chilogrammi o litri;
  • stato fisico;
  • numero dei colli o trasporto alla rinfusa;
  • eventuale assoggettamento alla disciplina ADR o RID.
 

La quantità indicata dal produttore o detentore può essere stimata. La casella “peso verificato in partenza” serve a segnalare che la quantità è stata effettivamente verificata con uno strumento di misura nella disponibilità del produttore o detentore. Le istruzioni precisano che la casella non deve essere obbligatoriamente selezionata per il solo fatto che tale strumento sia disponibile.

Il destinatario deve comunque indicare la quantità accettata in chilogrammi, anche quando il peso è stato verificato in partenza.

Analisi, classificazione e trasporto ADR

Il modello distingue il rapporto di prova derivante da analisi dal documento utilizzato per la classificazione del rifiuto.

Il relativo riquadro deve essere compilato soltanto quando il documento esiste, riportandone il numero identificativo e la data. La presenza dei campi nel FIR non rende automaticamente obbligatoria un’analisi per ogni trasporto.

Quando il trasporto è soggetto alla disciplina ADR o RID devono essere riportati anche la classe di pericolo, il numero ONU e le annotazioni richieste. Le informazioni inserite nel FIR non sostituiscono la documentazione prevista dalla normativa sul trasporto delle merci pericolose.

Accettazione, respingimento e secondo destinatario

All’arrivo del rifiuto, il destinatario deve indicare se il carico è:

  • accettato per intero;
  • accettato parzialmente;
  • respinto.
 

In caso di accettazione parziale o respingimento devono essere riportate la causale e la relativa motivazione. Il modello consente inoltre di indicare un secondo destinatario quando il rifiuto non accettato viene avviato a un altro impianto.

Il campo “In attesa di verifica analitica” può essere utilizzato insieme all’accettazione totale o parziale quando l’impianto intende sottoporre il rifiuto ad analisi dopo l’arrivo. La successiva gestione deve rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’impianto.

FIR digitale e FIR cartaceo dal 16 settembre 2026

Concluso il periodo transitorio previsto dal Decreto Milleproroghe, dal 16 settembre 2026 i soggetti iscritti al RENTRI gestiscono il formulario in formato digitale, denominato xFIR.

I produttori non tenuti all’iscrizione al RENTRI continuano invece a emettere il FIR in formato cartaceo, utilizzando il modello previsto dal D.M. 59/2023 e la vidimazione digitale tramite RENTRI.

Soggetto che emette il FIR

Formato da utilizzare

Produttore o detentore iscritto al RENTRI

FIR digitale

Produttore o detentore non iscritto al RENTRI

FIR cartaceo

Trasportatore e destinatario

Devono essere in grado di gestire il formato utilizzato dal produttore o detentore

Nel FIR digitale il produttore o detentore compila e sottoscrive il documento, il trasportatore inserisce i dati di propria competenza e il destinatario completa il formulario con l’esito del conferimento.

Per i FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi, produttori o detentori, trasportatori e destinatari iscritti devono inoltre trasmettere al RENTRI i dati di propria competenza.

Il funzionamento del documento e le responsabilità dei soggetti coinvolti sono approfonditi nella guida sul Formulario di identificazione dei rifiuti.

Codifiche dei Comuni obbligatorie dal 23 ottobre 2026

Dal 23 ottobre 2026, concluso il periodo transitorio, il RENTRI accetta le nuove codifiche dei Comuni secondo regole specifiche per registri, FIR e servizi informatici. L’aggiornamento riguarda le anagrafiche dei Comuni interessati dalle variazioni.

  • Registrazioni pregresse: la vecchia codifica resta utilizzabile per trasmettere registrazioni datate entro il 22 ottobre 2026. La validazione del registro XML segue lo stesso criterio.
  • Nuovi FIR e formulari predisposti: i nuovi FIR devono utilizzare la nuova codifica. Quelli già creati con la precedente devono essere aggiornati prima dell’emissione.
  • FIR già emessi: se emessi entro il 22 ottobre 2026, possono mantenere la vecchia codifica per trasmissione, restituzione della copia digitale e validazione.
  • API di compilazione: accettano esclusivamente la nuova codifica. Quando l’ubicazione viene recuperata mediante il numero di iscrizione dell’unità, il sistema effettua automaticamente la trascodifica per i Comuni variati.
  • Unità locali iscritte: l’anagrafica non viene aggiornata automaticamente. L’operatore può modificarla mediante una pratica gratuita di aggiornamento anagrafico.

Le regole sono descritte nella FAQ ufficiale RENTRI sulle nuove codifiche dei Comuni.

I principali chiarimenti introdotti dalle istruzioni di luglio 2026

Le istruzioni approvate con il D.D. 210/2026 non modificano i modelli, ma forniscono indicazioni più precise per la loro compilazione.

Gli aggiornamenti riguardano, tra l’altro:

  • la compilazione del registro in base al ruolo dell’operatore;
  • la gestione delle rettifiche nel passaggio dal registro cartaceo a quello digitale;
  • le registrazioni relative allo stoccaggio istantaneo;
  • i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale;
  • i rifiuti derivanti da manutenzione e attività sanitarie;
  • i conferimenti effettuati tramite consorzi o cooperative agricole;
  • le operazioni dei centri di raccolta;
  • la microraccolta;
  • i trasbordi e il trasporto intermodale;
  • la presenza di più intermediari;
  • l’accettazione parziale, il respingimento e il cambio di destinatario;
  • la compilazione dei campi relativi ad analisi, classificazione e trasporto ADR;
  • la gestione e la sottoscrizione del FIR digitale.
 

Per la microraccolta, le istruzioni precisano che l’apposita sezione del modello non deve essere compilata fino all’emanazione di ulteriori disposizioni. Nel frattempo deve essere emesso un FIR per ciascun produttore o detentore e per ogni luogo di produzione o prelievo servito.

Controlli operativi per la corretta gestione dei modelli RENTRI

L’utilizzo dei modelli conformi non è sufficiente se le procedure aziendali non garantiscono la coerenza e la tracciabilità dei dati.

Prima di effettuare le registrazioni o emettere un formulario è opportuno verificare:

  • anagrafiche e unità locali dei soggetti coinvolti;
  • iscrizioni all’Albo e autorizzazioni;
  • correttezza del codice EER e della classificazione;
  • caratteristiche di pericolo e stato fisico;
  • quantità e unità di misura;
  • operazione di recupero o smaltimento;
  • corrispondenza tra FIR e movimenti di registro;
  • procedure per rettifiche, respingimenti e variazioni del destinatario;
  • corretta trasmissione dei dati al RENTRI;
  • conservazione dei documenti per il periodo previsto dalla normativa.
 

Errori apparentemente formali possono compromettere la coerenza della documentazione e rendere più complessa la ricostruzione della movimentazione durante un controllo.

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