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Accordi internazionali merci pericolose: tutte le novità ADR, RID, ADN e IMDG

Camion per trasporto merci pericolose in area portuale con nave container e cisterna ferroviaria sullo sfondo durante operazioni logistiche internazionali ADR RID ADN IMDG

Il trasporto internazionale di merci pericolose è stato interessato negli ultimi anni da un processo di aggiornamento normativo molto ampio che coinvolge tutte le modalità di trasporto: strada, ferrovia, navigazione interna e trasporto marittimo.

Nel 2026 risultano ormai pienamente operative le modifiche introdotte dagli accordi ADR, RID e ADN 2025 e dal Codice IMDG 42-24, con impatti concreti sulle aziende che producono, spediscono, trasportano o gestiscono sostanze e rifiuti pericolosi.

Per molte imprese del settore industriale, ambientale e logistico sarà necessario aggiornare procedure, formazione e documentazione per evitare contestazioni e sanzioni.

Contenuti

Cosa sono ADR, RID, ADN e IMDG

Il trasporto di merci pericolose è regolato da sistemi normativi differenti a seconda della modalità di trasporto utilizzata. Sebbene ciascun accordo abbia caratteristiche specifiche, tutti derivano dalle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose e seguono un’impostazione tecnica armonizzata a livello internazionale.

ADR: trasporto stradale di merci pericolose

L’ADR (Accord Dangereux Routier) disciplina il trasporto internazionale di merci pericolose su strada. È l’accordo maggiormente conosciuto dalle aziende italiane perché coinvolge direttamente trasportatori, produttori di rifiuti, spedizionieri, impianti di gestione rifiuti, imprese industriali, officine e aziende artigianali.

L’ADR definisce:

  • classificazione delle sostanze;
  • modalità di imballaggio;
  • etichettatura;
  • documentazione;
  • requisiti dei veicoli;
  • formazione degli autisti;
  • obblighi del consulente ADR/DGSA.
 

RID: trasporto ferroviario

Il RID regola invece il trasporto ferroviario internazionale di merci pericolose. Dal punto di vista tecnico è molto simile all’ADR, ma contiene prescrizioni specifiche legate al trasporto su rotaia.

Negli ultimi anni il RID sta assumendo maggiore importanza anche in Italia per effetto della crescita della logistica intermodale e della necessità di ridurre il trasporto pesante su gomma.

ADN: navigazione interna

L’ADN disciplina il trasporto di merci pericolose sulle vie navigabili interne, come fiumi e canali.

Pur essendo meno diffuso in Italia rispetto ad altri Paesi europei, assume particolare rilevanza nelle spedizioni internazionali che attraversano reti fluviali del Nord Europa.

IMDG Code: trasporto marittimo

Il Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) disciplina il trasporto marittimo internazionale di merci pericolose.

È fondamentale per:

  • import/export;
  • spedizioni containerizzate;
  • logistica portuale;
  • traffico marittimo internazionale.
 

Nel 2026 è pienamente operativo il nuovo IMDG Code 42-24, armonizzato con le modifiche ADR/RID/ADN 2025.

Quando sono entrate in vigore le nuove regole 

Le modifiche introdotte nel ciclo normativo del 2025 sono ormai operative anche in Italia.

Data

Aggiornamento

1° gennaio 2025

Entrata in vigore ADR/RID/ADN 2025

1° luglio 2025

Fine periodo transitorio ADR in Italia

2025

Entrata in vigore IMDG Code 42-24

1° settembre 2025

Applicazione nuove soglie CLP per il piombo

Dal 2026

Controlli e adeguamenti pienamente operativi per ADR, RID, ADN e IMDG

Nel 2026 tutte le aziende coinvolte nel trasporto di merci pericolose devono quindi essere pienamente adeguate ai nuovi requisiti.

Coordinamento internazionale e trasporto multimodale

Uno degli obiettivi principali degli aggiornamenti 2025 è stato il rafforzamento dell’armonizzazione internazionale tra le diverse modalità di trasporto.

Oggi una stessa spedizione può viaggiare su camion, via ferrovia, via nave oppure tramite trasporto combinato.

Per questo motivo ADR, RID, ADN e IMDG sono stati aggiornati in modo coordinato per ridurre incompatibilità operative e semplificare la gestione logistica internazionale.

Questa armonizzazione interessa soprattutto spedizionieri, operatori logistici, imprese export, terminal intermodali, porti e aziende con traffici internazionali.

L’obiettivo è garantire classificazioni uniformi, etichettatura coerente, compatibilità documentale e maggiore sicurezza lungo tutta la filiera.

Batterie al litio e batterie sodium-ion

Uno dei temi più rilevanti degli aggiornamenti internazionali 2025 riguarda il trasporto delle batterie. La diffusione sempre più ampia di sistemi di accumulo energetico, veicoli elettrici e dispositivi elettronici ha infatti reso necessario un importante aggiornamento delle regole applicabili al trasporto di accumulatori e batterie.

Le nuove disposizioni introducono chiarimenti tecnici e nuove classificazioni ONU relative alle batterie al litio, alle batterie danneggiate o difettose, ai sistemi di accumulo energetico e soprattutto alle batterie sodium-ion, considerate una delle principali novità tecnologiche degli ultimi anni.

Le batterie sodium-ion utilizzano sodio anziché litio e stanno iniziando a trovare applicazione nei sistemi di accumulo stazionario, nella mobilità elettrica e in diverse applicazioni industriali. Proprio per la crescente diffusione di questa tecnologia, ADR, RID, ADN e IMDG hanno introdotto specifici requisiti relativi a classificazione, imballaggio, marcatura e gestione delle emergenze.

Particolare attenzione viene inoltre riservata alle batterie danneggiate, instabili o soggette a rischio incendio. In questi casi le aziende devono adottare procedure operative molto più rigorose e utilizzare imballaggi omologati in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza durante tutte le fasi del trasporto.

Documentazione elettronica e digitalizzazione

Le normative internazionali stanno progressivamente aprendo alla digitalizzazione dei documenti di trasporto e nel 2026 questo processo è diventato centrale soprattutto nella logistica internazionale e nel trasporto multimodale.

Una delle novità più importanti riguarda il fascicolo cisterna digitale, che consente di raccogliere e gestire in formato elettronico verifiche periodiche, certificazioni, controlli tecnici, manutenzioni e dati identificativi delle cisterne. L’obiettivo è semplificare controlli, ispezioni e tracciabilità, riducendo allo stesso tempo la frammentazione documentale.

Sono stati inoltre aggiornati i requisiti relativi ai documenti obbligatori da tenere a bordo del veicolo. Tra questi rientrano il documento di trasporto ADR, le istruzioni scritte, il certificato ADR del conducente, il certificato di approvazione del veicolo e la documentazione tecnica relativa agli imballaggi utilizzati.

Per approfondire nel dettaglio gli aggiornamenti applicabili ai trasporti stradali in Italia, consulta anche il nostro approfondimento dedicato all’ADR 2025.

Per le aziende diventa quindi fondamentale verificare che le procedure interne siano aggiornate alle nuove prescrizioni internazionali e che tutta la documentazione sia correttamente gestita e facilmente disponibile durante i controlli.

Nuove regole per etichettatura e pannellature

Le modifiche introdotte nel ciclo normativo 2025 hanno interessato anche etichettatura, pannelli arancioni ADR, marcature dei container e identificazione delle unità di trasporto.

In particolare sono stati chiariti diversi aspetti relativi all’apposizione delle etichette sui container, sui cassoni mobili e sulle unità intermodali, con l’obiettivo di migliorare la visibilità delle informazioni di pericolo durante tutte le fasi della movimentazione e del trasporto multimodale.

Gli aggiornamenti hanno inoltre introdotto precisazioni operative sulla pannellatura semplificata, sulle esenzioni ADR e sui trasporti misti, oltre a chiarimenti specifici relativi ai combustibili alternativi e alle nuove modalità di identificazione delle merci pericolose.

Trasporto di rifiuti contenenti amianto

Una delle novità più rilevanti per il settore ambientale riguarda il trasporto dei rifiuti contenenti amianto.

Con la nuova Disposizione Speciale 678 vengono disciplinate in modo più dettagliato le modalità di trasporto dei materiali contenenti amianto libero, introducendo criteri più chiari per la gestione in sicurezza di questi rifiuti particolarmente pericolosi.

Le nuove regole consentono il trasporto alla rinfusa mediante l’utilizzo di big bag omologati, sacchi idonei e contenitori specificamente progettati per impedire dispersioni di fibre durante le operazioni di movimentazione e trasporto.

Restano però fondamentali la corretta classificazione del rifiuto, l’utilizzo di imballaggi conformi, la chiusura adeguata dei contenitori e la corretta predisposizione della documentazione di trasporto, che dovrà riportare le informazioni richieste dalle nuove disposizioni internazionali.

Obblighi documentali

Il documento di trasporto deve riportare indicazioni specifiche previste dalle normative internazionali e, in alcuni casi, può essere necessario allegare documentazione tecnica relativa agli imballaggi o ai contenitori utilizzati. Questo aspetto assume particolare importanza soprattutto nel trasporto di rifiuti pericolosi, materiali contenenti amianto e spedizioni multimodali.

Piombo e sostanze pericolose per l’ambiente

Nel 2026 sono pienamente operative anche le nuove soglie introdotte dal 21° ATP del Regolamento CLP per le miscele contenenti piombo. Queste modifiche hanno avuto un impatto molto rilevante sulla classificazione ADR di polveri metalliche, fanghi industriali, trucioli, rottami e altri residui derivanti da lavorazioni industriali.

Le nuove concentrazioni limite rendono infatti molto più frequente la classificazione delle miscele come merci pericolose per l’ambiente appartenenti alla Classe 9 ADR con attribuzione del numero ONU 3077.

Abbiamo approfondito gli effetti delle nuove soglie ADR sul settore dei rottami metallici e degli scarti industriali nel nostro articolo dedicato al piombo e ai nuovi obblighi ADR 2025.

Dal punto di vista operativo, molte aziende che fino a poco tempo fa non rientravano nella normativa ADR oggi devono adeguarsi utilizzando imballaggi omologati, predisponendo documentazione ADR specifica, etichettando correttamente i colli e verificando l’eventuale obbligo di nomina del consulente ADR/DGSA.

IMDG 42-24: cosa cambia nel trasporto marittimo

Nel trasporto marittimo è ormai pienamente operativo il Codice IMDG 42-24, armonizzato con gli aggiornamenti ADR, RID e ADN 2025.

Le modifiche riguardano diversi aspetti della gestione delle merci pericolose, tra cui classificazione, etichettatura, documentazione, trasporto containerizzato, segregazione delle sostanze incompatibili e movimentazione delle batterie.

Per le aziende che operano nell’import/export diventa quindi fondamentale verificare la conformità degli imballaggi, la correttezza delle diciture documentali, le marcature dei container e la compatibilità multimodale delle spedizioni internazionali.

Particolare attenzione deve essere posta alle spedizioni containerizzate via mare, dove errori di classificazione o documentazione possono comportare respingimenti, blocchi operativi o contestazioni da parte delle autorità portuali.

Esenzioni ADR e limiti quantitativi

Le novità introdotte nel ciclo normativo 2025 hanno interessato anche il sistema delle esenzioni ADR, con chiarimenti applicativi relativi alle quantità limitate (LQ), ai trasporti occasionali e ai limiti quantitativi previsti per alcune categorie di merci pericolose.

Le spedizioni in quantità limitata continuano a essere molto utilizzate soprattutto nei settori chimico, cosmetico, vernici e aerosol, dove consentono una gestione semplificata del trasporto in presenza di specifiche condizioni tecniche.

È stato inoltre confermato il principio secondo cui alcune spedizioni occasionali possono beneficiare di deroghe rispetto all’obbligo di nomina del consulente ADR/DGSA, purché vengano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla normativa.

Consulente ADR/DGSA: obblighi e aggiornamenti

Il consulente ADR/DGSA continua a rappresentare una figura centrale nella gestione della sicurezza del trasporto di merci pericolose.

L’obbligo di nomina può riguardare spedizionieri, trasportatori, impianti, produttori e aziende che effettuano operazioni di carico o scarico di merci pericolose. Negli ultimi anni le autorità hanno inoltre aumentato i controlli sulla corretta individuazione dei soggetti obbligati.

Le verifiche riguardano soprattutto la regolare nomina del consulente, la formazione del personale, l’aggiornamento delle procedure interne e la conformità della documentazione ADR utilizzata dall’azienda.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende coinvolte nella gestione di merci o rifiuti pericolosi dovrebbero verificare attentamente le classificazioni aggiornate delle sostanze trasportate, controllare schede di sicurezza e documentazione tecnica, aggiornare le procedure interne e rivedere imballaggi, etichette e modalità operative.

Diventa inoltre fondamentale formare correttamente il personale coinvolto nelle spedizioni, verificare eventuali obblighi relativi alla nomina del DGSA e controllare la conformità documentale richiesta dalle normative internazionali.

Particolare attenzione deve essere posta alle spedizioni internazionali e multimodali, dove l’interazione tra ADR, RID, ADN e IMDG richiede una gestione molto più strutturata rispetto ai trasporti nazionali ordinari.

Sanzioni e rischi in caso di mancato adeguamento

Il mancato rispetto delle normative ADR, RID, ADN e IMDG può comportare sanzioni amministrative anche molto elevate, fermo del trasporto, respingimento delle spedizioni e responsabilità civili o penali nei casi più gravi.

Le contestazioni possono coinvolgere non soltanto il trasportatore, ma anche spedizionieri, caricatori, produttori del rifiuto e imprese destinatarie, soprattutto quando emergono errori di classificazione, carenze documentali o violazioni delle procedure di sicurezza.

Per questo motivo è fondamentale mantenere aggiornato il sistema aziendale di gestione delle merci pericolose, verificando periodicamente conformità normativa, documentazione e formazione del personale coinvolto nelle attività di trasporto e spedizione.

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