news

Controlli ADR 2026: cosa prevede la nuova checklist e come prepararsi

Operatore verifica i documenti durante un controllo ADR su strada di un veicolo che trasporta merci pericolose

Dal 24 giugno 2026 si applicano nuove procedure uniformi per i controlli ADR sui trasporti di merci pericolose su strada.

Il Decreto interministeriale 13 aprile 2026 ha introdotto una nuova lista di controllo, aggiornato la classificazione delle infrazioni in tre categorie di rischio e confermato la possibilità di estendere le verifiche anche ai locali delle imprese.

La novità non modifica direttamente le regole tecniche della normativa ADR e non introduce un nuovo documento che le aziende devono compilare prima del trasporto. Cambia, però, il modo in cui il rispetto degli obblighi viene verificato dalle autorità.

Per trasportatori, speditori, caricatori e imprese che fanno trasportare merci o rifiuti pericolosi diventa quindi ancora più importante controllare preventivamente documenti, mezzi, imballaggi, segnalazioni e procedure operative.

Contenuti

Controlli ADR 2026: cosa cambia dal 24 giugno

Il Decreto interministeriale 13 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2022/1999 e la Direttiva delegata (UE) 2025/1801 sulle procedure uniformi per i controlli dei trasporti stradali di merci pericolose.

Il decreto è entrato formalmente in vigore il 2 giugno 2026, mentre le nuove disposizioni si applicano dal 24 giugno 2026. Dalla data di entrata in vigore sono stati inoltre abrogati i precedenti decreti nazionali del 1997, del 2001 e del 2005 che regolavano questa materia.

Il nuovo sistema prevede:

  • una lista di controllo uniforme per le verifiche su strada
  • una classificazione aggiornata delle irregolarità in tre categorie di rischio
  • l’individuazione degli operatori della catena di trasporto potenzialmente collegati all’infrazione
  • la possibilità di adottare misure correttive immediate
  • controlli anche presso i locali delle imprese
  • la raccolta uniforme dei dati relativi a verifiche, infrazioni e sanzioni.
 

Il decreto stabilisce inoltre che ogni anno venga determinato un numero minimo di trasporti di merci pericolose da sottoporre a controllo. Questa previsione contribuisce a rendere l’attività di controllo più programmata e uniforme sul territorio nazionale.

Sul piano operativo, gli organi incaricati delle verifiche utilizzano una lista di controllo informatizzata conforme all’Allegato I del decreto. Le nuove modalità di controllo devono però essere tenute distinte dagli aggiornamenti tecnici introdotti con l’ADR 2025, pienamente applicabile in Italia dal 1° luglio 2025.

Quali imprese sono interessate dai controlli ADR

I controlli non riguardano esclusivamente le aziende di autotrasporto o il conducente del veicolo.

Il decreto adotta infatti una definizione molto ampia di impresa, comprendendo qualsiasi soggetto che, nell’ambito di un’operazione di trasporto:

  • trasporta merci pericolose
  • carica o scarica
  • fa trasportare le merci
  • le raccoglie o le condiziona
  • le riceve
  • le immagazzina temporaneamente durante il trasporto.
 

Possono quindi essere interessati trasportatori, speditori, caricatori, scaricatori, riempitori, destinatari e produttori che affidano le merci a un vettore esterno.

La stessa checklist prevede che, in presenza di un’irregolarità, venga indicata la disposizione ADR violata e l’operatore o gli operatori potenzialmente responsabili. Tra quelli richiamati figurano lo speditore, il trasportatore, il destinatario, il caricatore, l’imballatore, il riempitore e lo scaricatore.

Di conseguenza, il fatto di non effettuare materialmente il trasporto con mezzi propri non esclude automaticamente le responsabilità dell’impresa che prepara, classifica, imballa, carica o affida la merce al trasportatore.

Come si svolge un contollo ADR su strada

I controlli vengono effettuati a campione e devono coprire, per quanto possibile, un’ampia parte della rete stradale.

Durante la verifica, l’autorità utilizza la lista prevista dall’Allegato I del Decreto 13 aprile 2026. Al termine, al conducente deve essere consegnato un esemplare della lista oppure un documento che attesti l’avvenuto controllo. Tale documento può essere mostrato in occasione di verifiche successive, in modo da semplificare o, quando possibile, evitare la ripetizione degli stessi accertamenti.

La checklist non limita comunque i poteri dell’autorità. Gli organi di controllo possono verificare anche aspetti diversi da quelli espressamente elencati. Quando necessario e a condizione che ciò non comprometta la sicurezza, possono inoltre essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per sottoporli ad analisi presso laboratori riconosciuti.

I luoghi scelti per i controlli devono consentire, in presenza di un’irregolarità, di mettere il veicolo in regola oppure di immobilizzarlo in condizioni di sicurezza.

Cosa viene verificato con la nuova checklist ADR

La nuova lista di controllo permette innanzitutto di identificare il trasporto esaminato e successivamente di verificare la conformità dei documenti, del veicolo, delle merci e delle condizioni operative.

In presenza di un’irregolarità vengono inoltre riportati la categoria di rischio, il riferimento ADR violato e l’operatore potenzialmente coinvolto.

Identificazione del veicolo e del carico

Nella prima parte della checklist vengono raccolte le informazioni necessarie a identificare il veicolo e il trasporto esaminato.

Tra i dati registrati possono rientrare:

  • luogo, data e ora del controllo
  • targa e nazionalità del veicolo
  • impresa che effettua il trasporto
  • nominativo del conducente e dell’eventuale assistente
  • numero del certificato ADR del conducente, quando richiesto
  • ultimo luogo di carico o scarico
  • successivo luogo di carico o scarico
  • eventuale esenzione applicata
  • tipo di contenimento utilizzato, come imballaggi, cisterna, trasporto alla rinfusa o MEMU
  • dati identificativi delle merci interessate da eventuali infrazioni, come numero ONU, gruppo di imballaggio e quantità, quando pertinenti.
 

Queste informazioni servono a inquadrare correttamente l’operazione e a individuare le disposizioni ADR applicabili.

Documenti disponibili a bordo

La sezione dedicata alla documentazione comprende verifiche specifiche:

  • documento di trasporto previsto dall’ADR
  • istruzioni scritte
  • certificato di approvazione o di omologazione del veicolo
  • certificato di formazione del conducente
  • documento di identità dei membri dell’equipaggio.
 

Per ciascun elemento l’autorità indica se il requisito è conforme, non conforme oppure non applicabile. In presenza di un’irregolarità vengono riportati anche la categoria di rischio, il riferimento ADR violato e l’operatore potenzialmente responsabile.

Condizioni dell’operazione di trasporto

La parte più ampia della checklist riguarda le modalità con cui viene effettuato il trasporto. Gli organi di controllo verificano:

  • che le merci siano ammesse al trasporto
  • l’idoneità dei mezzi di contenimento
  • il rispetto delle disposizioni applicabili alla modalità di trasporto
  • i divieti di carico in comune
  • i limiti delle quantità trasportate
  • la movimentazione e lo stivaggio
  • la marcatura di imballaggi, cisterne e merci trasportate alla rinfusa
  • la marcatura e l’etichettatura degli imballaggi
  • le targhe, i pannelli arancioni e le altre segnalazioni
  • il rispetto delle prescrizioni relative al veicolo.
 

In questa parte rientrano quindi le verifiche sugli imballaggi, sulle cisterne, sulle etichette, sul fissaggio del carico e sulla conformità tecnica del mezzo.

Attrezzature presenti a bordo

La checklist prevede un controllo specifico sulle attrezzature generali e su quelle richieste in base alle merci trasportate. Possono essere verificati, ad esempio:

  • estintori
  • cunei per le ruote
  • giubbotti ad alta visibilità
  • apparecchi portatili di illuminazione
  • guanti
  • protezioni per gli occhi
  • ulteriori dispositivi previsti dalle istruzioni scritte.
 

Accordi, deroghe e altre irregolarità

L’autorità può inoltre verificare la corretta applicazione di:

  • accordi bilaterali o multilaterali
  • disposizioni nazionali
  • omologazioni o autorizzazioni rilasciate dall’autorità competente
  • eventuali esenzioni o deroghe utilizzate dall’impresa.
 

La checklist dispone anche di uno spazio per registrare eventuali infrazioni non comprese nelle voci precedenti.

Esito del controllo

La parte conclusiva della lista registra il risultato dell’accertamento e le eventuali misure adottate. Può indicare:

  • correzione dell’irregolarità sul posto
  • regolarizzazione prima della fine del viaggio
  • intervento presso i locali dell’impresa
  • relazione ufficiale
  • segnalazione
  • fermo del veicolo
  • eventuali osservazioni
  • rimozione o apposizione di sigilli.
 

Le tre categorie di rischio delle infrazioni ADR

In presenza di un’irregolarità vengono riportati la categoria di rischio e l’operatore della catena ADR potenzialmente coinvolto.

L’Allegato II suddivide le irregolarità in tre categorie. La classificazione non corrisponde automaticamente a tre fasce di sanzioni economiche, ma esprime il livello di rischio generato dalla violazione.

L’elenco contenuto nel decreto non è esaustivo. La categoria viene individuata tenendo conto delle circostanze concrete e può essere aumentata o diminuita dall’organo di controllo.

Quando vengono accertate più infrazioni sulla stessa unità di trasporto, ai fini delle relazioni viene considerata la categoria corrispondente al rischio più grave.

Categoria

Livello di rischio

Misure normalmente previste

Categoria I

Rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente

Misure correttive immediate e possibile fermo del veicolo

Categoria II

Rischio di lesioni personali o danni all’ambiente

Correzione sul luogo del controllo o entro la fine del trasporto

Categoria III

Rischio ridotto

Regolarizzazione successiva da parte dell’impresa

Infrazioni di categoria I

Tra gli esempi indicati dal decreto rientrano:

  • trasporto di merci pericolose per le quali il trasporto è vietato
  • fuga di sostanze pericolose
  • utilizzo di mezzi di contenimento vietati o non approvati
  • trasporto con modalità proibite
  • utilizzo di imballaggi, cisterne, container o veicoli non approvati
  • mancato rispetto delle regole sul fissaggio e sullo stivaggio
  • superamento delle quantità autorizzate o dei livelli di riempimento
  • assenza dei documenti necessari
  • assenza di marcature, etichette o segnalazioni essenziali
  • conducente privo del certificato di formazione professionale richiesto
  • mancata nomina del consulente per la sicurezza, quando obbligatoria
  • mancato rispetto delle disposizioni ADR in materia di security.
 

In questi casi vengono normalmente adottate misure correttive immediate, che possono comprendere l’immobilizzazione del veicolo.

Infrazioni di categoria II

La categoria II riguarda violazioni che comportano un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente, pur non raggiungendo normalmente la gravità della categoria I.

Tra gli esempi rientrano:

  • estintori mancanti, non funzionanti o non conformi
  • assenza delle attrezzature previste dall’ADR o dalle istruzioni scritte
  • mancato rispetto delle scadenze di ispezione e controllo di imballaggi, IBC, cisterne, veicoli o container
  • trasporto di imballaggi o contenitori danneggiati
  • chiusura non adeguata di imballaggi, cisterne o container
  • etichette, marcature o pannelli arancioni non corretti
  • assenza di istruzioni scritte conformi
  • mancato rispetto delle regole sulla formazione delle persone coinvolte
  • violazioni relative al ruolo, ai compiti o ai certificati del consulente ADR
  • mancata presentazione di documenti o relazioni richiesti dalle autorità.
 

Le misure correttive vengono normalmente richieste sul posto oppure, quando possibile, entro la conclusione dell’operazione di trasporto in corso.

Infrazioni di categoria III

La categoria III comprende violazioni che comportano un rischio ridotto. Tra gli esempi indicati dal decreto rientrano:

  • dimensioni non corrette di targhe, etichette, lettere, figure o simboli;
  • informazioni mancanti nella documentazione di trasporto, quando l’irregolarità non rientra nella categoria I;
  • certificato di formazione del conducente non disponibile a bordo, pur essendo dimostrabile che il conducente ne è in possesso;
  • assenza del documento di identificazione con fotografia;
  • apposizione non corretta di segnalazioni, marcature o pannelli arancioni;
  • presentazione tardiva di documenti o relazioni richiesti dalle autorità.
 

Anche queste irregolarità devono essere sanate, ma la regolarizzazione può avvenire successivamente da parte dell’impresa.

Il decreto introduce nuove sanzioni ADR?

Il Decreto 13 aprile 2026 non riscrive il sistema sanzionatorio e non stabilisce nuovi importi delle multe.

Il provvedimento disciplina le procedure di controllo, classifica le infrazioni in base al rischio e specifica le possibili misure correttive. Restano applicabili le sanzioni previste dal Codice della strada e dalle altre disposizioni pertinenti alla singola violazione.

Alle sanzioni possono aggiungersi provvedimenti operativi, come:

  • immobilizzazione del veicolo
  • obbligo di regolarizzazione prima della prosecuzione
  • trasferimento del mezzo in un luogo idoneo
  • altre misure necessarie per tutelare la sicurezza
  • nei casi previsti, rifiuto di ingresso del veicolo nel territorio dell’Unione europea.
 

L’immobilizzazione non scatta automaticamente per qualsiasi errore. La misura viene valutata in relazione all’infrazione riscontrata, alla categoria di rischio e alle concrete esigenze di sicurezza.

I controlli ADR possono estendersi all’azienda

Il decreto conferma espressamente la possibilità di effettuare controlli anche presso i locali delle imprese.

Le verifiche possono essere svolte:

  • a titolo preventivo
  • in seguito a infrazioni rilevate su strada che compromettono la sicurezza del trasporto
  • per verificare le condizioni nelle quali le operazioni vengono organizzate ed eseguite.
 

Quando vengono accertate irregolarità, il trasporto deve essere messo in regola prima di lasciare l’impresa oppure devono essere adottate altre misure appropriate.

In termini operativi, un controllo aziendale può coinvolgere la classificazione delle merci, la predisposizione dei documenti, gli imballaggi utilizzati, la formazione del personale, le operazioni di carico e scarico, la gestione delle esenzioni e gli adempimenti del consulente ADR.

Non si tratta quindi di verificare soltanto ciò che si trova a bordo del veicolo, ma l’intero processo con cui l’impresa organizza il trasporto.

Controlli ADR e trasporto di rifiuti pericolosi

Le nuove procedure sono particolarmente rilevanti per le imprese che producono, gestiscono o fanno trasportare rifiuti contenenti sostanze pericolose. Possono rientrare nell’ADR, ad esempio, determinate tipologie di:

  • batterie e accumulatori esausti
  • oli e solventi esausti
  • prodotti chimici di scarto
  • recipienti in pressione fuori uso o contenenti residui pericolosi
  • imballaggi o materiali contaminati da sostanze pericolose
  • rifiuti infiammabili, corrosivi o tossici
  • rifiuti contenenti amianto, nei casi previsti dalla classificazione per il trasporto
  • rottami e scarti metallici contenenti sostanze classificate come pericolose.
 

Per alcuni materiali contenenti piombo, ad esempio, le modifiche introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2024/197 possono determinare specifiche conseguenze ai fini del trasporto. Per approfondire è possibile consultare l’articolo dedicato all’ADR 2025 e ai nuovi obblighi per rottami e scarti metallici contenenti piombo.

È però necessario distinguere la classificazione ambientale del rifiuto dalla classificazione ADR. Un rifiuto pericoloso ai sensi della disciplina ambientale non è automaticamente soggetto a tutte le disposizioni ADR: occorre verificare se possiede anche caratteristiche che lo rendono pericoloso ai fini del trasporto e attribuire correttamente il numero ONU, la classe e le altre informazioni necessarie. La verifica deve quindi essere effettuata caso per caso, evitando di basarsi unicamente sul codice EER o sulla presenza di caratteristiche di pericolo ambientali.

Quando un rifiuto è soggetto anche all’ADR, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti non sostituisce la documentazione richiesta per il trasporto delle merci pericolose: devono essere rispettati entrambi gli ambiti normativi.

Affidare il trasporto a terzi non elimina gli obblighi dell’impresa

Quando il trasporto viene affidato a un vettore esterno, l’impresa committente conserva gli obblighi che le competono in base al ruolo effettivamente svolto nella catena ADR.

Il trasportatore resta responsabile degli obblighi propri del suo ruolo, ma ciò non assorbe automaticamente le responsabilità degli altri operatori.

La nuova checklist rende questo aspetto particolarmente evidente perché permette di collegare ogni irregolarità alle disposizioni ADR e ai soggetti potenzialmente coinvolti.

Come prepararsi a un controllo ADR

Una verifica limitata ai documenti potrebbe non essere sufficiente. La nuova checklist può essere utilizzata dalle imprese come riferimento per una verifica interna, anche se il documento è formalmente destinato agli organi di controllo. Prima di iniziare un trasporto è opportuno controllare almeno:

  1. la corretta classificazione della merce o del rifiuto
  2. il numero ONU e la denominazione ufficiale di trasporto
  3. la completezza del documento di trasporto
  4. la validità dei certificati richiesti
  5. la presenza delle istruzioni scritte
  6. l’idoneità degli imballaggi e dei contenitori
  7. la corretta chiusura dei colli e delle cisterne
  8. la presenza e la correttezza di etichette, marcature e pannelli arancioni
  9. gli estintori e le altre dotazioni di sicurezza
  10. lo stivaggio e il fissaggio del carico
  11. il rispetto dei divieti di carico in comune
  12. la formazione del personale coinvolto
  13. la corretta applicazione delle eventuali esenzioni
  14. la necessità di nominare il consulente ADR
  15. le procedure adottate dai trasportatori esterni.
 

Un controllo preventivo permette di individuare le criticità prima che emergano durante una verifica su strada o presso la sede aziendale, riducendo il rischio di sanzioni, fermo del veicolo e interruzioni dell’attività.

La tua azienda sarebbe pronta ad affrontare un controllo ADR?

Verifica la conformità della tua azienda alla normativa ADR e individua eventuali criticità prima di un controllo.

Contattaci per una consulenza personalizzata

Monaco Consulenze supporta le imprese nella verifica degli obblighi applicabili, nella classificazione delle merci e dei rifiuti, nel controllo della documentazione, nella formazione del personale e nell’analisi delle procedure adottate per il trasporto.

Condividi l’articolo:

Categorie

resta informato

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti su servizi, iniziative e aggiornamenti normativi.

Gestione RENTRI per AZIENDE obbligate alla GESTIONE DIGITALE DEI RIFIUTI

Compila il form per essere contattato e ricevere la prima consulenza gratuita 

La tua azienda è obbligata al RENTRI?

Verifichiamo insieme obblighi, scadenze e adempimenti.