Dal 15 ottobre 2026 entra in vigore la categoria 2-quater dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dedicata ai liberi professionisti che producono rifiuti non pericolosi durante specifiche attività manutentive e intendono provvedere direttamente alla loro raccolta e al trasporto.
La nuova categoria amplia la platea dei soggetti che possono iscriversi all’Albo, finora costituita principalmente da imprese ed enti. Non si tratta, tuttavia, di un’autorizzazione generale concessa a tutti i professionisti: l’accesso è subordinato a condizioni precise riguardanti l’albo di appartenenza, l’attività svolta, la provenienza e la classificazione dei rifiuti e i veicoli utilizzati.
La disciplina è stata definita dalle Deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 4 e n. 5 del 22 luglio 2026, adottate in attuazione dell’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50.
Contenuti
Cos’è la categoria 2-quater dell’Albo Gestori Ambientali
La categoria 2-quater è una nuova sottocategoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituita per consentire a una specifica tipologia di libero professionista di raccogliere e trasportare i rifiuti non pericolosi prodotti nello svolgimento delle proprie attività manutentive.
La novità nasce dalla modifica dell’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. La disposizione ammette l’iscrizione all’Albo anche dei liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’esercizio di attività manutentive espressamente previste dai rispettivi ordinamenti, producono rifiuti non pericolosi e devono trasportare esclusivamente i rifiuti da essi stessi prodotti.
La categoria 2-quater crea quindi un titolo specifico per un soggetto che opera come professionista e non come impresa. Il trasporto deve rimanere strettamente collegato alla prestazione manutentiva prevista dall’ordinamento professionale e dalla quale il rifiuto deriva.
L’iscrizione non permette di svolgere un servizio professionale di trasporto rifiuti, di movimentare rifiuti prodotti dal cliente o da altre imprese né di raccogliere rifiuti presso terzi senza averli prodotti direttamente attraverso la propria attività.
Quando entra in vigore la categoria 2-quater
Le Deliberazioni n. 4 e n. 5 del 22 luglio 2026 entrano in vigore il 15 ottobre 2026.
Da questa data i liberi professionisti in possesso dei requisiti possono presentare domanda alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente in base alla propria residenza.
La Deliberazione n. 4 stabilisce criteri, requisiti e procedimento d’iscrizione. La Deliberazione n. 5 approva invece i modelli uniformi che le Sezioni dell’Albo devono utilizzare per disporre l’iscrizione o il diniego.
Chi può iscriversi alla categoria 2-quater
L’iscrizione è ammessa per il libero professionista che soddisfa contemporaneamente queste condizioni:
- è regolarmente iscritto a un albo professionale e la sua iscrizione è attiva, quindi non sospesa;
- l’ordinamento dell’albo di appartenenza prevede espressamente lo svolgimento di attività manutentive connesse alla professione;
- produce direttamente rifiuti non pericolosi durante lo svolgimento di tali attività;
- ha la necessità di raccogliere e trasportare soltanto i rifiuti così prodotti;
- dispone di uno o più veicoli idonei, nel rispetto della disciplina sull’autotrasporto di cose;
- possiede i requisiti soggettivi richiamati dall’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e) e i), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.
Il requisito centrale è il collegamento tra ordinamento professionale, attività manutentiva e rifiuto prodotto. L’iscrizione a un albo professionale, considerata da sola, non è sufficiente.
La Sezione competente deve verificare che l’attività dichiarata sia effettivamente prevista dall’ordinamento dell’albo e che i rifiuti indicati siano coerenti con quella specifica attività. Per questo motivo non esiste un accesso automatico e indistinto alla categoria 2-quater per tutti gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali.
Quali attività manutentive sono ammesse
La Deliberazione n. 4/2026 non introduce una definizione generale di manutenzione e non stabilisce un elenco unico di lavorazioni ammesse. Richiede che l’attività manutentiva sia espressamente prevista dall’ordinamento professionale dell’albo a cui appartiene il richiedente.
Il professionista deve quindi indicare nella domanda l’attività manutentiva svolta e il relativo fondamento nel proprio ordinamento. La stessa attività viene riportata nel provvedimento d’iscrizione e delimita il perimetro entro il quale possono essere prodotti e trasportati i rifiuti.
Non è sufficiente che l’intervento venga definito contrattualmente come “manutenzione”. Deve trattarsi di un’attività effettivamente riconducibile alle attribuzioni professionali previste dalla disciplina dell’albo di appartenenza.
Quali rifiuti possono essere trasportati
La categoria 2-quater consente di raccogliere e trasportare esclusivamente rifiuti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
- sono classificati come non pericolosi;
- sono prodotti direttamente dal professionista iscritto;
- derivano dall’attività manutentiva indicata nel provvedimento;
- corrispondono ai codici EER autorizzati;
- vengono trasportati mediante uno dei veicoli riportati nel provvedimento d’iscrizione.
La corretta classificazione del rifiuto è quindi un passaggio essenziale. Il codice EER deve essere attribuito tenendo conto dell’origine e del processo che ha generato il rifiuto, oltre che della sua composizione e delle eventuali caratteristiche di pericolo.
Un materiale apparentemente ordinario può essere contaminato da oli, solventi o altre sostanze e assumere una classificazione pericolosa. In questo caso non può essere trasportato utilizzando la categoria 2-quater, neppure in quantità ridotte.
Per approfondire i criteri di attribuzione e gestione dei codici è possibile consultare la guida alle categorie e ai codici dei rifiuti EER (ex CER).
Cosa non consente di fare la categoria 2-quater
I limiti della nuova iscrizione devono essere considerati prima di organizzare qualsiasi trasporto.
La categoria 2-quater non consente:
- il trasporto di rifiuti pericolosi, senza eccezioni quantitative;
- il trasporto di rifiuti prodotti dal cliente, dal committente, da un’impresa esecutrice o da un altro professionista;
- la raccolta e il trasporto di rifiuti non collegati all’attività manutentiva dichiarata;
- il trasporto di codici EER non inseriti nel provvedimento;
- l’utilizzo di veicoli non compresi nell’iscrizione;
- lo svolgimento di un’attività di trasporto rifiuti per conto di terzi.
La presenza di un incarico professionale o di un contratto di manutenzione non permette pertanto di attribuire automaticamente al professionista tutti i rifiuti presenti nel luogo dell’intervento. Deve essere dimostrabile il rapporto diretto tra l’attività svolta dal professionista e la produzione del singolo rifiuto.
Categoria 2-quater e categoria 2-bis: quali sono le differenze
La categoria 2-quater non deve essere confusa con la categoria 2-bis per il trasporto dei propri rifiuti.
Entrambe riguardano rifiuti prodotti dallo stesso soggetto che effettua il trasporto, ma si applicano a soggetti e condizioni differenti.
Elemento | Categoria 2-bis | Categoria 2-quater |
Soggetti ammessi | Imprese ed enti produttori iniziali | Liberi professionisti iscritti a un albo professionale |
Attività da cui derivano i rifiuti | Attività dell’impresa o dell’ente | Attività manutentive espressamente previste dall’ordinamento professionale |
Rifiuti non pericolosi propri | Ammessi | Ammessi |
Rifiuti pericolosi propri | Ammessi entro 30 chilogrammi o 30 litri al giorno | Non ammessi |
Rifiuti prodotti da terzi | Non ammessi | Non ammessi |
Durata dell’iscrizione | Dieci anni | Cinque anni |
Criterio territoriale | Sede legale dell’impresa o dell’ente | Residenza del libero professionista |
La forma con cui viene svolta l’attività è dunque determinante. La categoria 2-bis continua a riguardare imprese ed enti, mentre la 2-quater è stata introdotta proprio per disciplinare la posizione del libero professionista ammesso dall’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.
Per una panoramica complessiva è disponibile anche l’approfondimento sulle categorie dell’Albo Gestori Ambientali.
Requisiti e documenti per l’iscrizione
Il professionista presenta la domanda alla Sezione regionale dell’Albo competente in base alla propria residenza oppure, se residente nelle Province autonome di Trento o Bolzano, alla relativa Sezione provinciale.
Nella domanda deve attestare:
- i propri dati anagrafici;
- l’iscrizione attiva all’albo professionale di appartenenza;
- lo svolgimento delle attività manutentive espressamente previste dall’ordinamento professionale;
- le tipologie di rifiuti non pericolosi che intende raccogliere e trasportare in relazione all’attività svolta;
- gli estremi identificativi e l’idoneità dei veicoli;
- la conformità dei veicoli alla disciplina in materia di autotrasporto di cose.
Devono inoltre essere trasmessi:
- le carte di circolazione dei veicoli;
- un titolo idoneo che dimostri la disponibilità del mezzo, quando il veicolo non è di proprietà del richiedente;
- la documentazione relativa al pagamento del contributo annuo di 50 euro e dei diritti di segreteria.
La Sezione competente verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti. Il provvedimento rilasciato riporta l’attività manutentiva ammessa, i codici EER autorizzati, i veicoli utilizzabili e il periodo di validità dell’iscrizione.
Requisiti dei veicoli utilizzati per il trasporto
La disponibilità di un veicolo non è sufficiente. Il mezzo deve essere idoneo alle caratteristiche dei rifiuti e deve rispettare la disciplina sull’autotrasporto di cose.
Il modello di provvedimento approvato con la Deliberazione n. 5/2026 prevede che l’idoneità tecnica sia mantenuta mediante interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Durante il trasporto devono essere impediti:
- la dispersione o lo sgocciolamento dei rifiuti;
- la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- il contatto dei rifiuti con gli agenti atmosferici, quando può comprometterne il contenimento;
- qualsiasi perdita dovuta a recipienti o sistemi di chiusura non adeguati.
I veicoli devono essere sottoposti a pulizia periodica e, in ogni caso, prima di essere destinati ad altre tipologie di trasporto. Deve inoltre essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili impiegati per contenere i rifiuti.
Il trasporto può essere effettuato soltanto con i mezzi indicati nel provvedimento. L’impiego di un nuovo veicolo richiede quindi il preventivo aggiornamento dell’iscrizione.
Costi, durata e rinnovo
Per la categoria 2-quater sono previsti:
- un contributo annuo di 50 euro;
- il pagamento dei diritti di segreteria previsti per la pratica;
- il rinnovo dell’iscrizione ogni cinque anni.
Il contributo ha carattere annuale e non coincide con la durata quinquennale del provvedimento. Il professionista deve pertanto mantenere regolare la propria posizione per ciascuna annualità e presentare il rinnovo entro i termini necessari a evitare interruzioni dell’attività autorizzata.
Eventuali variazioni relative all’attività, ai rifiuti o ai veicoli devono essere gestite attraverso l’aggiornamento dell’iscrizione prima di operare nelle nuove condizioni.
Categoria 2-quater, FIR e RENTRI
L’iscrizione nella categoria 2-quater non sostituisce il Formulario di identificazione dei rifiuti. Quando richiesto dall’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, il FIR deve accompagnare il rifiuto durante il trasporto e deve riportare informazioni coerenti con il provvedimento dell’Albo, in particolare per produttore, codice EER, quantità, trasportatore, veicolo e destinatario.
Albo Gestori Ambientali e RENTRI sono inoltre due adempimenti distinti. L’iscrizione nella categoria 2-quater non determina automaticamente l’iscrizione al RENTRI e non permette, da sola, di stabilire il formato del formulario.
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI. I produttori iniziali non iscritti continuano invece a utilizzare il FIR cartaceo conforme al nuovo modello, prodotto e vidimato attraverso l’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
La posizione RENTRI del professionista deve quindi essere inquadrata separatamente, sulla base delle attività esercitate e degli obblighi previsti dall’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006. In ogni caso, il trasporto deve essere documentato con il formato di FIR applicabile al soggetto e alla filiera coinvolta.
Serve il Responsabile tecnico per la categoria 2-quater?
La Deliberazione n. 4/2026 non prevede, tra i requisiti e i documenti richiesti per l’iscrizione nella categoria 2-quater, la nomina di un Responsabile tecnico.
Il professionista deve però attestare direttamente gli estremi identificativi e l’idoneità dei veicoli, nonché la loro conformità alla disciplina sull’autotrasporto di cose. Rimane inoltre responsabile del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento, della corretta classificazione dei rifiuti e della regolarità del trasporto.
Devi verificare se la tua attività rientra nella categoria 2-quater?
Monaco Consulenze fornisce assistenza per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dalla verifica preliminare dei requisiti alla predisposizione della pratica e alla gestione delle successive variazioni.
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