La disciplina del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) continua ad evolvere e, con le modifiche normative introdotte dalla Legge 199 del 30 dicembre 2025, è ora prevista la possibilità di cancellazione dal RENTRI per i soggetti che risultano esclusi dall’obbligo di iscrizione.
Questa novità, seppur positiva, può essere fonte di dubbi operativi e rischi se non gestita correttamente.
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La base normativa della cancellazione dal RENTRI
Con la Legge 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, è stato sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 relativamente all’elenco dei soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI.
Questa modifica ha introdotto alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione, in particolare per specifiche categorie di soggetti definiti dalla normativa di riferimento.
Il Ministero dell’Ambiente ha poi pubblicato, il 30 gennaio 2026, un comunicato ufficiale che chiarisce come i soggetti esclusi dall’obbligo a seguito di tale modifica normativa debbano presentare entro il primo trimestre del 2026 la domanda di cancellazione dal RENTRI tramite l’area riservata del portale.
Le indicazioni diffuse dal Ministero arrivano in un momento cruciale per il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che sta attraversando una fase di transizione particolarmente complessa. L’operatività del RENTRI è in corso di attivazione graduale e, parallelamente, si avvicina l’avvio del formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale, la cui introduzione è prevista a partire dal 13 febbraio. In questo contesto di cambiamento progressivo, i chiarimenti istituzionali assumono un ruolo centrale per orientare correttamente imprese ed enti chiamati ad adeguarsi al nuovo modello di gestione.
Per approfondire: FIR digitale: cos’è, quando diventa obbligatorio e quali criticità stanno emergendo nella filiera dei rifiuti
Chi sono i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI (ai sensi della Legge 199/2025)
La normativa vigente individua alcune categorie di soggetti che non sono tenute all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Si tratta di esclusioni definite direttamente dalla legge, che riguardano sia specifiche tipologie di soggetti sia determinate condizioni operative.
Consorzi e sistemi di gestione
In primo luogo, non sono soggetti all’obbligo di iscrizione:
- i consorzi e i sistemi di gestione, sia in forma individuale sia collettiva, operanti nell’ambito delle filiere di gestione dei rifiuti.
Produttori rientranti nelle semplificazioni per i rifiuti non pericolosi
Accanto a questi, risultano esclusi anche alcuni produttori di rifiuti per i quali la normativa prevede regimi semplificati di tenuta della documentazione, distinti in base alla tipologia di rifiuti prodotti.
Rientrano tra i soggetti esclusi dall’iscrizione al RENTRI, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, i seguenti produttori:
- gli imprenditori agricoli che svolgono attività agricola in senso proprio e che operano con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi, nell’ambito del cosiddetto trasporto “in conto proprio”;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che occupano non più di dieci dipendenti, categoria già in precedenza esclusa dall’obbligo di iscrizione.
È importante chiarire che le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti ai sensi del regime del trasporto in conto proprio non sono automaticamente esclusi dal RENTRI in ogni caso: l’obbligo di iscrizione permane qualora tali soggetti risultino obbligati in qualità di produttori di rifiuti, sulla base delle caratteristiche dell’attività svolta e dei rifiuti generati.
Produttori rientranti nelle semplificazioni per i rifiuti pericolosi
Sono inoltre esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI alcuni produttori di rifiuti pericolosi, individuati in modo puntuale dalla normativa. In particolare, l’esclusione riguarda:
- gli imprenditori agricoli che, pur producendo rifiuti pericolosi, operano nell’ambito dell’attività agricola;
- i soggetti che svolgono attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (come saloni di acconciatura, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi e piercing), anche quando producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli identificati dal codice EER 18.01.03* relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti pericolosi che non operano nell’ambito di un’organizzazione strutturata di impresa o di ente.
Un aspetto fondamentale da considerare
L’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI non può mai essere considerata automatica. La corretta applicazione della normativa dipende da diversi fattori che devono essere valutati nel loro insieme, come la tipologia di rifiuti effettivamente prodotti, la continuità o l’occasionalità della produzione, la struttura organizzativa del soggetto e il ruolo concreto svolto nella gestione dei rifiuti.
Per questo motivo, prima di procedere alla cancellazione dal RENTRI, è sempre opportuno effettuare una verifica tecnica puntuale della propria posizione, evitando interpretazioni semplificate che potrebbero generare irregolarità.
Come funziona la cancellazione nel RENTRI
I soggetti che risultano esclusi dall’obbligo devono presentare la richiesta di cancellazione entro il 30 marzo 2026.
La cancellazione avrà effetto immediato in quanto conseguenza di una norma primaria intervenuta (quella della Legge 199/2025), e non rientra nelle fattispecie ordinarie previste dal Regolamento (DM 4/4/2023 n. 59) per la cessazione dell’attività o altre modifiche soggettive.
Se la richiesta viene presentata dopo il 30 marzo 2026, si applicano le regole ordinarie del DM 59/2023 (art. 12, commi 6 e 7), con tutte le implicazioni operative che queste prevedono, ad esempio termini di efficacia legati all’anno successivo e altre formalità tecniche.
È importante sottolineare che non è previsto il rimborso dei contributi annuali e dei diritti di segreteria già versati in precedenza per l’iscrizione, anche se la cancellazione è effettuata a seguito di esclusione normativa.
Cosa significa essere “esclusi” e cosa significa non essere obbligati solo in via di fatto
È importante distinguere tra due situazioni che vengono spesso confuse.
Essere esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI significa rientrare in una delle categorie per le quali la normativa stabilisce espressamente che l’iscrizione non è richiesta. In questi casi l’assenza dell’obbligo discende direttamente dalla legge e non dipende da valutazioni contingenti o operative. Le esclusioni individuate dalla normativa più recente, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 199/2025, rientrano in questa fattispecie.
Diversa è la situazione dei soggetti che non risultano obbligati solo per una condizione di fatto, ad esempio perché l’attività è temporaneamente ferma, un determinato processo produttivo è sospeso o in un certo periodo non vengono prodotti rifiuti soggetti a tracciabilità. In questi casi l’obbligo non viene meno automaticamente e la cancellazione dal RENTRI non può essere considerata una conseguenza diretta. È necessaria una valutazione tecnico-normativa specifica, che tenga conto della struttura dell’attività e delle possibili evoluzioni future.
Perché è importante una valutazione tecnica prima di cancellarsi
La cancellazione dal RENTRI non è un passaggio puramente formale e, se affrontata senza un’adeguata analisi preliminare, può avere conseguenze operative e di conformità non trascurabili. Uscire dal sistema comporta innanzitutto la perdita dell’accesso alle funzionalità digitali messe a disposizione dal Registro, con un impatto diretto sulle modalità di gestione della tracciabilità. In determinate situazioni, ciò può tradursi nella necessità di tornare a una gestione documentale cartacea, laddove prevista, con un conseguente aumento del rischio di errori.
È inoltre fondamentale verificare se, nonostante la cancellazione, permangano obblighi residuali legati a periodi precedenti o a specifiche attività ancora in essere. Una cancellazione effettuata in modo prematuro o non supportata da una reale esclusione normativa può infatti esporre l’impresa a irregolarità formali e, nei casi più gravi, a contestazioni e sanzioni. Per questo motivo, la decisione di cancellarsi dal RENTRI dovrebbe sempre essere preceduta da una valutazione tecnica puntuale della posizione aziendale, capace di considerare non solo la situazione attuale, ma anche le possibili evoluzioni future dell’attività.
Quando la cancellazione dal RENTRI non è una scelta conveniente
Esistono diverse situazioni in cui procedere alla cancellazione dal RENTRI può rivelarsi una decisione poco opportuna. È il caso, ad esempio, di periodi di fermo produttivo temporaneo, che non incidono in modo strutturale sull’attività dell’impresa e non fanno venir meno l’obbligo in senso normativo. Analogamente, una produzione di rifiuti solo occasionale, ma non espressamente esclusa dalla normativa, non giustifica di per sé l’uscita dal sistema.
Occorre inoltre prestare particolare attenzione quando sono previsti, nel breve periodo, la ripresa di attività o l’avvio di nuovi processi produttivi che comportano nuovamente la produzione di rifiuti soggetti a tracciabilità. In questi casi, una cancellazione anticipata potrebbe generare complessità operative e rischi di non conformità al momento della riattivazione. Vi sono infine attività che, pur non essendo obbligate in modo stringente, traggono comunque beneficio dal mantenimento dell’iscrizione al RENTRI, grazie alle semplificazioni operative offerte dal sistema digitale.
In tutte queste circostanze, una verifica tecnica ambientale approfondita sui processi aziendali, sui flussi di rifiuti e sugli obblighi correlati è essenziale prima di assumere qualsiasi decisione in merito alla cancellazione.
Cancellazione dal RENTRI: una scelta da valutare con attenzione
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