news

End of Waste per gli inerti: applicazione pratica nel settore edile

end-of-waste-inerti

Per un inquadramento generale del concetto di End of Waste, leggi il nostro articolo base.
Qui approfondiamo normativa, requisiti tecnici e impatti operativi per imprese edili, HSE, studi tecnici e gestori di impianti.
L’obiettivo è comprendere come i rifiuti inerti da costruzione e demolizione possano trasformarsi in risorse impiegabili nei cantieri, nel rispetto delle nuove disposizioni.
Un’opportunità concreta per ridurre i costi di conferimento, tutelare l’ambiente e valorizzare i materiali riciclati secondo criteri tecnici precisi.

Contenuti

Normativa aggiornata: dal DM 152/2022 al DM 127/2024

Il tema del recupero degli inerti da costruzione e demolizione – e della loro uscita dal regime dei rifiuti – ha conosciuto una forte evoluzione normativa negli ultimi due anni. Dopo una prima disciplina introdotta nel 2022, spesso oggetto di criticità operative da parte degli impianti, è oggi il DM 127/2024 a rappresentare il nuovo riferimento tecnico-giuridico per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 settembre 2024 ed entrato in vigore il 26 settembre 2024, il decreto ha abrogato integralmente il DM 152/2022, riformulando in maniera più organica e concreta l’intero quadro applicativo dell’End of Waste per questi materiali.

Vediamo ora quali sono le principali novità introdotte dal nuovo decreto e perché rappresentano un passaggio cruciale per chi opera nel settore delle costruzioni, della gestione rifiuti o nella consulenza ambientale.

Un campo di applicazione più ampio (ma non illimitato)

Il DM 127/2024 ha esteso la platea dei materiali che possono essere sottoposti a recupero in ottica End of Waste. Rispetto al passato, rientrano ora anche rifiuti inerti abbandonati, purché non interrati, offrendo un’importante leva operativa soprattutto nei contesti di bonifica e demolizione selettiva.

Questa novità risponde a un’esigenza pratica emersa in molti cantieri: trattare inerti accumulati e stoccati in maniera impropria, ma ancora tecnicamente idonei al recupero, evitando la destinazione in discarica e i relativi costi ambientali ed economici.

Maggiore chiarezza nei ruoli e nella gestione dei lotti

Un altro elemento distintivo del nuovo impianto normativo è l’introduzione di definizioni puntuali, che mancavano nel DM 152. Tra queste spicca quella di “produttore di aggregato recuperato”, figura chiave ai fini della tracciabilità e delle responsabilità tecniche.

Il decreto fissa inoltre un tetto massimo alla produzione per ciascun lotto: 3.000 metri cubi, valore oltre il quale è necessario procedere con una nuova dichiarazione di conformità. Questa soglia permette di rendere più tracciabile e verificabile ogni fase della produzione, rafforzando la credibilità tecnica del materiale in uscita.

Nuovi limiti ambientali più mirati e flessibili

Dal punto di vista tecnico, il DM 127/2024 rivede anche i limiti chimici e le prestazioni ambientali richieste agli aggregati riciclati, articolandoli in base alle diverse destinazioni d’uso. È un passaggio cruciale: mentre il DM 152 tendeva ad applicare valori unici e poco realistici, il nuovo impianto normativo introduce un criterio di proporzionalità, più vicino alle reali condizioni d’impiego nei cantieri.

Viene inoltre ammessa la produzione di aggregati bituminosi recuperati secondo le norme UNI EN 13108, aspetto di rilievo per gli impianti che operano nel settore stradale e asfaltature.

Iter autorizzativo semplificato (ma con scadenze stringenti)

Per gli impianti già operativi, il decreto prevede un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove condizioni. Nello specifico, tutti i titolari di impianti autorizzati in forma semplificata (ex art. 216 del TUA) o in procedura ordinaria (AIA) hanno tempo fino al 25 marzo 2025 per aggiornare i propri titoli.

In assenza di adeguamento entro tale termine, non sarà possibile qualificare i materiali come “aggregati recuperati”, con il rischio di blocco operativo o revoca delle autorizzazioni. È dunque fondamentale, per i gestori di impianti, avviare quanto prima la verifica di conformità rispetto ai nuovi requisiti.

Un sistema aperto a evoluzioni future

Infine, il DM 127 introduce anche un principio di monitoraggio tecnico biennale, previsto dall’art. 7. Ciò significa che l’efficacia delle nuove regole sarà oggetto di verifiche periodiche, con la possibilità di aggiornamenti basati sull’evoluzione delle tecnologie di trattamento, delle esigenze del mercato e dei risultati ambientali.

È un segnale positivo: per la prima volta, il legislatore riconosce la necessità di un End of Waste dinamico, in grado di adattarsi alle trasformazioni del settore edile e alle nuove sfide della sostenibilità.

Requisiti tecnici per la qualifica End of Waste degli inerti

Il DM 127/2024 definisce in modo puntuale le caratteristiche che gli aggregati recuperati devono possedere per perdere lo status di rifiuto. Si tratta di una serie di requisiti tecnici pensati per garantire la qualità ambientale e funzionale dei materiali in uscita dagli impianti.

Vediamo i punti chiave.

Qualità del materiale e destinazione d’uso

L’aggregato recuperato deve soddisfare i requisiti tecnici indicati all’Allegato 1 del decreto. Questo significa garantire determinate prestazioni meccaniche e chimico-fisiche, misurabili attraverso prove specifiche, oltre alla compatibilità con le norme tecniche UNI di settore.

Non è sufficiente trattare il rifiuto: è necessario dimostrare che il materiale ottenuto abbia un impiego realistico e concreto, ovvero che esista un mercato o una domanda effettiva per il suo utilizzo. Questo criterio serve a evitare produzioni inutili o l’accumulo di materiale non riutilizzabile.

Utilizzi consentiti: sottofondi, riempimenti e aggregati bituminosi

L’Allegato 2 del DM identifica con chiarezza le destinazioni d’uso ammesse per gli aggregati riciclati, tra cui:

  • sottofondi stradali e sottofondi per edilizia,
  • riempimenti tecnici,
  • calcestruzzi non strutturali (quindi senza funzione portante),
  • materiali per conglomerati bituminosi, conformi alla UNI EN 13108.
 

Questa classificazione aiuta a orientare la produzione degli impianti verso applicazioni coerenti con le caratteristiche del materiale trattato.

Tracciabilità: gestione del lotto e dichiarazione di conformità

Ogni aggregato recuperato deve essere prodotto e commercializzato all’interno di lotti identificabili, con un volume massimo di 3.000 m³. È obbligatorio redigere per ciascun lotto una Dichiarazione di Conformità, che:

  • attesti il rispetto dei requisiti ambientali e tecnici,
  • sia rilasciata entro sei mesi dalla produzione e prima dell’uscita dal sito,
  • venga conservata per almeno cinque anni.
 

La dichiarazione ha valore legale e sostituisce altri tipi di certificazione: un errore nella sua compilazione espone il produttore a sanzioni o contestazioni.

Trattamenti minimi richiesti

Il decreto non impone una tecnologia standard, ma stabilisce che i rifiuti debbano subire almeno uno o più trattamenti tra frantumazione, vagliatura, selezione o separazione metallica. L’obiettivo è ottenere un materiale omogeneo e conforme all’uso previsto, senza richiedere necessariamente impianti complessi: ciò rende la norma applicabile anche a strutture di piccole e medie dimensioni, purché ben organizzate.

Impatti pratici per imprese edili e gestori di impianti

L’applicazione del DM 127/2024 non comporta solo adempimenti normativi, ma implica anche una riprogettazione organizzativa per impianti di recupero, imprese e soggetti che intendono utilizzare aggregati riciclati. Vediamo i principali aspetti operativi da tenere sotto controllo.

Aggiornamento delle autorizzazioni: una scadenza da non ignorare

Uno dei punti centrali introdotti dal decreto riguarda l’adeguamento dei titoli autorizzativi. Tutti gli impianti che intendono continuare a produrre aggregati recuperati devono:

  • aggiornare le comunicazioni (in caso di autorizzazione semplificata ex art. 216),
  • o modificare l’AIA (in caso di autorizzazione ordinaria).
 

Il termine per completare l’adeguamento è fissato al 25 marzo 2025. Dopo questa data, in assenza di aggiornamento, i materiali trattati non potranno più uscire dal regime dei rifiuti, con conseguenti ricadute economiche e legali per l’impianto.

Per questo motivo è consigliabile anticipare la verifica di conformità con la propria Regione o Provincia e, se necessario, predisporre per tempo la documentazione integrativa.

Organizzazione interna: qualità, controlli e competenze

Dal punto di vista gestionale, il decreto richiede una struttura interna ben definita. Gli impianti devono:

  • dotarsi di un sistema di gestione della qualità, preferibilmente certificato (ISO 9001),
  • definire procedure documentate per la selezione dei rifiuti in ingresso, la gestione dei lotti e il rilascio delle dichiarazioni di conformità,
  • individuare personale formato per la caratterizzazione dei materiali e il rispetto delle condizioni operative.
 

Anche le imprese edili che acquistano aggregati riciclati devono essere consapevoli della documentazione necessaria per la corretta tracciabilità e destinazione d’uso dei materiali, soprattutto in caso di appalti pubblici o opere in cui è richiesto il rispetto di CAM o protocolli ambientali.

Costi, vantaggi e criticità operative

Sul piano economico, il sistema End of Waste rappresenta una doppia opportunità:

  • per gli impianti, consente di valorizzare i materiali recuperati e di accedere a nuovi mercati, evitando i costi dello smaltimento in discarica;
  • per le imprese edili, offre l’alternativa di acquistare materiali più economici e con minore impatto ambientale rispetto agli inerti naturali.
 

Tuttavia, è importante considerare anche le criticità:

  • servono investimenti iniziali per la dotazione impiantistica e la gestione analitica dei lotti;
  • la frequenza e il costo delle prove chimico-fisiche possono incidere sui margini, soprattutto per impianti di piccole dimensioni;
  • la responsabilità documentale ricade interamente sul produttore del lotto, con l’obbligo di conservazione e aggiornamento continuo.

Hai un impianto o lavori nel settore edile? Contattaci per adeguarti al DM 127/2024 e valorizzare i tuoi inerti come aggregati riciclati.

Contattaci per una consulenza personalizzata

Scopri come trasformare un rifiuto in risorsa, nel rispetto della normativa. Monaco Consulenze ti affianca in ogni fase: analisi, autorizzazioni, tracciabilità.

Condividi l’articolo:

Categorie

resta informato

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti su servizi, iniziative e aggiornamenti normativi.

Richiedi ora una CONSULENZA GRATUITA con un nostro consulente RENTRI

Azienda con obbligo RENTRI?

Prenota ora la consulenza gratuita.