Un prodotto scartato non sempre ha concluso il proprio ciclo di vita. In alcuni casi, ciò che è diventato rifiuto può essere controllato, pulito, smontato o riparato per tornare a svolgere la funzione per cui era stato realizzato.
È questo il principio alla base della preparazione per il riutilizzo: un’attività che non va confusa con il semplice riuso di beni usati, né con una generica riparazione. In questo caso, infatti, si parte da prodotti o componenti che hanno già assunto la qualifica di rifiuto e che possono essere reimpiegati solo nel rispetto di precise condizioni tecniche, ambientali e documentali.
Il riferimento normativo principale è l’art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006, attuato dal Decreto 10 luglio 2023, n. 119, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° settembre 2023 ed entrato in vigore il 16 settembre 2023.
Per imprese, enti, gestori di impianti e operatori del settore rifiuti, questa attività può rappresentare un’opportunità concreta nell’ambito dell’economia circolare. Prima di avviarla, però, è necessario verificare con attenzione quali rifiuti possono essere gestiti, quali operazioni sono ammesse, quali requisiti deve avere il centro e quale documentazione deve essere predisposta.
Contenuti
Cos’è la preparazione per il riutilizzo
La preparazione per il riutilizzo è una forma di recupero che riguarda prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti. Attraverso operazioni specifiche, questi beni possono essere controllati, puliti, smontati o riparati per essere nuovamente utilizzati.
Il punto centrale è che il bene deve poter tornare a svolgere la funzione originaria per cui era stato progettato. Non si parla quindi di trasformare il rifiuto in un nuovo materiale, ma di verificare se quel prodotto o una sua componente possano essere rimessi in uso in condizioni adeguate.
Il DM 119/2023 stabilisce che le operazioni di preparazione per il riutilizzo devono garantire l’ottenimento di prodotti o componenti conformi al modello originario, nel rispetto della normativa tecnica applicabile e delle condizioni di sicurezza previste.
Quando si parla di preparazione per il riutilizzo
Si parla di preparazione per il riutilizzo solo quando il bene ha già assunto la qualifica di rifiuto.
Un prodotto usato che viene venduto, ceduto o riparato prima di diventare rifiuto rientra nel normale riutilizzo o nella riparazione di un bene usato. Diverso è il caso di un prodotto o componente che viene gestito come rifiuto e che, attraverso un percorso controllato, viene preparato per essere nuovamente utilizzabile.
In altre parole, la preparazione per il riutilizzo si colloca in una fase precisa: il bene è già entrato nel campo della gestione dei rifiuti, ma può essere recuperato senza essere trasformato in materia prima o destinato direttamente ad altre forme di trattamento.
Un esempio può chiarire la differenza. Un mobile usato ceduto direttamente da un soggetto a un altro, senza diventare rifiuto, rientra nel normale riutilizzo.
Un mobile che ha assunto la qualifica di rifiuto e viene conferito attraverso i canali e i soggetti ammessi dalla normativa a un centro di preparazione per il riutilizzo può invece essere selezionato, controllato, pulito, eventualmente riparato e poi reimmesso all’uso, se rispetta tutte le condizioni previste dal DM 119/2023.
La differenza non è solo terminologica. Nel secondo caso si applicano le regole della gestione dei rifiuti.
Differenza tra riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, recupero ed End of Waste
La preparazione per il riutilizzo viene spesso confusa con altri concetti vicini, ma non identici.
Il riutilizzo riguarda beni che non sono diventati rifiuti e che vengono utilizzati di nuovo per la stessa funzione per cui erano stati concepiti.
La preparazione per il riutilizzo riguarda invece prodotti o componenti che sono già diventati rifiuti e che vengono sottoposti a operazioni specifiche per poter essere reimpiegati.
Il recupero è un concetto più ampio e comprende diverse operazioni attraverso cui i rifiuti possono essere valorizzati, anche mediante trattamento, riciclo o altre forme di recupero.
L’End of Waste riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto al termine di un’operazione di recupero, quando sono rispettate determinate condizioni previste dalla normativa.
In sintesi:
Concetto | Quando si applica |
Riutilizzo | Il bene non è diventato rifiuto e viene usato di nuovo |
Preparazione per il riutilizzo | Il bene è diventato rifiuto e viene preparato per essere nuovamente utilizzato |
Recupero o riciclo | Il rifiuto viene trattato per recuperare materia, energia o valore |
End of Waste | Il rifiuto cessa di essere tale dopo un’operazione di recupero conforme alla normativa |
Questa distinzione è importante perché determina quali regole devono essere rispettate, quali soggetti possono intervenire e quale documentazione deve essere predisposta.
Per approfondire: End of Waste: cos’è e perché interessa anche le PMI
Cosa prevede l’art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006
L’art. 214-ter disciplina le condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata. Il DM 119/2023 ha dato attuazione a questa previsione, definendo:
- le modalità operative;
- i requisiti minimi di qualificazione degli operatori;
- le dotazioni tecniche e strutturali dei centri;
- le quantità massime impiegabili;
- la provenienza, le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni specifiche per lo svolgimento delle operazioni.
È importante chiarire che la procedura semplificata non equivale a una libera attività. La preparazione per il riutilizzo resta un’attività di gestione dei rifiuti e può essere svolta solo nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. La semplificazione riguarda il percorso amministrativo, non il livello di responsabilità dell’operatore.
Quali operazioni rientrano nella preparazione per il riutilizzo
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo possono consistere in una o più attività tra controllo, pulizia, smontaggio e riparazione.
- Il controllo comprende l’ispezione visiva, la cernita e la prova funzionale necessarie a valutare se il rifiuto sia idoneo al successivo riutilizzo.
- La pulizia riguarda l’eliminazione delle impurità, anche mediante acqua, detergenti, vapore o trattamenti specifici.
- Lo smontaggio consiste nel disassemblaggio totale o parziale del rifiuto, per recuperare componenti riutilizzabili singolarmente o da impiegare nella riparazione.
- La riparazione comprende la sostituzione, la soppressione o il ripristino di componenti, comprese alcune attività accessorie come verniciatura, laccatura o sabbiatura, quando pertinenti.
Non basta quindi individuare un bene apparentemente ancora utilizzabile. Serve un processo organizzato, tracciato e coerente con le operazioni effettivamente svolte e con le condizioni previste dal DM 119/2023.
Quali rifiuti possono essere preparati per il riutilizzo
Non tutti i rifiuti possono essere sottoposti a preparazione per il riutilizzo in procedura semplificata. Per verificare se un rifiuto è ammissibile occorre considerare diversi elementi:
- il codice EER;
- la classe merceologica;
- la provenienza;
- le quantità massime gestibili;
- le condizioni tecniche previste dall’Allegato 1 del decreto;
- lo stato fisico e le caratteristiche del rifiuto;
- l’effettiva possibilità di riportare il prodotto o il componente alla funzione originaria.
Non tutti i rifiuti possono essere destinati alla preparazione per il riutilizzo in procedura semplificata. Il centro di preparazione per il riutilizzo può ricevere solo i rifiuti indicati nel catalogo previsto dall’Allegato 1 del DM 119/2023 e nei limiti quantitativi stabiliti.
Per questo motivo, prima di avviare una procedura, è necessario effettuare una verifica tecnica sui codici EER e sulle caratteristiche concrete dei flussi in ingresso. Un codice EER errato o una classificazione superficiale possono compromettere l’intera procedura e generare problemi in fase di controllo.
Chi può conferire i rifiuti al centro di preparazione per il riutilizzo
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo non possono essere svolte in modo libero o occasionale. Devono essere effettuate all’interno di centri di preparazione per il riutilizzo che rispettano i requisiti previsti.
Per questo motivo, oltre a verificare quali rifiuti possono essere destinati alla preparazione per il riutilizzo, è necessario capire anche chi può conferirli al centro.
Il DM 119/2023 individua specifiche categorie di “conferitori”. Tra questi rientrano, ad esempio:
- il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- il gestore del centro di raccolta;
- i gestori dei centri di raccolta o dei sistemi individuali e collettivi per i RAEE;
- i distributori che hanno allestito un deposito preliminare alla raccolta dei RAEE;
- i gestori degli impianti di trattamento;
- i detentori di rifiuti provenienti da utenze non domestiche.
Questo aspetto è importante perché la preparazione per il riutilizzo non può essere organizzata come un’attività generica di raccolta o riparazione di beni usati. Il conferimento deve avvenire nel rispetto dei canali previsti dalla normativa e delle condizioni indicate nella comunicazione di inizio attività.
Quali rifiuti sono esclusi
Il DM 119/2023 individua anche specifiche esclusioni. Sono esclusi, tra gli altri:
- rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- rifiuti di prodotti cosmetici, farmaceutici e fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici soggetti alla specifica disciplina di settore;
- RAEE con caratteristiche di pericolo;
- rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- prodotti ritirati dal mercato dal produttore;
- prodotti privi di marchio CE, quando previsto;
- veicoli fuori uso;
- rifiuti con codici EER non ricompresi nell’Allegato 1;
- rifiuti allo stato liquido o aeriforme;
- rifiuti radioattivi;
- rifiuti da articoli pirotecnici.
Questo punto è particolarmente importante perché la presenza di un rifiuto escluso non può essere superata con una semplice dichiarazione del gestore. Se il rifiuto non rientra nel campo di applicazione del decreto, non può essere gestito con questa procedura semplificata.
Perché la preparazione per il riutilizzo interessa imprese, enti e operatori
La preparazione per il riutilizzo non riguarda solo chi intende avviare un centro dedicato. Può interessare diversi soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti e nell’economia circolare.
Per un ente o un gestore del servizio pubblico, può rappresentare uno strumento per valorizzare determinati flussi, evitando che prodotti ancora recuperabili vengano avviati direttamente a trattamento o smaltimento.
Per un gestore di impianto, può costituire una possibilità operativa da valutare in relazione ai rifiuti in ingresso, alle autorizzazioni esistenti e agli spazi disponibili.
Per gli operatori RAEE, può aprire alla gestione di apparecchiature o componenti idonei a essere preparati per il riutilizzo, nel rispetto di requisiti tecnici specifici.
Per le imprese che producono o detengono rifiuti provenienti da utenze non domestiche, può essere utile capire se alcuni flussi possano essere destinati a un percorso diverso rispetto al recupero tradizionale o allo smaltimento.
In tutti i casi, però, la valutazione deve essere fatta con attenzione. Non basta che un bene sembri ancora utilizzabile: occorre verificare se è un rifiuto ammesso, se può essere conferito da un soggetto legittimato, se le operazioni previste sono compatibili con la normativa e se il percorso scelto è correttamente documentato.
Quando si vuole svolgere l’attività: comunicazione e procedura semplificata
Se un soggetto intende effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo in procedura semplificata, deve presentare una comunicazione di inizio attività alla Provincia o alla Città Metropolitana territorialmente competente.
L’amministrazione verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal DM 119/2023.
In generale, le operazioni possono essere avviate decorsi 90 giorni dalla presentazione della comunicazione, periodo entro il quale l’amministrazione effettua le verifiche necessarie. La comunicazione deve essere firmata dal gestore del centro e compilata secondo il modello previsto dall’Allegato 2 del DM 119/2023.
Nella comunicazione devono essere indicate le operazioni che si intendono svolgere e deve essere attestato il rispetto delle norme tecniche e dei requisiti soggettivi.
Alla comunicazione deve essere allegata una relazione tecnica che descrive il centro, l’attività prevista e le condizioni di conformità. Tra gli elementi da indicare rientrano, tra gli altri:
- ubicazione e planimetria del centro;
- titolo di godimento dell’immobile;
- capacità di trattamento giornaliera e annuale;
- capacità di messa in riserva;
- capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni;
- capacità di stoccaggio dei beni ottenuti;
- descrizione delle operazioni svolte;
- attrezzature utilizzate;
- compatibilità edilizia e urbanistica;
- eventuali autorizzazioni ambientali necessarie;
- presenza o assenza di vincoli paesaggistici e ambientali;
- rispetto delle norme igienico-sanitarie, acustiche e antincendio.
La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di variazione di alcuni dati rilevanti, come ubicazione, planimetria, capacità di trattamento e capacità di stoccaggio.
Una volta completato il percorso previsto, il gestore del centro viene inserito in un apposito registro tenuto dall’amministrazione competente. I dati relativi all’attività sono inoltre trasmessi alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.
Quali requisiti deve avere un centro di preparazione per il riutilizzo
Quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo vengono svolte in un centro dedicato, la struttura deve rispettare specifici requisiti tecnici e organizzativi.
Il centro deve essere dotato di adeguata recinzione, locale chiuso o area coperta resistente alle intemperie, pavimentazione impermeabilizzata e sezioni distinte per le diverse fasi operative.
In particolare, devono essere previste:
- una sezione di conferimento e messa in riserva dei rifiuti;
- una sezione operativa attrezzata per le attività di preparazione;
- una sezione di immagazzinamento e cessione dei prodotti o componenti ottenuti;
- una sezione per i rifiuti prodotti recuperabili;
- una sezione per i rifiuti prodotti non recuperabili;
- un sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- un sistema di raccolta dei reflui che possano fuoriuscire accidentalmente dagli automezzi.
Le aree devono essere organizzate in modo da evitare contaminazioni, dispersioni e rischi per l’ambiente o per la sicurezza degli operatori.
Anche i rifiuti in ingresso devono essere gestiti in modo ordinato, mantenendo la separazione per classe merceologica e codice EER.
Il gestore deve inoltre possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa, mentre gli operatori addetti alle attività devono avere idonea capacità tecnica in relazione alle operazioni svolte.
Questo aspetto è rilevante perché la preparazione per il riutilizzo non è una semplice selezione di beni usati. Richiede competenze adeguate per valutare l’idoneità del rifiuto, eseguire le operazioni necessarie e garantire che il prodotto o componente ottenuto sia sicuro e conforme.
Messa in riserva e gestione dei flussi
La messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, quando effettuata presso lo stesso centro, può durare al massimo un anno dalla data di ricezione.
La quantità stoccabile non può superare le quantità massime previste per ciascuna classe merceologica e, in ogni caso, non può superare la capacità massima di messa in riserva dichiarata per il centro.
Per i rifiuti rientranti nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato 1, il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati all’operazione R13 è consentito una sola volta e solo ai fini della cernita.
Questi limiti devono essere considerati già nella fase di progettazione o valutazione dell’attività, perché incidono sull’organizzazione degli spazi, sulle quantità gestibili e sui flussi operativi.
Schedario, FIR e tracciabilità
Presso ogni centro deve essere tenuto uno schedario, cioè un registro interno finalizzato a documentare i rifiuti conferiti e le operazioni effettuate.
Lo schedario è suddiviso in tre sezioni:
- Sezione A – Conferimento: qui devono essere annotati, tra gli altri dati, il conferitore, la data del conferimento, il codice EER, la classe merceologica e il quantitativo dei rifiuti conferiti.
- Sezione B – Gestione: riporta le quantità da sottoporre a preparazione per il riutilizzo, le operazioni effettuate, i risultati delle valutazioni e delle prove funzionali.
- Sezione C – Cessione: vanno indicati i prodotti o componenti ceduti per il riutilizzo e i rifiuti prodotti dal centro destinati ad altri impianti di trattamento.
Quando i rifiuti sono accompagnati da formulario di identificazione rifiuti o da documento di trasporto, le relative copie devono essere conservate e allegate allo schedario. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni.
Lo schedario è un adempimento specifico previsto per i centri di preparazione per il riutilizzo. Gli altri obblighi di tracciabilità ambientale, compresi quelli eventualmente connessi al registro di carico e scarico, al FIR e al RENTRI, devono essere valutati caso per caso in base all’attività svolta, ai rifiuti gestiti e alla posizione del soggetto obbligato.
Etichettatura dei prodotti ottenuti
Il prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo deve essere munito di etichetta con l’indicazione “Prodotto preparato per il riutilizzo”.
Nel caso di prodotti normalmente commercializzati per partite, l’etichettatura può essere apposta sul singolo lotto imballato.
Per i prodotti preparati per il riutilizzo derivanti da RAEE si applica invece l’indicazione specifica “PPRAEE”.
L’etichettatura è un passaggio importante perché consente di distinguere il prodotto preparato per il riutilizzo da un bene nuovo, da un semplice bene usato e da un rifiuto ancora sottoposto a gestione.
Preparazione per il riutilizzo dei RAEE
La preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede particolare attenzione. Per i RAEE, il DM 119/2023 richiama la norma CENELEC EN 50614:2020. In particolare, il decreto richiama il capitolo 5 per i criteri minimi di idoneità dei RAEE e il capitolo 4 per attività, caratteristiche e dotazioni tecniche dei centri che effettuano preparazione per il riutilizzo di RAEE.
Inoltre, per i RAEE è prevista una visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività. L’avvio dell’attività è subordinato a questa visita preventiva.
Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE viene identificato come PPRAEE e deve essere reimmesso al consumo con apposita etichetta. Il gestore deve garantire che il PPRAEE sia sicuro per l’uso originariamente previsto e deve assicurare le informazioni nei confronti dei consumatori.
Per etichetta, informazioni al consumatore e garanzia, il DM 119/2023 richiama specifici paragrafi della norma CENELEC EN 50614:2020.
I PPRAEE o i componenti di PPRAEE devono inoltre essere coperti da garanzia di conformità per almeno dodici mesi dalla data di acquisto, mediante idoneo certificato.
Anche la qualificazione professionale degli operatori è più stringente: per la preparazione per il riutilizzo dei RAEE è richiesto un aggiornamento professionale con cadenza biennale, a cura del Centro di Coordinamento RAEE, anche in collaborazione con le associazioni dei produttori di AEE.
Quando conviene fare una verifica preliminare
Prima di presentare una comunicazione di inizio attività per la preparazione per il riutilizzo, è opportuno effettuare una verifica preliminare su alcuni aspetti essenziali.
Occorre capire se i rifiuti rientrano effettivamente tra quelli ammessi, se i codici EER sono corretti, se il conferimento avviene attraverso soggetti e canali ammessi, se il centro possiede i requisiti strutturali richiesti, se le operazioni previste sono coerenti con il decreto e se gli operatori hanno qualifiche adeguate.
Devono inoltre essere valutati i limiti quantitativi, la durata della messa in riserva, l’organizzazione dello schedario, gli obblighi di tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti ottenuti.
Per i RAEE, la valutazione deve essere ancora più attenta, perché entrano in gioco requisiti tecnici, prove funzionali, visita preventiva, obblighi di etichettatura, garanzie, aggiornamento professionale e comunicazioni specifiche.
Una valutazione preventiva consente di evitare errori nella fase di comunicazione, ritardi nell’avvio dell’attività e criticità durante i controlli.
In conclusione, la preparazione per il riutilizzo rappresenta uno strumento importante per favorire l’economia circolare e ridurre la quantità di rifiuti destinati a trattamento, riciclaggio o smaltimento.
Il suo corretto utilizzo, però, richiede attenzione. Non basta individuare prodotti o componenti apparentemente ancora utilizzabili: occorre verificare se si tratta di rifiuti ammessi, se possono essere conferiti dai soggetti previsti, se le operazioni sono compatibili con la normativa e se sono rispettati tutti gli obblighi tecnici e documentali.
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