Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/40 – noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) – l’Unione Europea ha introdotto un cambiamento radicale nella gestione degli imballaggi. La norma, adottata il 19 dicembre 2024, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 22 gennaio 2025 ed è entrata in vigore l’11 febbraio 2025. Dopo un periodo transitorio di 18 mesi, diventerà pienamente applicabile a partire dal 12 agosto 2026. Il PPWR abroga la Direttiva 94/62/CE, trasformandosi in un regolamento vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
L’obiettivo non è solo ambientale: il PPWR punta anche a creare un mercato unico per gli imballaggi sostenibili, eliminando le discrepanze normative tra Paesi e semplificando la compliance per le imprese operanti su scala europea. L’implementazione sarà graduale, con misure scaglionate fino al 2040, ma alcune scadenze chiave sono imminenti già dal 2026.
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Obiettivi principali della normativa
Il PPWR si inserisce nella più ampia strategia europea per l’economia circolare e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Le aziende dovranno contribuire al raggiungimento di obiettivi quantitativi e misurabili di riduzione dei rifiuti da imballaggio:
- Riduzione del 5 % entro il 2030,
- del 10 % entro il 2035,
- e del 15 % entro il 2040, rispetto ai livelli del 2018.
Oltre a ridurre i volumi, la normativa mira a migliorare la qualità del riciclo e a ridurre la dipendenza da risorse fossili, incentivando materiali rinnovabili, compostabili e riutilizzabili. Ogni Stato membro dovrà implementare piani nazionali di prevenzione che includano misure legislative, economiche e informative.
Nuovi obblighi: cosa cambia per le aziende
Il regolamento impatta su tutta la filiera del packaging: progettazione, produzione, etichettatura, immissione sul mercato e gestione a fine vita. Le aziende dovranno rivedere l’intero ciclo di vita del packaging, con attenzione a:
- Materiali utilizzati;
- Progettazione secondo i criteri “Design for Recycling” (DfR);
- Composizione monomateriale;
- Sistemi di raccolta e riutilizzo.
Vediamo nel dettaglio i principali obblighi.
Riciclabilità obbligatoria entro il 2030
A partire dal 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili secondo criteri armonizzati. La Commissione adotterà atti delegati per definire standard minimi e classificare gli imballaggi secondo la loro riciclabilità:
- Classe A: ≥95 %
- Classe B o C: ≥70 %
Dal 2030 saranno ammessi solo imballaggi con almeno classe C, mentre dal 2038 solo quelli in classe A o B. I criteri considerano la separabilità dei materiali, la compatibilità con i sistemi di riciclo e la presenza di sostanze inibenti.
Questa classificazione influenzerà anche i contributi EPR (Responsabilità Estesa del Produttore): gli imballaggi più riciclabili pagheranno meno.
Contenuto minimo di materiali riciclati
Per combattere l’uso di plastica vergine, il PPWR introduce obblighi di contenuto minimo di plastica riciclata nei diversi tipi di imballaggi in plastica:
- Imballaggi in PET a contatto con alimenti: almeno 30 % entro il 2030, 50 % entro il 2040;
- Altri imballaggi rigidi o flessibili: quote crescenti tra il 10 % e il 35 % a seconda del tipo e uso;
- Esclusi gli imballaggi medicali o con requisiti sanitari specifici.
Le aziende dovranno dimostrare la presenza di contenuto riciclato tramite sistemi di certificazione riconosciuti (es. ISCC+, RecyClass).
Divieti su plastica monouso e PFAS
Dal 1° gennaio 2030, non sarà più possibile utilizzare imballaggi monouso per:
- Frutta e verdura sotto 1,5 kg (se non giustificato da motivi igienico-sanitari),
- Monoporzioni alimentari servite in ristorazione (es. bustine di zucchero, condimenti),
- Pellicole di raggruppamento per imballaggi multipli.
Inoltre, dal 12 agosto 2026 scatterà il divieto di immettere sul mercato imballaggi contenenti PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) in concentrazioni superiori a 0,1 μg/dm². Le PFAS sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e difficilmente degradabili, pericolose per salute e ambiente.
Etichettatura armonizzata e trasparenza
Uno degli aspetti più innovativi del PPWR è l’introduzione di un sistema di etichettatura uniforme a livello europeo. A partire dal 12 agosto 2028, tutti gli imballaggi dovranno riportare:
- Tipologia di materiale;
- Percentuale di riciclabilità;
- Modalità di smaltimento;
- Codice QR con info digitali su riutilizzo e riciclo.
L’etichetta andrà sia sull’imballaggio che sul contenitore di raccolta. Ciò migliorerà il comportamento dei consumatori, faciliterà la raccolta differenziata e ridurrà gli errori di conferimento. Le aziende dovranno aggiornare grafiche e materiali di stampa in base a queste nuove specifiche.
Responsabilità estesa del produttore (EPR)
Il principio EPR, già attivo in Italia tramite il CONAI, viene potenziato e armonizzato a livello europeo. Le aziende saranno responsabili finanziariamente e operativamente della gestione post-consumo degli imballaggi, in base a impatto ambientale del materiale, facilità di riciclo o riuso, volume immesso sul mercato.
Saranno introdotti modelli di contributo modulato: chi usa imballaggi ecocompatibili pagherà meno. Le aziende dovranno dotarsi di sistemi interni di tracciabilità per dimostrare la conformità e il rispetto dei target.
Minimizzazione dello spreco: contenuti e spazi vuoti
Un altro principio cardine del PPWR è la minimizzazione dell’overpackaging. L’imballaggio dovrà essere proporzionato al contenuto, essenziale in termini di peso e volume, privo di spazi d’aria inutili.
Nei packaging logistici (e-commerce inclusi) lo spazio vuoto non potrà superare il 50 %. Questo comporta la necessità di ottimizzare design, scelta dei formati e strategie di riempimento, anche in ottica di risparmio nei costi di trasporto e CO₂.
Promozione del riutilizzo e sistemi a rendere
Per contenere la produzione di nuovi imballaggi, il PPWR introduce obblighi di riutilizzabilità e incentiva i sistemi di vuoto a rendere (Deposit Return Schemes – DRS).
Dal 2030 scattano i primi obiettivi obbligatori di riutilizzo:
- Almeno il 10 % degli imballaggi di vendita dovrà essere riutilizzabile per i settori food, beverage, e-commerce, trasporti industriali.
- Obiettivo progressivo fino al 70 % nel 2040.
I sistemi DRS dovranno essere predisposti dalle aziende o tramite consorzi settoriali. Le imprese dovranno prevedere infrastrutture per raccolta, sanificazione, tracciamento e restituzione.
Impatti concreti e suggerimenti operativi
Cosa devono fare le aziende oggi
Per essere conformi al PPWR, le imprese devono adottare un approccio proattivo:
- Audit degli imballaggi attualmente in uso, con mappatura delle criticità (non riciclabili, sovradimensionati, contenenti PFAS);
- Redesign dei packaging seguendo criteri DfR;
- Adozione di materiali alternativi e certificati;
- Adeguamento delle etichette alle nuove linee guida;
- Investimenti in certificazioni e tracciabilità dei contenuti riciclati (ISCC+, RecyClass);
- Formazione interna per reparti acquisti, marketing e produzione;
- Allineamento con i consorzi EPR (es. CONAI, COREPLA) per la gestione amministrativa dei nuovi obblighi.
Opportunità strategiche
Chi si muove per tempo potrà ottenere:
- Vantaggi economici: riduzione dei contributi EPR grazie a packaging premianti, accesso a bandi e finanziamenti per l’economia circolare;
- Reputazione ambientale: comunicazione efficace della sostenibilità attraverso etichette trasparenti e digitali;
- Efficienza logistica: imballaggi ottimizzati riducono costi di trasporto e stoccaggio;
- Compliance anticipata: evitare sanzioni e blocchi alla commercializzazione nei mercati UE.
Conclusione
Il PPWR non è solo una nuova normativa ambientale: è una vera e propria rivoluzione industriale che ridefinisce il modo in cui le imprese progettano, producono e gestiscono gli imballaggi. Per le aziende italiane si apre una fase delicata, ma anche ricca di opportunità per distinguersi nel mercato europeo. Investire oggi in packaging sostenibile significa non solo evitare rischi, ma anche costruire valore.
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