Con la Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 24 – pubblicata sul BURC n. 74 del 17 ottobre 2025 – la Regione Campania ha introdotto modifiche sostanziali alla storica L.R. 54/1985 sulle attività estrattive.
Il provvedimento mira a regolare in modo più efficace le estrazioni dai corsi d’acqua e a promuovere la riqualificazione ambientale delle cave dismesse, abbandonate o non più in attività.
La norma modifica punti fondamentali della storica L.R. 13 dicembre 1985, n. 54 “Coltivazione di cave e torbiere” e si innesta sul quadro pianificatorio del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).
L’obiettivo della legge è duplice: da un lato garantire materiali per opere pubbliche e cantieri PNRR, dall’altro spingere la ricomposizione e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi, in particolare quelli abbandonati o mai ripristinati.
Contenuti
Dal 1985 al 2025: come cambia il quadro normativo
Per comprendere appieno la portata della Legge Regionale Campania n. 24/2025 è necessario ripercorrere l’evoluzione normativa che, nell’arco di quarant’anni, ha regolato l’attività estrattiva in Campania. La L.R. 54/1985 rappresenta il punto di partenza di questo percorso: una legge che ha introdotto un sistema organico di pianificazione e controllo, fondato sul Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Tale strumento ha consentito di mappare i giacimenti, individuare le aree di crisi e le zone a elevata criticità ambientale (ZAC) e definire un quadro di regole per l’autorizzazione, la concessione e la gestione delle cave.
Già allora la normativa regionale sanciva principi che oggi consideriamo imprescindibili: l’obbligo di ricomposizione ambientale al termine delle attività di scavo, la necessità di un progetto di sistemazione finale come parte integrante del piano di coltivazione e il divieto assoluto di trasformare le cave in discariche, riaffermando che ogni prelievo di risorse deve accompagnarsi a un intervento di ripristino e riqualificazione del territorio.
Nel 2017 la L.R. 22/2017 è intervenuta aggiornando la legge originaria. Con questa modifica la Regione ha esteso i tempi concessi per gli interventi di recupero ambientale nelle aree di crisi e nelle ZAC, introducendo anche la possibilità di proroghe condizionate dell’attività estrattiva, vincolate alla presentazione e all’attuazione dei piani di ricomposizione.
La L.R. 24/2025 si inserisce in questa cornice, ma ne rappresenta un’evoluzione sostanziale. Oltre a ridefinire le garanzie finanziarie a tutela della corretta esecuzione dei ripristini ambientali, la legge riscrive parti fondamentali della normativa del 1985 — in particolare gli articoli 6, 15 e 29 relativi rispettivamente alle fideiussioni, alle concessioni e alla gestione delle cave abbandonate, abusive o dismesse — e introduce un nuovo regime di contributi per l’attività estrattiva (art. 18). Inoltre, istituisce un vero e proprio programma regionale di riqualificazione ecologica delle cave dismesse (art. 3, comma 11), che pone al centro la bonifica, la rinaturalizzazione e il monitoraggio ambientale dei siti non più in esercizio.
In questo modo, la Campania passa da un approccio centrato sul controllo dell’attività estrattiva a un modello orientato alla gestione sostenibile del ciclo di vita della cava, in cui pianificazione, recupero e garanzie economiche diventano elementi di un unico sistema integrato di tutela ambientale.
Cosa prevede la nuova legge regionale
La Legge Regionale Campania n. 24/2025 introduce un insieme articolato di novità che ridefiniscono il modo in cui vengono gestite le attività estrattive e le fasi successive alla loro conclusione.
Oltre a regolare in modo più chiaro le estrazioni dai corsi d’acqua, la legge riforma in profondità gli articoli 6, 15 e 29 della L.R. 54/1985, intervenendo su tre aspetti centrali: la pianificazione e la ricomposizione ambientale delle cave, le garanzie economiche a copertura dei ripristini, e la gestione delle cave abbandonate o dismesse.
Estratti dai corsi d’acqua: quando l’attività non è considerata “cava”
L’articolo 1 della L.R. 24/2025 distingue in modo netto le estrazioni per finalità idrauliche dalle normali attività di cava.
L’asportazione di materiali inerti da alvei fluviali e aree golenali è infatti ammessa solo per garantire la sicurezza idraulica — mantenendo la capacità dei fiumi di smaltire le piene — e per prevenire fenomeni di erosione o dissesto. In questi casi l’intervento non è classificato come attività estrattiva, ma come operazione di manutenzione ambientale.
Tuttavia, la norma impone condizioni tecniche stringenti. Ogni progetto deve comprendere uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d’alveo, la quantificazione dei materiali da rimuovere, la destinazione di quelli riutilizzabili e le modalità di gestione dei residui. Devono inoltre essere previste misure di compensazione ecologica per tutelare gli habitat fluviali e terrestri coinvolti. L’autorizzazione finale è subordinata ai pareri dell’Autorità di bacino e dell’ARPAC, nonché al nulla osta dell’autorità idraulica competente.
In questo modo la Regione stabilisce un equilibrio tra sicurezza idraulica e tutela ambientale, impedendo che gli interventi in alveo diventino un pretesto per nuove escavazioni.
Piano di coltivazione e ricomposizione ambientale
Ogni progetto di cava deve contenere un piano di sistemazione finale, in cui siano descritte le opere di modellamento e ricomposizione morfologica previste al termine dell’attività.
Il riferimento tecnico rimane il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e le sue Norme di Attuazione, che stabiliscono criteri precisi: i fronti di scavo devono essere stabilizzati e modellati in modo da integrarsi con la morfologia naturale, e ricoperti con materiale sterile e terreno vegetale per consentire la ricrescita della vegetazione e l’inserimento paesaggistico del sito.
L’obbligo di “copertura con terreno vegetale” non nasce quindi dalla L.R. 24/2025, ma viene da questa rafforzato: la legge impone infatti di pianificare in anticipo e garantire economicamente ogni intervento di ricomposizione ambientale, rendendo il ripristino una condizione indispensabile per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni.
Garanzie economiche e polizze fideiussorie
Uno dei punti più innovativi della riforma riguarda le garanzie finanziarie. Il nuovo articolo 6 della L.R. 54/1985 prevede che il titolare dell’attività estrattiva debba costituire una garanzia fideiussoria — bancaria o assicurativa — pari ad almeno il 50% del valore stimato delle opere di ricomposizione ambientale, a cui si aggiungono i contributi dovuti a Regione e Comune.
L’obiettivo è garantire che gli interventi di recupero vengano realizzati anche in caso di interruzione o abbandono dell’attività.
La norma stabilisce inoltre che la garanzia debba coprire l’intera durata dell’autorizzazione più un periodo aggiuntivo di tre anni, necessario a completare la manutenzione post-intervento. In caso di inadempienza, la Regione può escutere la fideiussione per eseguire direttamente i lavori di ripristino o per compensare i mancati versamenti dei contributi.
Si tratta di una misura che introduce maggiore responsabilità economica per gli operatori, riducendo il rischio che le cave dismesse restino senza fondi per il recupero ambientale.
Cave abbandonate o dismesse: il potere sostitutivo della Regione
La L.R. 24/2025 affronta con decisione anche il tema delle cave abbandonate o mai recuperate, sostituendo integralmente l’articolo 15 della L.R. 54/1985.
In base alle nuove disposizioni, la Regione può diffidare i proprietari di cave non più in esercizio a presentare un progetto di riqualificazione ambientale entro 60 giorni. Se i soggetti non ottemperano, il giacimento può essere acquisito al patrimonio indisponibile regionale e affidato in concessione a operatori qualificati tramite bando pubblico.
La legge istituisce inoltre un programma regionale di riqualificazione ecologica delle cave dismesse, che prevede interventi di bonifica, restauro paesaggistico e monitoraggio ambientale, con l’obiettivo di restituire valore ecologico e sicurezza ai territori interessati. È previsto che nei progetti possano essere utilizzati materiali inerti compatibili e certificati, ma resta in vigore il divieto assoluto di utilizzare le cave come discariche o siti di smaltimento.
Particolarmente significativo è il principio secondo cui la riqualificazione non può essere utilizzata come pretesto per riaprire o prolungare l’attività estrattiva: le operazioni di recupero devono limitarsi a quanto necessario per la messa in sicurezza e la rinaturalizzazione dell’area.
In tal modo la Regione introduce un meccanismo di controllo e di responsabilità che consente di intervenire anche in presenza di inadempienze private, promuovendo un modello di gestione del territorio basato su trasparenza, sostenibilità e interesse pubblico.
Programma regionale di riqualificazione ecologica delle cave dismesse
Elemento strategico della riforma è il programma di riqualificazione ecologica delle cave dismesse, istituito dall’articolo 3, comma 11, della L.R. 24/2025.
Il programma, approvato dalla Regione Campania, ha lo scopo di coordinare e finanziare gli interventi di recupero ambientale e paesaggistico dei siti non più coltivati.
A carico dei soggetti responsabili sono previsti tre tipi principali di obblighi: la bonifica dei siti, la ricostituzione della biodiversità mediante l’impiego di specie autoctone e la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale indipendente e trasparente.
Questo passaggio segna un’evoluzione culturale rispetto alla tradizionale idea di “chiusura della cava” intesa come semplice riporto di terreno. La prospettiva diventa quella del ripristino ecologico integrato, che mira a ricostruire habitat, forme di vegetazione e funzioni ecosistemiche, restituendo al territorio un valore ambientale e paesaggistico duraturo.
Perché la “copertura con terra” resta centrale nella riqualificazione
Anche se la L.R. 24/2025 non utilizza esplicitamente l’espressione “copertura con terra”, questo principio rimane uno degli elementi cardine della ricomposizione ambientale prevista dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Le Norme di Attuazione del PRAE stabiliscono infatti che, prima dell’avvio delle operazioni di scavo, debba essere rimosso e conservato uno strato di terreno vegetale di almeno 50 centimetri, da riutilizzare nella fase di recupero pedologico e paesaggistico. Tale terreno va stoccato all’interno del perimetro di cava, protetto con semine erbacee per evitare l’erosione e la perdita di fertilità.
Durante la fase di chiusura, il materiale sterile viene impiegato per ricomporre i profili morfologici, mentre il terreno vegetale viene ridisteso sulle superfici denudate per consentire la ripresa della vegetazione spontanea o programmata. Dove il suolo naturale non è sufficiente, è possibile utilizzare miscele di materiale inerte e compost nel rispetto della normativa ambientale.
L’impiego corretto di materiali di scavo e compost è regolato anche dalla disciplina sulle terre e rocce da scavo, approfondita qui: Terre e rocce da scavo: cosa cambia.
L’obiettivo non è solo ricoprire le superfici, ma ristabilire la funzionalità ecologica del sito: stabilizzare i versanti, ridurre i rischi di frana o dilavamento, favorire la rinaturalizzazione e reinserire l’area nel contesto paesaggistico circostante.
In questo senso, la nuova legge non inventa un obbligo, ma lo rende più vincolante ed effettivo, collegandolo a garanzie economiche, piani di progetto e controlli più serrati.
Un dibattito ancora aperto: tra tutela ambientale e interessi produttivi
L’approvazione della L.R. 24/2025 ha suscitato un ampio confronto tra istituzioni, imprese del settore estrattivo e associazioni ambientaliste, divise sull’effettivo equilibrio tra tutela ambientale e sostegno alle attività produttive. Organizzazioni come Legambiente Campania e il WWF hanno espresso preoccupazioni su alcuni punti della riforma, in particolare sulla possibilità di valorizzare economicamente i materiali estratti dai fiumi nell’ambito degli interventi di sicurezza idraulica. Secondo le associazioni, questa misura potrebbe trasformarsi in una sorta di “vendita” di sabbia e ghiaia fluviale, rischiando di incentivare nuove escavazioni mascherate da interventi di manutenzione.
Un altro elemento di criticità riguarda la riqualificazione delle cave dismesse, che — se non adeguatamente controllata — potrebbe, secondo alcuni, aprire la strada a una nuova stagione di escavazioni o a deroghe rispetto ai limiti fissati dal PRAE. Le associazioni chiedono inoltre maggiore trasparenza nei bandi, un coinvolgimento più strutturato dei territori e monitoraggi ambientali indipendenti.
Dal lato opposto, la Regione Campania difende la legge come un passo concreto verso una gestione più responsabile e controllata delle cave, sottolineando l’introduzione di garanzie economiche, di un programma regionale di riqualificazione ecologica con interventi di bonifica e rinaturalizzazione e del divieto di trasformare le cave in discariche. È inoltre previsto, con un provvedimento successivo (L.R. 35/2025), un blocco esplicito delle nuove cave in aree di particolare fragilità ambientale, come i Monti Tifatini.
Per i proprietari, i tecnici e gli operatori del settore, la nuova normativa impone quindi un approccio più consapevole e integrato: non basterà rispettare gli obblighi formali, ma sarà decisivo come i progetti verranno scritti, valutati e monitorati nel tempo, per garantire che la riqualificazione non resti solo sulla carta ma diventi una reale opportunità di rigenerazione ambientale.
Cosa devono fare ora i proprietari di cave
Con l’entrata in vigore della L.R. 24/2025, i titolari e i proprietari di cave — sia attive sia dismesse — si trovano davanti a un quadro normativo più articolato, che impone nuove verifiche e un approccio di gestione continuativo. La legge non introduce solo nuovi adempimenti, ma richiede una pianificazione integrata, che tenga insieme aspetti tecnici, economici e ambientali.
Il primo passo consiste nel verificare la posizione autorizzativa della cava alla luce del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e delle norme aggiornate: occorre accertare se il sito rientra in aree di crisi, ZAC o comparti estrattivi attivi, e se l’attività è ancora coperta da titoli validi o necessita di aggiornamenti. È inoltre fondamentale controllare che siano stati adempiuti gli obblighi di ricomposizione ambientale previsti dalle precedenti autorizzazioni.
Segue la revisione delle garanzie economiche: le fideiussioni devono essere adeguate ai nuovi criteri dell’art. 6 della L.R. 54/1985, come modificato dalla L.R. 24/2025, assicurando una copertura pari almeno al 50 % del valore degli interventi di ricomposizione più i contributi dovuti a Regione e Comune. In caso di garanzie scadute o insufficienti, è necessario procedere al rinnovo o all’integrazione.
Un altro adempimento chiave riguarda la predisposizione o l’aggiornamento del piano di sistemazione finale. Il progetto deve includere il modellamento dei profili, la gestione del terreno vegetale, il piano del verde e gli interventi di stabilizzazione, in conformità con le Norme di Attuazione del PRAE. Nei casi di cave non più operative, il progetto di recupero va presentato entro i termini fissati dalla diffida regionale, per evitare che il giacimento venga acquisito al patrimonio pubblico.
Infine, le imprese e i proprietari devono prevedere un sistema di monitoraggio e rendicontazione ambientale, in modo da dimostrare il corretto avanzamento dei lavori di ripristino e prevenire interventi sostitutivi da parte della Regione.
La riqualificazione delle cave richiede competenze tecniche, pianificazione e conoscenza aggiornata della normativa.
Monaco Consulenze supporta imprese e amministrazioni nella redazione dei piani di recupero ambientale, nella verifica delle autorizzazioni e nell’adeguamento alle nuove disposizioni della L.R. 24/2025.
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